Regione Veneto
Deliberazione della giunta regionale n. 98 del 31 gennaio 2012
Attività di verifica e controllo delle attrezzature di lavoro e degli impianti, in attuazione dell’art. 71, comma 11 e dell’art. 86 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché del D.M. 11 aprile 2011 come prorogato dal D.M. 22 luglio 2011.
[Sanità e igiene pubblica]
(B.U.R. 21 febbraio 2012, n. 15)

Note per la trasparenza:
La presente delibera istituisce, ai sensi dell’art. comma 4 del D.M. 11.04. 011, un unico elenco su base regionale di soggetti pubblici e privati abilitati, denominato “Elenco unico regionale dei soggetti pubblici e privati abilitati ai sensi dell’art. 71, comma 13 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del D.M. 11 aprile 2011”. Il Presente provvedimento, adegua inoltre i contenuti della DGR n. 3684 del 30 novembre 2009 al mutato quadro normativo mediante l’approvazione del nuovo schema di convenzione che disciplina l’affidamento ad ARPAV delle attività di verifica sulle attrezzature di lavoro e degli impianti, in attuazione dell’art. 71, comma 11 e dell’art. 86 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché del D.M. 11 aprile 2011 e la gestione della banca dati delle verifiche medesime e dello “Elenco unico regionale dei soggetti pubblici e privati abilitati”. La presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.


L’Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed in particolare a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, il legislatore statale, all’art. 71, comma 11, ha previsto che “… il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 13”.
Il comma 12 del medesimo articolo, prevede altresì che “Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati”.
Il successivo comma 13 stabilisce, infine, che “Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Nelle more dell’emanazione del citato decreto ministeriale,
la Giunta regionale, con DGR n. 3684 del 30 novembre 2009, ha approvato la Convenzione tra Regione del Veneto e ARPAV per una definizione delle funzioni attinenti lo svolgimento delle attività di verifica e controllo delle attrezzature di lavoro di cui all’art. 71, comma 11 e degli impianti di cui all’art. 86, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Ai sensi della citata delibera e della convenzione, dette attività, di competenza istituzionale delle Aziende ULSS (il cui esercizio da parte delle medesime Aziende ULSS non può essere garantito a seguito dell’assegnazione all’ARPAV, operata con L.R. 18 ottobre 1996, n. 3 , di tutte le attrezzature tecniche oltre che del personale competente nella specifica materia ed afferente alle ex Sezioni Impiantistica ed Antinfortunistica dei Presidi Multizonali di Prevenzione, ora confluiti nei Dipartimenti ARPAV provinciali), sono state assegnate ad ARPAV, unitamente alla gestione degli archivi storici, dei flussi informativi con l’utenza e di tutti i procedimenti amministrativi, giuridici ed economico-finanziari conseguenti alle prestazioni effettuate.
Successivamente, in ossequio al disposto normativo del comma 13 sopra richiamato, è stato emanato il Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 con il quale sono state definite le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche in oggetto, nonché le modalità per l’abilitazione dei soggetti pubblici e privati. Inoltre, l’art. 2 comma 4 del citato Decreto Ministeriale, istituisce presso l'INAIL e presso le Aziende Sanitarie Locali, l’elenco dei soggetti pubblici e privati, abilitati all’effettuazione delle verifiche delle attrezzature di lavoro, dando la possibilità alle Regioni di costituire, con apposito provvedimento, l’elenco dei soggetti abilitati, su base regionale anziché presso le singole ASL.
Con la presente deliberazione, si intende adeguare i contenuti della DGR n. 3684 del 30 novembre 2009 al mutato quadro normativo, mediante l’approvazione del nuovo schema di convenzione (Allegato A) che disciplina l’affidamento ad ARPAV delle attività di verifica sulle attrezzature di lavoro e degli impianti, in attuazione dell’art. 71, comma 11 e dell’art. 86 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché del D.M. 11 aprile 2011 e la gestione della banca dati delle verifiche medesime e dello “Elenco unico regionale dei soggetti pubblici e privati abilitati”.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

• Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
• Vista la L.R. 18 ottobre 1996, n. 32
• Vista la DGR giugno 1998, n. 2042
• Vista la DGR 3 agosto 1999, n. 2809
• Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
• Visto il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
• Vista la DGR 30 novembre 2009 n. 3684
• Visto il D.M. 11 aprile 2011

delibera

1. di istituire, ai sensi dell’art. comma 4 del D.M. 11 aprile 2011, un unico elenco su base regionale di soggetti pubblici e privati abilitati, denominato “Elenco unico regionale dei soggetti pubblici e privati abilitati ai sensi dell’art. 71, comma 13 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del D.M. 11 aprile 2011”;
2. di assegnare ad ARPAV le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro e degli impianti di cui agli articoli 71, comma 11 e 86 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché al D.M. 11 aprile 2011 ivi compresa la gestione della banca dati delle verifiche e dello “Elenco unico regionale dei soggetti pubblici e privati abilitati ai sensi dell’art. 71, comma 13 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del D.M. 11 aprile 2011”;
3. di approvare lo schema di convenzione fra la Regione del Veneto e l’ARPAV per la “Definizione delle funzioni attinenti lo svolgimento delle attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro e degli impianti, in attuazione dell’art. 71, comma 11, dell’art. 86 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del D.M. 11 aprile 2011”, come da Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
4. di incaricare la Dirigente Responsabile della Direzione Prevenzione alla sottoscrizione della convenzione sopra richiamata e all’adozione dei successivi atti che si rendessero necessari per l’attuazione delle azioni previste nella convenzione medesima e per la completa operatività degli impegni assunti dalle parti firmatarie;
5. di incaricare ARPAV di relazionare alla Regione Veneto, entro il 30 gennaio di ogni anno in ordine alle verifiche effettuate anche da parte di soggetti pubblici e privati abilitati, nonché agli eventuali comportamenti anomali di soggetti pubblici o privati abilitati nell’effettuazione delle verifiche;
6. di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale.

ALLEGATOA

SCHEMA DI CONVENZIONE

Per la “definizione delle funzioni attinenti lo svolgimento delle attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro e degli impianti, in attuazione dell’art. 71, comma 11, dell’art. 86 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del d.m. 11 aprile 2011”

TRA

l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), con sede a Padova Via Matteotti 27, (C.F. 92111430283), in seguito denominata ARPAV, rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Emanuele Pepe, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell’ARPAV,

E

La Regione del Veneto - Direzione Regionale Prevenzione (C.F. 8007580279), con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, legalmente rappresentata dalla Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione, dott.ssa Giovanna Frison, come da delibera di conferimento dell’incarico DGR n. 2347 del 28.09.2010, domiciliata per la carica in Venezia, Dorsoduro 3493.

PREMESSO QUANTO SEGUE:

- che l’art. 5, comma 4, della L.R. 18 ottobre 1996, n. 32, “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e promozione ambientale del Veneto (ARPAV)”, prevede la possibilità per la Giunta regionale di ulteriormente specificare con appositi atti di indirizzo e coordinamento il riparto di competenze fra ARPAV e Aziende ULSS e di individuare modalità di collaborazione tra le strutture provinciali dell’ARPAV ed i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS;
- che la Giunta regionale con propria delibera del 2 giugno 1998, n. 2042, ha ulteriormente specificato le competenze dell’ARPAV e dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, secondo la ripartizione contenuta nell’Allegato A) alla citata delibera;
- che alla voce “ Rischi tecnologici in ambiente di lavoro” del suddetto allegato A) il DIP dell’ULSS è individuato come soggetto avente competenza prevalente e l’ARPAV come soggetto che concorre nell’esercizio delle specifiche attività;
- che come riportato nella nota 5) del suddetto allegato A), l’attività svolta dall’ARPAV e dal DIP dell’ULSS in ambito “Rischi tecnologici in ambiente di lavoro” deve essere regolamentata da apposita convenzione sulla base di uno schema formulato dalla Direzione Generale dell’ARPAV e dalla competente struttura regionale e che la programmazione,
l’organizzazione e al gestione delle attività devono essere definite nell’ambito del Comitato provinciale di Coordinamento;
- che tale attività, di competenza istituzionale delle Aziende ULSS, non può essere garantita dalle medesime Aziende ULSS a seguito dell’assegnazione all’ARPAV, operata con L.R. 18 ottobre 1996, n. 32, di tutte le attrezzature tecniche, oltre che del personale competente nella specifica materia ed afferente alle ex Sezioni Impiantistica ed Antinfortunistica dei Presidi Multizonali di Prevenzione, ora confluiti nei Dipartimenti ARPAV provinciali;
- che il del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, in relazione all’art. 71, commi 11, 12 e 13, ha identificato le generali competenze in ordine alle verifiche sulle attrezzature di lavoro individuate nell’Allegato VII al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- che, in relazione all’art. 86 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, le modifiche introdotte dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di verifiche periodiche degli impianti e delle apparecchiature elettriche, hanno rinviato ad un emanando Decreto Ministeriale la definizione delle modalità e dei criteri per l’effettuazione di dette verifiche;
- che, nelle more dell’emanazione del citato Decreto Ministeriale, la Giunta regionale, con DGR n. 3684 del 30 novembre 2009, ha approvato la Convenzione tra Regione del Veneto e ARPAV per una definizione delle funzioni attinenti lo svolgimento delle attività di verifica e controllo delle attrezzature di lavoro di cui all’art. 71, comma 11 e degli impianti di cui all’art. 86, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
- che, successivamente, il Decreto Ministeriale dell’11 aprile 2011 ha dettato la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo ed ha altresì istituito presso l'INAIL e presso le Aziende Sanitarie Locali, l’elenco dei soggetti pubblici e privati, abilitati all’effettuazione delle verifiche delle attrezzature di lavoro, dando la possibilità alle Regioni di costituire, con apposito provvedimento, l’elenco dei soggetti abilitati, su base regionale anziché presso le singole ASL;
- che, con il presente accordo attuativo della DGR n. ... del ... , le Parti
ridefiniscono, in linea con il mutato quadro normativo di riferimento, l’affidamento ad ARPAV delle attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro e degli impianti, in attuazione dell’art. 71, comma 11, dell’art. 86 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del D.M. 11 aprile 2011, nonché la gestione della banca dati delle verifiche medesime e dello “Elenco unico regionale dei soggetti pubblici e privati abilitati ai sensi dell’art. 71, comma 13 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del D.M. 11 aprile 2011” istituito con la DGR n. ... del ... , testè richiamata,
- che il presente accordo sostituisce integralmente il precedente accordo del 2 febbraio 2010, attuativo della DGR n. 3684 del 30 novembre 2009.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1
FINALITA’

