Cassazione Penale, Sez. 4, 05 ottobre 2011, n. 36052 - Scala appoggiata ad un palo della luce e certezza di stabilità nella sintesi dei due elementi


 


 

Responsabilità di un datore di lavoro (S.) per infortunio occorso ad un lavoratore che, salito su una scala di nove metri per smontare le luminarie natalizie, dopo aver appoggiato la scala al palo dell'illuminazione pubblica, a causa della ruggine di quest'ultimo, cadeva riportando varie fratture.

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Inammissibile.

"Dispone il D.P.R. 547 del 1955, art. 374, comma 2 (applicabile all'epoca dei fatti), che "Gli impianti le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli utensili, gli strumenti, compresi gli appartenenti di difesa, devono possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza".
Orbene nel caso si specie l'imputato ha consentito che il suo dipendente utilizzasse come attrezzatura di lavoro una scala appoggiata ad un palo, senza controllare che la sintesi dei due elementi fornisse certezze di stabilità. La difesa dell'imputato ha lamentato che la garanzia della stabilità del palo spettava ad altri (soc. ETS) e che a lui competeva solo un sommario controllo.
L'argomento è manifestamente infondato, tenuto conto che il S. ha consentito un uso assolutamente improprio del palo e pertanto a lui competeva di predisporre, utilizzare e controllare che i mezzi di lavoro fossero idonei a garantire la sicurezza dei dipendenti."


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere
Dott. IZZO Fausto - rei. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
 

sul ricorso proposto da:
S.A., n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 17/9/2009 (nr. 2457/09; r.g. 2994/07);
 

 

Fatto


1. Con sentenza del 28/6/2006 il Tribunale di Prato condannava S.A. per il delitto di cui all'art. 590 c.p. per lesioni colpose in danno del dipendente P.L.C.(acc. in (OMISSIS)). All'imputato veniva attribuito che, in violazione delle norme sulla prevenzione infortuni, aveva consentito che il proprio dipendente salisse su una scala di nove metri per smontare le luminarie natalizie, appoggiando detta scala al palo della pubblica illuminazione senza prima controllarne adeguatamente la stabilità. Cosicché, a causa della ruggine della base del palo, quest'ultimo cedeva, facendo cadere in terra la scala e l'operaio che riportava varie fratture con una conseguente inabilità temporanea di oltre 4 mesi ed una invalidità permanente del 7%.


Il S., concesse le attenuanti generiche prevalenti, veniva condannato alla pena di mesi 2 di reclusione, pena convertiva in Euro 2.280 di multa, pena sospesa e non menzione. Veniva altresì condannato la risarcimento del danno in favore della costituta parte civile da liquidare in separato giudizio, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 15.000.

 

2. Con sentenza del 17/9/2009 la Corte di Appello di Firenze confermava la pronuncia di condanna. Osservava la Corte che:
- l'imputato aveva consentito che, durante lo svolgimento del lavoro, la fosse appoggiata al palo, senza utilizzare invece l'elevatore mobile di cui peraltro la ditta dell'imputato era in possesso;
- prima dell'inizio dell'operazione, era stata sondata la stabilità del palo con dei semplici ed insufficienti colpetti di martello alla sua base, senza controllare, invece, la parte sottostante ove, normalmente si annida la ruggine, operazione praticabile aprendo il ed. "collarino";
- il Comune di Prato aveva esplicitamente vietato per la istallazione delle luminarie di utilizzare come sostegno i pali dell'illuminazione per ragioni di stabilità; se anche tale carteggio comunale non fosse stato di conoscenza del S., da deposizioni testimoniali risultava che era noto a tutti gli operatori del settore che molti comuni vietavano di utilizzare i pali della luce per apprestare luminari, ciò per il pericolo di cedimenti; per cui la mancanza di cautela nell'utilizzo del palo costituiva una grave negligenza.
Sulla base di tali valutazioni la Corte di merito confermava la pronuncia di condanna.


3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, lamentando il travisamento delle risultanze dibattimentali e il difetto di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità del S.. Invero:

a) come dichiarato dal teste B. della P.G., il divieto di utilizzare i pali della luce per installare le luminarie natalizie era meramente teorico, ma violato nella prassi e di fatto tollerato;
b) lo specifico divieto emanato dal Comune di Prato non era conosciuto dall'imputato, in quanto il carteggio era in parte meramente interno ed in parte era stato comunicato alle associazioni dei commercianti; avendo avuto il S. l'incarico direttamente dai commercianti di zona e non dalle associazioni, non aveva avuto la possibilità di conoscere il divieto;

c) la manutenzione dei pali era affidata dal Comune alla soc. ETS (di titolarità del coimputato assolto G.R.A.). A tale ditta spettava il controllo della sicurezza dei pali, pertanto al S. non poteva che richiedersi un mero controllo empirico, che ne caso di specie era stato effettuato.
 

 

Diritto

 


3. Il ricorso è inammissibile.


3.1. Dispone il D.P.R. 547 del 1955, art. 374, comma 2 (applicabile all'epoca dei fatti), che "Gli impianti le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli utensili, gli strumenti, compresi gli appartenenti di difesa, devono possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza".
Orbene nel caso si specie l'imputato ha consentito che il suo dipendete utilizzasse come attrezzatura di lavoro una scala appoggiata ad un palo, senza controllare che la sintesi dei due elementi fornisse certezze di stabilità. La difesa dell'imputato ha lamentato che la garanzia della stabilità del palo spettava ad altri (soc. ETS) e che a lui competeva solo un sommario controllo.
L'argomento è manifestamente infondato, tenuto conto che il S. ha consentito un uso assolutamente improprio del palo e pertanto a lui competeva di predisporre, utilizzare e controllare che i mezzi di lavoro fossero idonei a garantire la sicurezza dei dipendenti.
 

3.2. Né alcuna rilevanza ha che l'imputato non avesse sicura conoscenza delle disposizioni circa il divieto dell'utilizzo dei pali di illuminazione per le luminarie natalizie, in quanto, come osservato dal giudice di merito, corrisponde a canoni di normale prudenza, non farne uso improprio: in primo luogo come appoggio per le filiere natalizie; in secondo luogo come strumento di appoggio instabile per scale, soprattutto, come nel caso di specie, di elevata altezza.
Inoltre irrilevante è anche che vi fosse una prassi contraria al divieto.
Infatti nessun uso può andare in contrasto con norme di sicurezze codificate (art. 374 cit.) ed anzi la sua pratica testimonia della tenuta di un comportamento negligente ed imprudente.
Per quanto detto i motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
Ne consegue la inammissibilità dell'impugnazione.


Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille).
L'imputato va inoltre condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che si liquidano come da dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende; nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita e liquida le stesse in complessivi Euro 1.850,00 oltre accessori come per legge.