Cassazione Penale, Sez. 4, 30 gennaio 2012, n. 3563 - Contratto di prestazione d'opera e responsabilità dei committenti



 

Responsabilità di due committenti per omicidio colposo in danno di un lavoratore precipitato dall'alto di una copertura di un fabbricato nel corso di un contratto di prestazione d'opera. Agli imputati è stato contestato di avere omesso di verificare l'idoneità tecnico professionale del prestatore d'opera, di non avere fornito al medesimo dettagliate informazioni sui rischi connessi alla precarietà della copertura e di non avere predisposto idonei parapetti atti ad impedire la caduta dall'alto.

Condannati in primo e secondo grado, ricorrono in Cassazione - Fondato: la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per un nuovo giudizio.

"La sentenza impugnata presenta vuoti motivazionali ed è caratterizzata da illogicità e violazioni di legge.

La responsabilità del committente è espressamente prevista dalla normativa di settore (prima, il
D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7; ora, trasfuso sostanzialmente nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26). Con riferimento ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, come nel caso in esame, è, pertanto vero, che il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità, coinvolgenti anche il committente medesimo.

E', però, altrettanto vero che tale principio non può essere applicato automaticamente, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. In questa prospettiva, per fondare la responsabilità del committente, non si può prescindere da un attento esame della situazione fattuale"..., cosa che, nella concreta fattispecie, è del tutto mancata.


 

 

Fatto

 

 

La Corte di Appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato il giudizio di responsabilità a carico di M.S., M.G. e M.R. in ordine al reato di omicidio colposo in danno di P.F. (fatto del 19 dicembre 2005).

L'imputazione attiene ad un incidente verificatosi nel corso di un contratto di prestazione d'opera in un fabbricato di proprietà degli imputati durante i quali il P., precipitava dall'alto della copertura di un fabbricato adibito a magazzino garage.

Agli imputati è stato contestato di avere omesso di verificare l'idoneità tecnico professionale del prestatore d'opera, di non avere fornito al medesimo dettagliate informazioni sui rischi connessi alla precarietà della copertura e di non avere predisposto idonei parapetti atti ad impedire la caduta dall'alto.

La Corte d'appello ha evidenziato che l'infortunio si verificò durante l'esecuzione del contratto d'opera e che lo stesso era riconducibile all'omesso adempimento degli obblighi di prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro, gravanti sugli imputati nella qualità di committenti, come contestati nel capo di imputazione ed ha escluso qualsiasi comportamento abnorme della vittima.

Ricorrono per cassazione gli imputati articolando quattro motivi.

Con il primo lamentano la carenza di motivazione evidenziando che la sentenza aveva illogicamente trascurato una serie di circostanze dalle quali emergeva che l'incidente si era verificato quando il P. aveva già completato i lavori commissionatigli, ed era intervenuto per un controllo autonomo a seguito di piogge tra il 17 e 19 dicembre. A conferma di tale ricostruzione si sostiene che il giorno dell'incidente il P. era atteso in altro luogo per iniziare un diverso lavoro e che per effettuare l'intervento nella proprietà M. avena adoperato una bombola prelevata dalla cucina, non essendo in possesso di mezzi propri.

Con il secondo motivo si lamenta la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al motivo di appello che aveva evidenziato, alla luce del rapporto intercorso tra le parti, dell'asserito svolgimento dell'opera dopo la chiusura dei lavori in un luogo diverso da quello previsto dalle parti e dell' l'intervenuto mutamento normativo determinato dall'entrata in vigore del d.lvo 81/2008, la mancanza di correlazione tra accusa e sentenza di condanna.

Con il terzo motivo lamentano la carenza di motivazione e la violazione dell'art. 192 c.p.p. nella valutazione delle prove, laddove i dubbi prospettati dalla difesa sulla natura ed i tempi dell'intervento effettuato dal P. erano stati superati dal giudice di primo grado attraverso il riferimento alla "comune esperienza" ed al "buon senso".

Con il quarto motivo veniva chiesto a questa Corte la sospensione della provvisoria esecutività della provvisionale.


Diritto

 

I ricorsi sono fondati.

La sentenza impugnata presenta vuoti motivazionali ed è caratterizzata da illogicità e violazioni di legge.

La responsabilità del committente è espressamente prevista dalla normativa di settore (prima, il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7; ora, trasfuso sostanzialmente nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26).

Con riferimento ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, come nel caso in esame, è, pertanto vero, che il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità, coinvolgenti anche il committente medesimo.

E', però, altrettanto vero che tale principio non può essere applicato automaticamente, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. In questa prospettiva, per fondare la responsabilità del committente, non si può prescindere da un attento esame della situazione fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori. A tal fine, vanno considerati: la specificità dei lavori da eseguire (diverso, in particolare, è il caso in cui il committente dia in appalto lavori relativi ad un complesso aziendale di cui sia titolare, da quello dei lavori di ristrutturazione edilizia di un proprio immobile, come nel caso in esame); i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera (quale soggetto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge e della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa); l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto o del contratto di prestazione d' opera; nonché, la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo( v. in tal senso, Sezione IV, 8 aprile 2010,n. 15081; Cusmano ed altri, rv.247033).

Nella concreta fattispecie, dal testo della sentenza impugnata è dato rilevare che è mancato, da parte della Corte territoriale, un approfondito e specifico esame proprio su circostanze fattuali rilevanti ai fini della individuazione di profili di colpa nella condotta dei committenti , in relazione ai principi di diritto appena ricordati: 1) nulla è stato detto in ordine alle capacità tecniche ed organizzative della ditta del prestatore d'opera, circostanza questa che, se accertata, rileverebbe in relazione al profilo di colpa concernente la "culpa in eligendo"; 2) neppure risulta se, ed eventualmente in quali termini, vi sia stata concreta ingerenza da parte dei committenti nell'esecuzione dei lavori.

La Corte di appello si è invece limitata ad escludere che l'iniziativa di salire sulla copertura del fabbricato sia stata assunta estemporaneamente ed imprevedibilmente dal prestatore d'opera proprio quel giorno in cui si verificò l'incidente e quando i lavori commissionatigli erano già stati terminati.

Conclusivamente, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame alla Corte d'Appello di Catania, in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra ricordati.

La richiesta di sospensione della provvisionale è all'evidenza assorbita dalla presente decisione.




P.Q.M.



Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio.