Regione Veneto, Giunta regionale Delibera 26 ottobre 2011, n.1727


Bollettino Ufficiale Regionale 15 novembre 2011, n.85

Recepimento delle "Indicazioni sulla valutazione dello stress da lavoro correlato" approvate della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (artt. 6, comma 8, lettera m-quatere 28, comma 1-bis D.Lgs. n. 81/2008).


 




Note per la trasparenza:
Il provvedimento recepisce le "Indicazioni sulla valutazione dello stress da lavoro correlato" approvate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i. quale percorso metodologico minimo da implementare nell'ambito degli Sportelli di assistenza ed ascolto e dei Centriprovinciali di riferimento nell'esercizio delle proprie funzioni di assistenza ai lavoratori e ai datori di lavoro e degli SPISAL nelle verifiche sui luoghi di lavoro (artt. 6 e 7 L.R. 8/2010). La delibera non prevede impegno di spesa.



L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

L'"Indagine pilota conoscitiva sulla condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro relativa alla realtà regionale veneta" condotta nel 2005 dalla Regione Veneto, in collaborazione con l'ISPESL e il Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica dell'Università di Padova, su un campione statisticamente significativo di 5.000 lavoratori, ha evidenziato come lo stress legato all'attività lavorativa sia tra i problemi di salute maggiormente percepiti (26,9%).

Il fenomeno, che ha anche ricaduta economica sulle aziende e sulle economie nazionali per l'elevato numero di giornate lavorative perse che ne derivano, è destinato ad aumentare, a causa dei cambiamenti in corso nel mondo del lavoro che rendono emergenti i rischi psicosociali.

Dal punto di vista normativo già il D.Lgs. 626/94 e s.m.i., in aderenza alle direttive europee, prevedeva (art. 4) che la valutazione dei rischi lavorativi dovesse riguardarli "tutti", quindi, anche quelli di origine psicologico-organizzativa.

L'incertezza nel definire ed inquadrare le varie e diverse problematiche (stress, burn out, mobbing), nell'individuare strumenti validi e sufficientemente "obiettivi" di valutazione e nel definire le misure di prevenzione e tutela attuabili, ha reso difficile la piena attuazione della norma.

Decisivo è stato a tal fine l'Accordo europeo sullo stress da lavoro, siglato dal sindacato europeo e dalle associazioni datoriali europee in data 08/10/2004, richiamato espressamente nell'art. 28 del D.Lgs. 81/08, laddove riferendosi alla valutazione dei rischi, stabilisce esplicitamente che essa debba riguardare "anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004".

Successivamente, il D.Lgs. 106/09 introducendo il comma 1-bis dell'art. 28, ha stabilito che la valutazione dello stress lavoro-correlato venga effettuata nel rispetto delle indicazioni elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art 6 del D.Lgs. 81/08.

Il Gruppo tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro il 25 marzo 2010 ha approvato la guida operativa: "Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato" fornendo così ai Servizi delle Ulss, alle aziende ed alle parti sociali primi indirizzi interpretativi in attesa dell'entrata in vigore dell'obbligo sopra indicato.

Le "Indicazioni sulla valutazione dello stress da lavoro-correlato" sono state approvate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il 17.11.2010 (ed inviate alle Regioni con circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 18.11.2010), rendendo obbligatoria la valutazione dello stress lavoro correlato con decorrenza dal 31 dicembre 2010 e stabilendo che essa debba articolarsi in due fasi: una preliminare e necessaria e l'altra eventuale in caso in cui la precedente evidenzi elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa si rilevino inefficaci.

In tale contesto nazionale, la Regione Veneto ha approvato la legge regionale 22 gennaio 2010 n. 8 dal titolo "La prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo di lavoro", finalizzata a promuovere e sostenere iniziative volte a prevenire il disagio lavorativo, a contrastare l'insorgenza e diffusione di fenomeni di mobbing e di stress psico-sociale e a disincentivare comportamenti discriminatori o vessatori correlati all'attività lavorativa.

In attuazione della predetta normativa ogni Azienda ULSS, oltre alle iniziative di formazione del personale, di informazione e promozione del benessere organizzativo negli ambienti di lavoro, deve istituire Sportelli di assistenza ed ascolto ai quali i lavoratori possono rivolgersi per esporre la propria situazione e poter, eventualmente, essere indirizzati ai supporti legali, medico-legali, diagnostici, psicologici, di riabilitazione e reinserimento lavorativo (art. 6). Inoltre, l'art. 7 prevede che presso ogni Azienda ULSS del comune capoluogo di provincia, sia aperto un Centro provinciale di riferimento con compiti di accertamento dello stato di disagio psico-sociale o di malattia del lavoratore ed eventuale indicazione del percorso terapeutico di sostegno, cura e riabilitazione oltreché di individuazione delle eventuali misure di prevenzione da attuarsi nel contesto organizzativo del lavoratore coinvolto. I Centri devono altresì garantire supporto ai Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - SPISAL nell'attività di verifica sui luoghi di lavoro in tema di valutazione dei rischi psico-sociali ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008.

Con il presente provvedimento la Regione Veneto recepisce le citate "Indicazioni sulla valutazione dello stress da lavoro-correlato", approvate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, quale percorso metodologico necessario all'osservanza dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08, laddove stabilisce che la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato avvenga secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004.

Le suddette indicazioni sonoda implementare nell'ambito degli Sportelli di assistenza ed ascolto e dei Centri provinciali di riferimento, nell'esercizio delle proprie funzioni di assistenza ai lavoratori e ai datori di lavoro e degli SPISAL nelle verifiche sui luoghi di lavoro, come previsto dalla L.R. 22 gennaio 2010 n. 8.

In tale contesto il documento della Commissione consultiva dovrà costituire materiale didattico utile per l'organizzazione dei percorsi formativi che la Regione, tramite la Direzione Prevenzione/Servizio tutela della salute e scurezza negli ambienti di lavoro sta sviluppando, con il supporto dell'apposito gruppo di lavoro costituito da operatori SPISAL e coordinato dal dr. Marco Renso Direttore SPISAL AULSS n. 22, con la finalità di mettere in grado gli operatori, adibiti agli sportelli, di gestire i casi che si presenteranno loro, fungendo da filtro tra l'utenza e le strutture presenti nell'ambito regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

 



LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

VISTA la Legge Regionale 22/01/2010 n. 8 "Prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo di lavoro".

VISTO le indicazioni sulla valutazione dello stress da lavoro-correlato, approvate il 17.11.2011 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (artt. 6, comma 8, lettera m-quater e 28, comma 1-bis D.Lgs. n. 81/2008) ed inviate alle Regioni con circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 18.11.2010.

 

delibera

1. di recepire le "Indicazioni sulla valutazione dello stress da lavoro-correlato" approvate con circolare il 17.11.2011 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (artt. 6, comma 8, lettera m-quater e 28, comma 1-bis D.Lgs. n. 81/2008) ed inviate alle Regioni con circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 18.11.2010, di cui all'Allegato A del presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo, quale percorso operativo da implementare nell'ambito del processo di valutazione dei rischi in azienda a cura dei datori di lavoro ed indirizzo metodologico per gli SPISAL per le funzioni di verifica sui luoghi di lavoro e per gli Sportelli e Centriprovinciali di riferimento nell'esercizio delle funzioni di assistenza ed ascolto;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

3. di incaricare la Direzione Prevenzione dell'esecuzione del presente atto;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


Oggetto: lettera circolare in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni

In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8. lettera m-quater, e all'articolo 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del medesimo provvedimento ha approvato, alla riunione del 17 novembre, le seguenti indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato.



INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO

(articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28 comma 1-bis, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni)

 

 ALLEGATO A

 

 

 Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per la pubblica amministrazione e innovazione

Al Ministero della sviluppo economico

Al Ministero dell'interno

Al Ministero della difesa

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Al Ministero della politiche agricole alimentari e forestali

All'Ufficio della Consigliera Nazionale di parità

Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

All'Ispettorato regionale del lavoro di Catania

Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

Agli assessorati regionali alla salute

Alla provincia autonoma di Trento

Alla provincia autonoma di Bolzano

Alla CGIL

Alla CISL

Alla UIL

Alla UGL

Alla CISAL

Alla CONFSAL

Alla CIU

Alla CIDA

Alla CONFINDUSTRIA

Alla CONFCOMMERCIO

Alla CONFAGRICOLTURA

Alla CONFARTIGIANATO

Alla CNA

Alla CONFESERCENTI

Alla CONFAPI

Alla CONFCOOPERATIVE

All'ABI

LORO SEDI

 

 

Quadro normativo di riferimento, finalità e struttura del documento

L'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di seguito D.Lgs. n. 81/2008, prevede che la valutazione dei rischi debba essere effettuata tenendo conto, tra l'altro, dei rischi da stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004. In ragione delle difficoltà operative ripetutamente segnalate in ordine alla individuazione delle corrette modalità di attuazione di tale previsione legislativa, in sede di adozione delle disposizioni integrative e correttive al citato D.Lgs. n. 81/2008, è stato introdotto all'articolo 28 il comma 1-bis, con il quale si è attribuito alla Commissione consultiva il compito di formulare indicazioni metodologiche in ordine al corretto adempimento dell'obbligo, finalizzate a indirizzare le attività dei datori di lavoro, dei loro consulenti e degli organi di vigilanza. Al fine di rispettare, entro il termine del 31 dicembre 2010, la previsione di cui all'articolo 28, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha costituito un proprio comitato a composizione tripartita il quale, a seguito di ampio confronto tra i propri componenti, ha elaborato il presente documento, licenzialo dalla Commissione consultiva nella propria riunione del 17 novembre 2010.

