Regione Lombardia



DECRETO N° 10611 Del 15.11.2011


Identificativo Atto n. 832

 

DIREZIONE GENERALE SANITA'

 

Oggetto
VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO INDICAZIONI GENERALI ESPLICATIVE SULLA BASE DEGLI ATTI NORMATIVI INTEGRATI







IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31;
VISTO il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare l'art. 18 "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente" e l'art. 28 "Oggetto della valutazione dei rischi";
VISTA la delibera di Giunta regionale 30 maggio 2007, n.VIII/4799 "legge regionale 2 aprile 2007, n. 8 -Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie - Collegato - attuazione art. 6, comma 2 " con cui è stata sancita la necessità di svolgere attività di vigilanza e controllo secondo criteri di priorità attribuiti alle aziende sia in base al livello di rischio, che al grado di motivazione e capacità, di autocontrollo, che posseggono in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
VISTA la delibera di Giunta regionale 2 aprile 2008, n. VIII/6918 "Piano regionale 2008-2010 per la promozione della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro (a seguito di parere alla Commissione Consiliare)" con la quale:

  • è stato approvato il Piano regionale 2008-2010, documento precedentemente condiviso coi rappresentati del partenariato economico-sociale e istituzionale, delle istituzioni preposte all'attuazione e alla vigilanza della normativa in materia di sicurezza, attraverso la sottoscrizione dell'Intesa il 13 febbraio 2008,
  • sono state affidate alla Direzione Generale Sanità le funzioni di coordinamento, monitoraggio e verifica delle azioni previste dal Piano regionale;

PRESO ATTO che il Piano regionale 2008-2010 per la promozione della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro individua gli obiettivi specifici di livello regionale e le linee direttrici cui ispirarsi per il raggiungimento degli stessi;

CONSIDERATO che il succitato Piano regionale 2008-2010:

  • affida ai laboratori di approfondimento l'analisi dei rischi specifici, ricercando criteri di valutazione di efficacia degli interventi di prevenzione, assicurando il supporto tecnico-scientifico per la tematica di competenza, anche con la redazione di linee di indirizzo;
  • sostiene lo sviluppo delle conoscenze dei rischi e dei danni nei comparti indagati, al fine di aumentare la conoscenza dei bisogni di sicurezza e salute per giungere ad una riduzione degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;

PRESO ATTO che con delibera di Giunta regionale 8 giugno 2011, n. IX/1821 "Piano regionale 2011-2013 per la promozione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro" si è data continuità alla pianificazione regionale avviata con il Piano 2008-2010 in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando obiettivi specifici regionali, linee strategiche e strumenti per il loro conseguimento;

CONSIDERATO che il Piano regionale 2011-2013:

  • è stato condiviso coi rappresentati del parternariato economico-sociale e istituzionale, delle istituzioni preposte all'attuazione e alla vigilanza della normativa in materia di sicurezza, attraverso la sottoscrizione dell'Intesa il 5 maggio 2011,
  • ha riconfermato le modalità organizzative individuate nel Piano 2008-2011 dando continuità operativa ai laboratori di approfondimento già istituiti, tra cui quello delle "Stress lavoro correlato", e affidando alla Direzione Generale Sanità le funzioni di coordinamento, monitoraggio e verifica delle azioni previste dal Piano stesso;

VISTO il documento "VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO INDICAZIONI GENERALI ESPLICATIVE SULLA BASE DEGLI ATTI NORMATIVI INTEGRATI" elaborato dal laboratorio "Stress lavoro correlato" nel corso del triennio 2008-2011 e successivamente valutato e approvato, in armonia con le procedure previste dal Piano regionale 2008-2010 e riconfermate dal Piano regionale 2011-2013;

RITENUTO che il medesimo documento concorra, per la problematica stress lavoro correlato, al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  • a ricondurre i riferimenti normativi e le indicazioni metodologiche ad un quadro articolato e quindi non semplicistico, ma sicuramente armonico ed integrato,
  • a dare indicazioni per l'applicazione di metodi e strumenti opportuni per il percorso di Valutazione del rischio stress lavoro correlato, evitando quelli che potrebbero risultare inadeguati,
  • a fornire utili suggerimenti per un percorso di valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato praticabile e fattibile anche da parte delle piccole imprese;

RITENUTO quindi di approvare il documento "VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO INDICAZIONI GENERALI ESPLICATIVE SULLA BASE DEGLI ATTI NORMATIVI INTEGRATI", allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, e di prevederne la pubblicazione sul sito web della Direzione Generale Sanità, ai fini della diffusione dell'atto;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Organizzazione e Personale" nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;



DECRETA


1. di approvare il documento "VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO INDICAZIONI GENERALI ESPLICATIVE SULLA BASE DEGLI ATTI NORMATIVI INTEGRATI", allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Direzione Generale Sanità.