La Regione del Veneto e l’ARPAV, a mezzo dei loro rappresentanti, disciplinano con il presente atto i rapporti reciproci in merito allo svolgimento delle attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro e degli impianti, in attuazione dell’art. 71, comma 11, dell’art. 86 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del D.M. 11 aprile 2011, nonché la gestione della banca dati delle verifiche medesime e dello “Elenco unico regionale dei soggetti pubblici e privati abilitati ai sensi dell’art. 71, comma 13 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del D.M. 11 aprile 2011”.

ART. 2
OGGETTO

L’ARPAV svolge le attività di cui all’art. 1 che consistono nella verifica delle attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e degli impianti di cui all’art. 86 del medesimo decreto legislativo, nella predisposizione e gestione dello ”Elenco unico regionale dei soggetto pubblici e privati abilitati ai sensi dell’art. 71, comma 13 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81”, nonché nella gestione della banca dati informatizzata delle verifiche.
L’ARPAV fornisce ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, su specifica richiesta, supporto tecnico-scientifico, in relazione ai compiti descritti al comma 1 ed a quelli istituzionali dei medesimi Dipartimenti di Prevenzione.

ART. 3
MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’

L’ARPAV assicura l’espletamento delle attività di cui all’art. 2, comma 1, in piena autonomia, nelle forme e con le modalità organizzative adottate dai Dipartimenti ARPAV Provinciali (DAP). L’ARPAV gestisce lo “Elenco unico regionale dei soggetto pubblici e privati abilitati ai sensi dell’art. 71, comma 13 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81”, la banca dati delle verifiche periodiche, i flussi informativi con l’utenza e tutti i procedimenti amministrativi, giuridici ed economico- finanziari conseguenti alle prestazioni effettuate, nei termini di cui alla normativa vigente.

ART. 4
ATTIVITA’

L’ARPAV garantisce l’accesso telematico in tempo reale alla banca dati informatizzata delle verifiche periodiche ed allo “Elenco unico regionale dei soggetti pubblici e privati abilitati ai sensi dell’art. 71, comma 13 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81”, da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS del Veneto e della Regione del Veneto (Direzione Regionale Prevenzione).
Le modalità di divulgazione dei risultati delle verifiche effettuate, saranno concordate fra le parti. L’ARPAV assicura l’erogazione delle prestazioni di cui all’art. 2 secondo volumi di attività definiti dal programma annuale di attività adottato dal Direttore Generale, tenendo conto dei dati medi storici relativi alla percentuale di verifiche effettuate rispetto alle richieste pervenute, per ciascuna provincia e trasmesso all’inizio dell’anno alla Direzione Prevenzione della Regione del Veneto.

ART. 5
REMUNERAZIONE DELLE ATTIVITA’

Le attività di verifica svolte direttamente dall’ARPAV sono remunerate secondo il Tariffario Unico Regionale e successivamente all’emanazione del decreto di cui all’art. 3, comma 3 del DM 11 aprile 2011, dalle tariffe ivi stabilite.
I proventi delle attività di cui all’art. 2, comma 1 sono introitati direttamente dall’ARPAV.
Le prestazioni rese ai sensi dell’art. 2, comma 2, sono fornite dall’ARPAV senza oneri aggiuntivi per le Aziende ULSS.
Ai fini della copertura dei costi dell’attività di controllo dell’operato dei soggetti abilitati, dell’attività amministrativa di controllo, monitoraggio, costituzione gestione e manutenzione della banca dati informatizzata delle verifiche e dello “Elenco unico regionale dei soggetti pubblici e privati abilitati ai sensi dell’art. 71, comma 13 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del D.M. 11 aprile 2011”, si applicano le disposizioni di cui al DM 11 aprile 2011.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, lì

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale
Il Direttore Generale
Dott. Carlo Emanuele Pepe
Regione del Veneto - Giunta Regionale
Direzione Regionale Prevenzione
La Dirigente Regionale
Dott.ssa Giovanna Frison