Le indicazioni metodologiche sono state elaborate nei limiti e per le finalità puntualmente individuati dalla Legge tenendo conto della ampia produzione scientifica disponibile sul tema e delle proposte pervenute all'interno alla Commissione consultiva e sono state redatte secondo criteri di semplicità, brevità e comprensibilità.

Il documento indica un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell'obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e privati.

Definizioni e indicazioni generali

Lo stress lavoro-correlato viene descritto all'articolo 3 dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004 -così come recepito dall'Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008- quale "condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro" (art. 3 comma 1). Nell'ambito del lavoro tale squilibrio si può verificare quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative. Tuttavia non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato. Lo stress lavoro-correlato è quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro.

La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato e parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).

E' quindi, necessario preliminarmente indicare il percorso metodologico che permetta una corretta identificazione dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato, in modo che da tale identificazione discendano la pianificazione e realizzazione di misure di eliminazione o, quando essa non sia possibile, riduzione al minimo di tale fattore di rischio.

A tale scopo, va chiarito che le necessarie attività devono essere compiute con riferimento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti. La valutazione prende in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio, per mansioni o partizioni organizzative che risultino esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale (potrebbero essere, ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore oppure chi svolge la medesima mansione, etc.).

Metodologia


La valutazione articola in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare): l'altra eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.

La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie:

I. Eventi sentinella, quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni; segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. I predetti eventi sono da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati internamente alla azienda (es. andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda).

II. Fattori di contenuto del lavoro, quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.

III. Fattori di contesto del lavoro, quali ad esempio, ruolo nell'ambito dell'organizzazione: autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro: evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste).

In questa prima fase possono essere utilizzate liste di controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione che consentano una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile, parametrica dei fattori di cui ai punti I, II e III che precedono.

In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto di cui sopra (punti II e III dell'elenco) occorre sentire i lavoratori e/o il RLS/RLST. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori, la scelta delle modalità tramite cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro, anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata.

Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.

Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio. interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc.). Ove gli interventi correttivi risultano inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (c.d. valutazione approfondita).

La valutazione approfondita prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, ad esempio attraverso differenti strumenti quali questionari, focus group, interviste semi-strutturate, sulle famiglie di fattori indicatori di cui all'elenco sopra riportato. Tale fase fa riferimento ovviamente ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori.

Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, in luogo dei predetti strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.

Disposizioni transitorie e finali

La data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell'obbligo previsto dall'articolo 28, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi delle presenti indicazioni metodologiche. La programmazione temporale delle suddette attività di valutazione e l'indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi. Gli organi di vigilanza, ai fini dell'adozione da provvedimenti di propria competenza, terranno conto della decorrenza e della programmazione temporale di cui al precedente periodo.

Allo scopo di verificare l'efficacia della metodologia qui indicata, anche per valutare (opportunità di integrazioni alla medesima, la Commissione Consultiva provvederà ad elaborare una relazione entro 24 mesi dalla approvazione delle presenti indicazioni metodologiche, a seguito dello svolgimento del monitoraggio sulle attività realizzate. Le modalità di effettuazione di tale monitoraggio saranno definite dalla Commissione Consultiva.

I datori di lavoro che, alla data della approvazione delle presenti indicazioni metodologiche abbiano già effettuato la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato coerentemente ai contenuti dell'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004 -così come recepito dall'Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008- non debbono ripetere l'indagine ma sono unicamente tenuti all'aggiornamento della medesima nelle ipotesi previste dall'articolo 29, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, secondo quanto indicato nel presente documento.

Tanto si segnala, anche tenendo conto della rilevanza del documento ai fini degli adempimenti relativi alla valutazione dei rischi da lavoro, con invito a garantire la massima divulgazione delle indicazioni di cui all'oggetto.

 

 

Il Direttore Generale
della tutela delle condizioni di lavoro
(Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro)
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