Cassazione Penale, Sez. 4,  27 settembre 2012, n. 37325 - Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione e scarica elettrica mortale: responsabilità nei contratti di appalto


 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

2) (Omissis) N. IL (Omissis);

3) (Omissis) N. IL (Omissis);

1) RESP. CIV " (Omissis) SNS";

2) RESP. CIV " (Omissis) SRL";

avverso la sentenza n. 418/2008 CORTE APPELLO di SALERNO, del 01/02/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Giuseppina che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di (Omissis) e (Omissis) e annullamento con rinvio su non menzione per (Omissis) con rigetto nel resto.

Udito il difensore per (Omissis) e (Omissis) avv. (Omissis).

Fatto

1. La mattina del (Omissis) lungo la rampa di accesso all'autostrada (Omissis), in territorio del comune di (Omissis), erano in corso lavori di rimozione e sostituzione dei pali della luce. L'operaio (Omissis) teneva fermo alla base, per direzionarlo verso l'automezzo sul quale lo doveva caricare, uno dei pali, con corpo illuminante privo di energia elettrica, che, staccato dalla base di cemento era stato sollevato ed agganciato ad una gru manovrata da (Omissis), dipendente della ditta (Omissis); durante la manovra l'estremità superiore del palo metallico, oscillante perchè sospeso con fune e gancio alla gru, toccava i conduttori elettrici aerei di alta tensione e una violenta scarica elettrica investiva il (Omissis), cagionandone la morte immediata. Si accertava che l'(Omissis), per la quale (Omissis) aveva redatto il piano di sicurezza e coordinamento, aveva appaltato alla ditta (Omissis) di cui era amministratore unico e legale rappresentante (Omissis), i lavori di manutenzione straordinaria per il completamento dell'impianto di illuminazione e che quest'ultimo aveva affidato parte dei lavori, tra cui quello di cui trattasi, alla ditta (Omissis) s.n.c.; il (Omissis) era dipendente di tale ditta e insieme a lui erano presenti sul posto, al momento dell'incidente, l'imputato (Omissis) e un collega di lavoro; per lo smantellamento dei pali la ditta (Omissis) si avvaleva di una gru e di un gruista, tale (Omissis), forniti dalla s.r.l. (Omissis), di cui era amministratore (Omissis). La posizione del gruista, che aveva posizionato la gru ad una distanza dai pali dell'alta tensione inferiore a quella legale, veniva archiviata essendo risultato che non era possibile avvedersi dell'impianto di alta tensione senza essere a conoscenza della sua esistenza.

Venivano chiamati a rispondere dell'incidente, per quanto qui rileva, (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis) ai quali si contestava la violazione dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 11 che vieta la effettuazione di attività lavorative ad una distanza inferiore a 5 mt. da linee elettriche aeree ad alta tensione e del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 12 che impone la redazione del piano di sicurezza.

I predetti imputati venivano ritenuti responsabili, nelle rispettive qualità e per le ragioni che appresso si diranno dell'incidente medesimo e venivano condannati ciascuno ad un anno e tre mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, nonchè al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, cui veniva assegnata una provvisionale.

La corte di appello di Salerno confermava la sentenza.