IL DIRETTORE GENERALE

DIREZIONE GENERALE SANITÀ

Dr. Carlo Lucchina



Allegato 1 al ddg n. 10611 del 15.11.2011


LABORATORIO DI APPROFONDIMENTO
"Stress e Lavoro"




VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO
INDICAZIONI GENERALI ESPLICATIVE SULLA BASE DEGLI ATTI NORMATIVI INTEGRATI


Regione Lombardia - Laboratorio Stress ed Attività lavorativa


1. PERCHE' UN DOCUMENTO REGIONALE
Prima di affrontare gli aspetti metodologici ed operativi della valutazione del rischio (VdR) stress lavoro-correlato (SLC), è importante rimarcare la finalità del presente documento, orientato a fornire alle imprese ed al "sistema di prevenzione" lombardo - inteso in senso lato - indicazioni generali utili ad identificare e valutare il rischio specifico nei luoghi di lavoro. Vengono qui declinate le principali motivazioni che rispondono al perché risulta essere utile un documento di indicazioni generali:
■ con l'approvazione in data 17 novembre 2010 delle "Indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato" della Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, il quadro normativo risulta essere finalmente completo;
■ alla luce delle indicazioni normative di cui all'art. 28 comma 1 bis del D. Lgs. 81/08 dal 1 Gennaio c.a. siamo in fase di esigibilità, almeno per quanto riguarda la programmazione e l'avvio delle attività di valutazione, secondo le indicazioni metodologiche della Commissione Consultiva;
■ cominciano ad emergere dal "sistema imprese" esperienze ricche di indicazioni pratiche sulle varie fasi del percorso di valutazione del rischio stress lavoro-correlato;
■ il Laboratorio Regionale Stress lavoro-correlato, nell'ambito della programmazione del triennio 2011-2013 è entrato in una fase matura, e pertanto risulta essere in grado di potenziare la sua offerta ed il suo supporto, sul tema specifico, a tutto il "sistema di prevenzione lombardo".


2. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO REGIONALE
Chiarito il punto di partenza che rende ragione dell'utilità di indirizzi generali esplicativi, qui si declinano gli obiettivi del presente documento:
Ricondurre i riferimenti normativi e le indicazioni metodologiche ad un quadro articolato e quindi non semplicistico, ma sicuramente armonico ed integrato.
■ Accompagnare il percorso valutativo in atto presso le imprese chiarendo in particolare le caratteristiche intrinseche della fase di valutazione preliminare e, qualora necessaria, della fase di valutazione approfondita prevista dagli indirizzi della Commissione Consultiva;
■ Dare indicazioni per l'applicazione di metodi e strumenti opportuni per il percorso di Valutazione del rischio SLC, evitando quelli che potrebbero risultare inadeguati;
■ Fornire utili suggerimenti per un percorso di valutazione e gestione del rischio SLC praticabile e fattibile anche da parte delle piccole imprese;
■ Valorizzare il contributo delle Linee di Indirizzo della Regione Lombardia come utile riferimento in termini di "metodi" e "criteri" di approccio al percorso valutativo.


3. IMPIANTO GENERALE
Il presente documento sarà così articolato:
■ Prioritariamente sarà effettuato un focus sulla esigibilità attraverso la rilettura di alcuni passaggi cardine della normativa (LIVELLO DI ESIGIBILITA')
■ Verranno inoltre forniti suggerimenti sui criteri, metodi e strumenti per l'effettuazione di un buon percorso di valutazione del rischio (GOOD PRACTICE);
■ Verranno successivamente effettuate riflessioni su possibili arricchimenti di percorso (BEST PRACTICE).

 

3.1 FOCUS SULL'ESIGIBILITÀ
Gli indirizzi normativi costituiscono una sorta di "triangolo" della esigibilità in materia di valutazione del rischio stress lavoro-correlato. Va innanzitutto ribadito come al vertice di questo triangolo, in posizione sovraordinata, stia il Titolo I del Testo Unico (Decreto Legislativo 8 aprile 2008 n.81) in se. Questo per due buoni motivi:
a) Quanto in esso disposto vale ovviamente anche per il rischio SLC. In tal senso risulta opportuna una attenta rilettura dei passaggi salienti del Titolo I ponendo attenzione a questo specifico rischio occupazionale;
b) E' proprio il Titolo I che da un lato attiva la Commissione Consultiva per produrre indirizzi in merito, fatto avvenuto il 17/11/2010, dall'altro fa esplicito riferimento all'Accordo Europeo 2004.
Il secondo "angolo" è rappresentato dal documento della Commissione Consultiva.
Il terzo "angolo" è rappresentato dall'Accordo Interconfederale 2008 che rappresenta il
recepimento a livello nazionale dell'Accordo Europeo 2004.
L'analisi di questi tre importanti riferimenti, che non possono che essere "complementari" tra loro, definisce e circoscrive il quadro dell'esigibilità. Qui si indicano, per necessità di sintesi, solo alcuni passaggi di rilievo nella rilettura della normativa.

 

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Fonte: Sito Regione Lombardia