Responsabilità del comandante dei vigili del fuoco per aver omesso la valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori - Sussiste

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COCO Giovanni Silvi - Presidente -
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere -
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere -
Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere -
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
B.G.P., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 22/04/2004 TRIBUNALE di AOSTA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO SILVANA GIOVANNA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PALOMBARINI Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Fatto

Con sentenza del 22/4/2004 il giudice del Tribunale di Aosta applicava, su richiesta delle parti, a B.G.P. per il reato di cui all'art. 590 c.p. in danno di T.A. la pena concordata di Euro 250,00 di multa, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti del fatto commesso con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e della gravità delle lesioni patite dal detto T., costituitosi parte civile.
Questi, Vigile del Fuoco in servizio presso il Distaccamento di (OMISSIS), al termine dell'orario di lavoro, mentre percorreva il marciapiede che costeggiava il fabbricato sede del Distaccamento, era scivolato su una lastra di ghiaccio formatasi in corrispondenza di un pluviale delle acque meteoriche in stato di carenza di manutenzione e nella caduta aveva riportato la frattura del femore sinistro.
L'imputato era stato chiamato a rispondere del delitto nella qualità di comandante del Corpo Regionale dei Vigili del Fuoco di Aosta. Gli era stata contestata la colpa generica consistita in negligenza ed imperizia per avere omesso di controllare le condizioni del pluviale, provvedendo ad una adeguata manutenzione, in un periodo di temperature rigide e di verificare che non si formassero lastre di ghiaccio pericolose e, comunque, per non averle rimosse.
Al B. erano stati pure contestati profili di colpa specifica per non avere, in violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 1 e 4, valutato i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e per non avere adottato le conseguenti misure atte a prevenire pericoli per la salute dei lavoratori.
La richiesta ex art. 444 c.p.p. era stata formulata in subordine, prima dell'apertura del dibattimento, avendo il difensore chiesto in via principale il proscioglimento dell'imputato per non avere commesso il fatto ex art. 129 c.p.p..
Proponeva ricorso per Cassazione il difensore del B. dolendosi per il mancato proscioglimento e deducendo erronea applicazione della legge penale.
Si rilevava che il personale del distaccamento di (OMISSIS) operava sotto le direttive del capo distaccamento, posizione all'epoca dell'incidente ricoperta dal caporeparto B.V., e del capoturno, avente qualifica di caposquadra. Gli obblighi di manutenzione erano a carico del Servizio Manutenzioni stabili dell'Assessorato regionale al territorio, ambiente ed opere pubbliche facente capo al coordinatore del Dipartimento. Il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi aveva eseguito il 22/11/2000, poco più di due mesi prima dell'infortunio, la visita dell'ambiente di lavoro presso la caserma del distaccamento di (OMISSIS). Il B. aveva esclusivamente l'obbligo, ove venuto a conoscenza dell'esistenza della situazione di carenza di manutenzione del pluviale ma ciò non era stato verificato, di richiedere l'intervento manutentivo all'amministrazione competente e, nell'immediato, di informare i dipendenti e di impartire le direttive per evitare che accedessero al luogo pericoloso.

 

Diritto

Il gravame va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto.
Il giudice, prima di accogliere la richiesta di applicazione della pena avanzata nell'interesse del prevenuto, ha attentamente valutato se ricorrevano le condizioni per un proscioglimento del B. ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. L'apprezzamento compiuto, però, ha fatto escludere la possibilità di emettere siffatta sentenza pienamente liberatoria e di ciò è stata data congrua e corretta giustificazione. Ed invero, il giudice ha in primo luogo rilevato che con la contestazione di colpa per negligenza ed imprudenza era stato in realtà addebitato al B. un profilo di colpa specifica in quanto il fatto integrava la violazione del D.P.R. n. 517 del 1955, art. 8, comma 9 secondo cui i luoghi destinati al passaggio devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il transito delle persone. Fatta tale puntualizzazione, il giudicante ha convenuto con la difesa che il B. non era il datore di lavoro, tale essendo, sulla base della normativa vigente della Regione Valle D'Aosta, la Regione Autonoma. Ha però osservato che il prevenuto, comunque, era il comandante del Corpo Regionale dei Vigili del Fuoco ed, in tale qualità, era da ritenere preposto, come tale titolare di una posizione di garanzia e del conseguente obbligo di protezione.
Pertanto, per la posizione di preminenza assunta di fatto nell'organizzazione dell'attività dei sottoposti, doveva mantenersi al corrente delle condizioni dei luoghi di lavoro rientranti nella circoscrizione regionale.
Ne conseguiva che il B. avrebbe dovuto conoscere le condizioni di pericolo presso la caserma di (OMISSIS) e richiedere al competente coordinatore regionale i necessari interventi.
Nell'attesa, avrebbe anche dovuto imporre misure preventive idonee ad evitare incidenti, quale il transennamento dell'area pericolosa.
Come si vede, il giudice ha spiegato le ragioni per le quali non poteva addivenire ad una pronuncia ex art. 129 c.p.p. La sentenza impugnata, quindi, benchè emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha una motivazione assai ampia sul punto relativo all'assenza delle condizioni per un proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p. che evidenzia come il giudicante abbia recepito l'accordo raggiunto dalle parti dopo un'attenta disamina degli elementi prospettati., dandone conto in maniera adeguata e coerente. Peraltro, il prevenuto, avanzando la richiesta di patteggiamento, sia pure dopo avere domandato il proscioglimento, ha inteso rimettersi alle valutazioni del giudice in ordine all'eventuale pronuncia ex art. 129 c.p.p. con la rinuncia a contestare ulteriormente l'accusa mossa nei suoi confronti.
Alla declaratoria di inammissibilità del gravame consegue la condanna del B. al pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che, avuto riguardo alla sentenza n. 186 del 13/6/2000 della Corte Costituzionale, può essere fissata in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.


Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2006