2. Hanno presentato ricorso per cassazione gli imputati.

2.A) Il difensore di (Omissis) con un primo motivo deduce nullità della sentenza di primo grado e conseguentemente di quella di secondo grado per violazione delle norme processuali che disciplinano la competenza per territorio. Il ricorrente sottolinea che l'incidente mortale si verificò in (Omissis); pertanto la competenza territoriale spettava al tribunale monocratico di Montecorvino Rovella; invece il gup ha disposto il rinvio a giudizio davanti al tribunale monocratico di Salerno, senza che fosse stato adottato un provvedimento di assegnazione alla sede centrale, così come sarebbe stato, secondo il ricorrente, necessario. Con un secondo motivo si sostiene che lo (Omissis) non era titolare di una posizione di garanzia, non essendo intervenuto alcun subappalto di una quota dei lavori da parte della (Omissis) alla ditta (Omissis), nè in forma di fatto nè in quella del subappalto di diritto; infatti perchè vi sia subappalto è necessaria un'organizzazione di mezzi da parte del subappaltatore, mentre nella specie la ditta (Omissis) non intervenne mai con la propria organizzazione e con i propri mezzi; si trattava in realtà della semplice esecuzione di una prestazione lavorativa, secondo un accordo intervenuto tra la società (Omissis) e l'operaio (Omissis); anche se tale intermediazione è vietata e sanzionata penalmente dalla Legge n. 1369 del 1989 e poi dal decreto legislativo n. 276 del 2003 che vieta di affidare, in qualsiasi forma appalto, subappalto o altro a chiunque, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro, il mancato rispetto di tali previsioni comporta che il soggetto si considera alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente lo ha utilizzato e pertanto, nella specie, unico responsabile avrebbe dovuto essere il titolare di (Omissis), per il quale (Omissis) stava lavorando. Con un terzo motivo il ricorrente fa presente che l'incidente si è verificato perchè nessuno si preoccupò di disattivare l'impianto di conduzione dell'energia elettrica ad alta tensione, previa concertazione con l'(Omissis), e nessuno se ne preoccupò perchè nessuno si era accorto del pericolo che sussisteva sul posto; tanto è vero che il decreto di archiviazione nei confronti del gruista (Omissis) aveva dato atto che della presenza dell'impianto di alta tensione non era possibile avvedersi senza avere preventiva conoscenza della sua localizzazione; pertanto il problema era quello di accertare chi aveva o doveva avere conoscenza della presenza dei fili dell'alta tensione e la risposta a questa domanda è - secondo il ricorrente - che unico tenuto ad avere questa conoscenza e ad informare tutte le altre imprese presenti sul cantiere era il funzionario (Omissis) e cioè l'imputato (Omissis); invece è avvenuto che (Omissis) ha redatto un piano del tutto generico e ha delegato sul punto della verifica dell'inesistenza nei pressi del cantiere di elementi della rete di distribuzione dell'energia elettrica ad alta tensione, la stessa ditta appaltatrice; s però i responsabili della società (Omissis) non hanno tenuto conto di questa delega e non si sono preoccupati di accertare l'effettiva situazione dei luoghi e comunque non hanno informato gli esecutori dei lavori dell'esistenza del pericolo. In tale situazione (Omissis) ha fatto legittimo affidamento sulla inesistenza di un pericolo quale quello che poi ha determinato l'incidente e dunque dovrebbe andare esente da responsabilità. In subordine il ricorrente si duole che pur avendo egli formulato tale censura in sede di appello, la corte di Salerno ha omesso di esaminarla e di prenderla in considerazione. Con un quarto motivo deduce nullità della sentenza per inesistenza di motivazione relativamente al diniego di circostanze attenuanti generiche rilevando che il giudice di merito ha negato tali circostanze in considerazione della gravità della colpa e delle conseguenze di estrema gravità, per non aver fornito informazioni sui rischi specifici e senza collaborare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione del lavoratore dal rischio di incidenti connessi all'esecuzione della prestazione. Secondo il ricorrente queste considerazioni attengono all'essenza della colpa e non alla sua gravità e quindi non vi sarebbe motivazione sul punto. Con un quinto motivo lamenta la mancata concessione del beneficio della non menzione e il difetto di motivazione sul punto.

2. B) Gli imputati (Omissis) e (Omissis) hanno presentato distinti ricorsi redatti dal medesimo avvocato con i quali formulano motivi in parte coincidenti. Con un primo motivo entrambi deducono inosservanza di legge in relazione al rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza del 7.7.2005 per legittimo impedimento del difensore. Con un secondo motivo lamentano che non sia stata accolta la eccezione di incompetenza per territorio del tribunale di Salerno ex articolo 8 cod. proc. pen.. Con un quarto motivo lamentano la mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante la incensuratezza di entrambi gli indagati imputati.

Sono invece oggetto di distinta considerazione i motivi attinenti alla responsabilità.

(Omissis) contesta la propria posizione di garanzia; il ricorrente sostiene che egli si è limitato a fornire il mezzo, cioè la gru con la quale si stava spostando il palo, ma null'altro; tale contratto, a differenza di quanto ritenuto dalla corte d'appello, aveva data precedente all'epoca dell'incidente e chiaro e manifesto era il suo tenore letterale dal quale emerge che oggetto dello stesso era solo la fornitura del mezzo, la gru, nelle perfette condizioni di efficacia e funzionalità, senza alcuna specificazione circo il tipo di impiego e lavorazione cui l'automezzo in questione sarebbe stato adibito dalla (Omissis) e senza nessuna specificazione neppure del luogo nel quale il mezzo sarebbe stato utilizzato.

Nell'interesse di (Omissis) si sostiene che la sentenza ha sbagliato allorchè ha ritenuto che il medesimo non aveva indicato nel "pos" (piano operativo di sicurezza) redatto dalla (Omissis) la esistenza di un rischio specifico dovuto alla presenza delle linee elettriche e non aveva ottemperato al dovere di informazione dei lavoratori esposti a rischio; si sostiene poi che contraddittoria è la motivazione relativa alla presunta circostanza della mancata autorizzazione al subappalto in favore dello (Omissis) da parte di (Omissis): non vi è prova che smentisca quanto asserito da (Omissis) di non avere mai ricevuto comunicazione del divieto formulato da (Omissis) di subappalto ed anzi, secondo il ricorrente, (Omissis) ebbe a comunicare pacificamente l'affidamento dei lavori in questione alla ditta (Omissis); lamenta ancora che è stata disattesa la ricostruzione effettuate dal teste del PM, ingegner (Omissis), che era risultata pienamente liberatoria circa il conferimento di subappalto da parte della (Omissis).


Diritto



1. I ricorsi non meritano accoglimento, salvo quanto appresso si dirà per (Omissis) limitatamente al punto concernente il beneficio della non menzione.

Devono in primo luogo essere esaminate le questioni di natura processuale, entrambe correttamente risolte dalla Corte di appello. Non sussiste alcuna questione di competenza in relazione al fatto che il procedimento di primo grado è stato celebrato dal Tribunale di Salerno, e non da quello di Montecorvino Rovella, che del primo costituisce sede distaccata, dal momento che questa Corte (sez. 1 29.11.2006 n. 42172 rv. 235571) ha già chiarito che le sezioni distaccate, sia di Tribunale che di Corte di appello, non possono essere considerati uffici autonomi, ma costituiscono semplici articolazioni dell'unico ufficio da cui dipendono; pertanto la violazione dei criteri di attribuzione degli affari tra sede principale e sede distaccata non dà luogo a nullità, ne1 è ipotizzabile alcun conflitto di competenza tra sedi distaccate e sede principale.

Quanto al mancato accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza del 7.7.2005 per legittimo impedimento del difensore, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo sez. un. 27.9.2005 n. 36635 rv. 231810) il giudice, nel disattendere un certificato medico ai fini della dichiarazione di contumacia, deve attenersi alla natura dell'infermità e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire ad un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l'imputato. è stato altresì escluso (20.9.2005 n. 35170 rv. 232568) che il giudice abbia l'obbligo di disporre accertamenti fiscali per verificare l'impedimento a comparire o per integrare l'insufficiente documentazione prodotta. Nella specie il Tribunale ha correttamente effettuato il controllo che gli competeva, rilevando, secondo quanto risulta dalla sentenza qui impugnata, che la certificazione sanitaria di diagnosi, effettuata nei giorni precedenti, di infiammazione articolare al ginocchio sinistro e prognosi di giorni 5, con prescrizione di riposo funzionale ed applicazione di ghiaccio non esprimeva una situazione di assoluto impedimento a comparire. Si tratta di motivazione esente da vizi in quanto corrispondente ad una valutazione conforme al comune modo di pensare e alla necessità che l'impedimento dedotto comporti la assoluta impossibilità a comparire chiaramente attestata dal certificato.

Passando ad esaminare le censure di merito, tutti gli imputati hanno sostenuto nel corso del procedimento, e ancora sostengono gli attuali ricorrenti, la "estraneità" rispetto all'incidente verificatosi, l'assenza cioè di una propria posizione di garanzia, indicandosi vicendevolmente come unici responsabili dell'infortunio.

(Omissis), responsabile di (Omissis), ha indicato l'impresa (Omissis), come unica esecutrice, in virtù dell'appalto conferitole, dell'opera che il (Omissis) stava compiendo, sostenendo che (Omissis) era rimasta estranea a questa parte dei lavori. Viceversa, secondo (Omissis) il lavoratore infortunato, (Omissis), pur essendo proprio dipendente, lavorava, nella circostanza, alle dirette dipendenze di (Omissis) in base a un semplice appalto di mano d'opera, che escludeva ogni responsabilità da parte sua. (Omissis) ha invocato un cd. nolo a caldo, per effetto del quale egli si era limitato a dare a noleggio la gru con il gruista, senza assumere diretta partecipazione all'attività che si doveva svolgere.

Corretto risulta invece il diverso accertamento dei giudici di merito che hanno messo in evidenza la contestuale presenza nella realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione delle varie ditte i cui responsabili sono stati chiamati a giudizio e la riferibilità a tutte degli obblighi di prevenzione.

Committente del lavoro era stata (Omissis), per conto della quale l'ing. (Omissis) (anch'egli parimenti ritenuto responsabile, ma non ricorrente) era direttore dei lavori e coordinatore per la progettazione e l'esecuzione, ed aveva redatto il Piano di Sicurezza (PSC), nel quale non aveva dettato specifiche disposizioni per quei lavori che comportavano un rischio di interferenza con i fili dell'alta tensione.

Definitivamente accertato deve ritenersi, e peraltro pacifico, che (Omissis) aveva subappaltato a (Omissis) srl, di cui (Omissis) era amministratore, parte della più ampia commessa ricevuta da (Omissis), e cioè i lavori di completamento dell'impianto di illuminazione su uno specifico tratto della statale (Omissis), la cd. circonvallazione di (Omissis).

(Omissis) aveva a sua volta affidato una quota di tali lavori a imprese di fiducia e precisamente, alla snc (Omissis) e alla (Omissis) srl. Come si è detto, nel corso del procedimento tale situazione è stata oggetto di contestazione atteso che (Omissis) affermava che vi era stato un regolare contratto di subappalto di circa il 30% dell'opera, avente ad oggetto più precisamente "i lavori di realizzazione dei blocchi di fondazione, infilaggio cavi elettrici e sistemazioni pali" , autorizzato da (Omissis), insistendo sulla avvenuta autorizzazione (che però non è stata provata) e sostenendo che in virtù del subappalto nessuna responsabilità poteva esserle addebitata per l'infortunio avvenuto. E invece la difesa della snc (Omissis) negava il subappalto di lavori, sostenendo che si era trattato soltanto di un appalto di manodopera, in virtù del quale (Omissis), lavoratore infortunato, e un altro operaio lavoravano alle dirette dipendenze di (Omissis). A sua volta (Omissis) sosteneva di aver semplicemente noleggiato la gru con il gruista a (Omissis). La situazione di fatto è stata debitamente accertata dai giudici di merito, essendo come noto la sentenza di primo grado integrativa di quella di appello dalla quale peraltro è stata espressamente richiamata, con esplicita dichiarazione della Corte di appello di condividere integralmente la ricostruzione in fatto e in diritto già effettuata dal Tribunale. è risultato così incontestabilmente acclarato che l'esecuzione di parte dei lavori dell'appalto conferito da (Omissis) a (Omissis), sia pure una parte inferiore al preteso subappalto autorizzato, ma pur sempre avente autonoma consistenza e quella nel cui ambito era avvenuto l'infortunio, era stata a sua volta da (Omissis) affidata alla snc (Omissis), come dimostrato dalla nota del 9.10.2000 che la stessa (Omissis) aveva indirizzato a (Omissis), comunicando che "i lavori di smantellamento dei pali impianti di illuminazione, pulizia e ripristino blocchi verranno eseguiti da parte di imprese di fiducia" e precisamente da parte della società (Omissis) "resa edotta del piano di sicurezza e di quello particolareggiato". La difesa di (Omissis) ha sostenuto l'assenza di un contratto di appalto, rilevando che anche in fatto non ne sussistevano i requisiti, per difetto della organizzazione di un cantiere; che la ditta (Omissis) non intervenne mai con la propria organizzazione e con i propri mezzi; che si trattava in realtà della semplice esecuzione di una prestazione lavorativa di alcuni suoi dipendenti. Ma i giudici hanno invece ritenuto provato l'affidamento a (Omissis) snc di una quota parte dei lavori, aventi ad oggetto, come bene ha messo in evidenza il giudice di primo grado, non solo lo smantellamento dei pali (attività iniziale, in cui si è verificato l'incidente), ma altresì la pulizia e il ripristino dei blocchi, e dunque un'opera complementare alla realizzazione del nuovo impianto di illuminazione, da fornirsi dalla società (Omissis) secondo tempi prestabiliti, con la propria organizzazione e sotto la propria responsabilità. è stato inoltre opportunamente evidenziato che la presenza sul luogo di lavoro di due operai della società (Omissis) e del titolare della stessa società, attuale ricorrente, era chiara ed inequivoca conferma del fatto che egli stesse coordinando l'attività dei propri dipendenti, con esclusione della tesi della mera interposizione di mano d'opera.

I giudici di merito hanno fatto cenno ad una situazione che hanno indicato come "appalto di fatto", intendendo con tale espressione definire la sostanza del rapporto intervenuto tra (Omissis) e (Omissis) srl, a prescindere dalla regolarità del conferimento dell'appalto stesso per mancanza di autorizzazione da parte di (Omissis); la valutazione è corretta poichè nella materia che qui interessa, quella del rispetto della normativa a protezione dei lavoratori, ciò che conta non è la definizione formale dei rapporti tra le parti, e dunque accertare se l'appalto era valido (in relazione al divieto di subappalto vigente nella materia dei lavori pubblici), ma la sostanza delle situazioni, sostanza che i giudici hanno accertato essere quella della presenza sul cantiere di più imprese, ciascuna responsabile di parte dei lavori. Non solo la (Omissis) snc era partecipe dei lavori, ma anche la (Omissis) era coinvolta a pieno titolo; dalla nota del 9.10.2000 risultava infatti che il suo amministratore, (Omissis), aveva preso in consegna il cantiere con la qualifica di responsabile tecnico dell'impresa appaltatrice; e dunque - ha rilevato il giudice di primo grado - sia pure in rappresentanza di (Omissis), si era ingerito nella gestione dell'appalto, assumendo diretta e autonoma responsabilità. E la Corte di appello ha comunque richiamato la giurisprudenza di questa Corte (sez. 3 29.11.2005 n. 792 rv. 233255) che estende al cd. nolo a caldo il divieto di affidare senza autorizzazione della P.A., in tutto o in parte, lavori in subappalto o a cottimo, cui fa riferimento la Legge n. 646 del 1982, articolo 21 in quanto normativa che si riferisce non solo ai contratti tipici ma anche a quelle forme contrattuali atipiche o derivate, con le quali sotto diverso nome si realizza lo stesso risultato del subappalto o del cottimo nonchè la sentenza (sez. 4 14.10.2008 n. 1763 rv. 242490) secondo cui in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nell'ipotesi di noleggio "a caldo" di macchinari anche il noleggiatore risponde delle conseguenze dannose derivanti dall'inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all'utilizzo del macchinario noleggiato. Riferimenti a cui può aggiungersi il richiamo alla giurisprudenza (sez. 4 13.6.1997 n. 6293 rv.208442) secondo cui in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di distacco di un lavoratore da un'impresa ad un'altra, - situazione analoga a quella che qui invocata - i relativi obblighi gravano sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco, sia sul beneficiario della prestazione, tenuto a garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro nel cui ambito la stessa viene eseguita. In sostanza nel settore della prevenzione degli infortuni la posizione di garanzia del datore di lavoro, in quanto ispirata alla protezione del soggetto debole del rapporto, ha una portata ampia e cogente e non tollera che il datore di lavoro metta in campo strumenti normativi volti ad aggirare l'obbligo su di lui gravante.

La responsabilità degli imputati è dunque stata correttamente collegata alta contestuale presenza dei medesimi sul cantiere, in virtù dei vari subappalti o affidamenti di lavori, situazione che obbligava tutti a un rigoroso controllo della pericolosità del lavoro.

Passando ad esaminare le altre censure, la difesa di (Omissis) sostiene, da un lato che il POS redatto da (Omissis) era completo e soddisfacente e che l'appalto conferito a (Omissis) era regolare, ciò che farebbe venire meno la propria responsabilità.

La prima di tali affermazioni è del tutto generica e apodittica, e contrasta con quanto accertato dai giudici di merito secondo cui il POS era invece assolutamente generico, meramente ripetitivo di quello di (Omissis), come appresso meglio si dirà. Sostiene poi che l'appalto conferito a (Omissis) era regolare, ciò che farebbe venire meno la propria responsabilità. Si tratta di una prospettazione erronea. Il subappalto di parte dei lavori, anche se regolare e autorizzato, non comportava il ventre meno della responsabilità di (Omissis) per la sicurezza, trovando al riguardo applicazione, come opportunamente rilevato dalla Corte di appello, il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7 che impone agli imprenditori presenti in un cantiere un obbligo di cooperazione al fine dell'apprestamento e del mantenimento delle misure di sicurezza a favore di tutti i lavoratori presenti, a qualunque impresa appartengono (sez. 4 3.7.2002 n. 31459 rv 222341). Dovere di cooperazione anche di recente ribadito dalla 3 sezione di questa Corte (sentenza del 4.11.2008 n. 1825 rv 242345) con l'affermazione che "nel caso di prestazione lavorativa in esecuzione di un contratto d'appalto, il committente è costituito come corresponsabile con l'appaltatore per le violazioni delle misure prevenzionali e protettive sulla base degli obblighi sullo stesso incombenti Decreto Legislativo n. 626 del 1994, ex articolo 7". Nello stesso senso, ancor più puntualmente rispetto alla situazione in esame, si è espressa sez. III 12.1.2006 n. 15927 rv 234311, secondo cui "In tema di tutela dei lavoratori, la responsabilità del datore di lavoro appellante non è esclusa dal , fatto che questi abbia, a sua volta, subappaltato l'esecuzione dell'opera ad altra ditta, che ha così assunto il ruolo concreto di impresa esecutrice dei lavori, atteso che in caso di lavori affidati in appalto la ditta, appaltante subappaltante, deve fornire le informazioni necessarie sui rischi specifici e sulle misure da essa stessa adottate in relazione all'attività da svolgere, ed entrambe le ditte debbono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi inerenti all'esecuzione dell'opera appaltata; così che in presenza di tale obbligo generale di collaborazione antinfortunistica è esclusa la possibilità che il solo affidamento a terzi della esecuzione dei lavori liberi l'appaltante, o il subappaltante, dalla propria responsabilità prevenzionale". Altrettanto correttamente la Corte di appello ha richiamato l'articolata rete normativa rappresentata dalle disposizioni del Decreto Legislativo n. 626 del 1994 e Decreto Legislativo n. 494 del 1996. Ed in particolare dall'articolo 7, per effetto della quale sono individuate plurime figure di garanti della sicurezza dei lavoratori e specialmente, per quanto in questa sede rileva, è stabilita, laddove si configuri la presenza di più imprese nel medesimo cantiere, l'interazione tra soggetti diversi, responsabili dei singoli cantieri, al fine di rendere effettiva, attraverso la collaborazione, la organizzazione della sicurezza. In questo quadro correttamente la Corte di appello ha richiamato l'obbligo dell'ing. (Omissis), coordinatore per l'esecuzione dei lavori e direttore dei lavori nominato da (Omissis), di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) rilevando invece la genericità e l'indeterminatezza di quello compilato, per essersi in sostanza limitato a formulare previsioni astratte di rischio, ripetitive del dettato normativo, delegando in concreto all'impresa esecutrice l'individuazione concreta del rischio.

Ma gravava altresì su (Omissis), su (Omissis) snc e su (Omissis), imprese presenti sul cantiere, l'obbligo di valutazione dei rischi ai quali erano esposti i propri dipendenti e la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), integrativo di quello generale, destinato a individuare le misure di coordinamento e di protezione specifica.

Come già questa Corte ha avuto modo di affermare (sez. 4 sentenza n. 7661 del 17/11/2005 Rv. 233396) nelle attività pericolose consentite, poichè la soglia della prevedibilità degli eventi dannosi è più alta di quanto non lo sia rispetto allo svolgimento di attività comuni, maggiori devono essere la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre quanto più possibile il rischio consentito. Nella specie la specifica attività da svolgere era sicuramente di particolare pericolosità, in quanto si trattava di rimuovere pali della luce di notevole altezza; il pozzetto ove era inserita la base del palo che ha cagionato l'incidente si trovava a 4,20 di distanza dai fili dell'alta tensione, situazione di oggettiva, grave pericolosità da nessuno segnalata e considerata, laddove si è accertato che unica misura idonea a garantire la sicurezza dei lavoratori avrebbe potuto essere la disattivazione momentanea della linea elettrica; situazione tanto più insidiosa e pericolosa dal momento che, come ricorda la difesa di (Omissis), la vicinanza della linea di alta tensione non era facilmente percepibile dal luogo di lavoro, circostanza che ha portato all'assoluzione del gruista. Tale circostanza non esclude la responsabilità degli attuali ricorrenti, ma piuttosto la conferma, dimostrando la necessità dell'attento rispetto da parte dei soggetti istituzionalmente destinati a farsi carico del'obbligo di prevenzione della ricognizione delle situazioni di pericolo e la necessità da parte loro di un attento controllo dei luoghi e delle situazioni per prevenire lo specifico rischio da alta tensione.

Invece è stato accertato che anche il piano operativo, pur redatto da (Omissis), era gravemente carente in quanto meramente ripetitivo di quello di (Omissis) e privo, come quest'ultimo, di ogni specificità alla concreta situazione, del lavoro che si doveva compiere e del luogo in cui si operava; risulta dunque inammissibile sul punto il presente ricorso con il quale si insiste, peraltro del tutto genericamente, sulla sua piena adeguatezza. Anche gli altri attuali ricorrenti avevano l'obbligo di valutare i rischi cui erano esposti i propri dipendenti e di redigere i piani operativi di sicurezza (POS) con specifico riferimento al rischio connesso alla presenza dei fili dell'alta tensione, così come stabilito dal Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 12 contestato ai medesimi. Tutti i ricorrenti hanno poi censurato il giudizio con il quale sono state negate le attenuanti generiche, ma il motivo è privo di fondamento atteso che la Corte di appello ha motivato la propria decisione dichiarando di ritenere, come già il giudice di primo grado, tale concessione incompatibile, nonostante la incensuratezza degli imputati, con la gravità della colpa di ciascuno di essi, atteso che ciascuno di essi ha contribuito, con l'affidamento irregolare di lavori con trascuratezza, disattenzione e mancanza di controllo a creare la situazione in cui si è verificato l'incidente.

La sentenza deve invece essere annullata nei confronti di (Omissis) limitatamente al punto concernente il beneficio della non menzione della condanna, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Salerno, non avendo la Corte di appello fornito risposta alcuna alla richiesta in tal senso avanzata in detto grado di giudizio.

2. In conclusione, deve essere annullata la sentenza impugnata nei confronti di (Omissis) limitatamente al punto concernente il beneficio della non menzione della condanna, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Salerno e rigettato nel resto il ricorso dello (Omissis). I ricorsi di (Omissis) e (Omissis) vanno rigettati con condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (Omissis) limitatamente al punto concernente il beneficio della non menzione della condanna, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Salerno. Rigetta nel resto il ricorso dello (Omissis). Rigetta i ricorsi di (Omissis) e (Omissis), i quali condanna al pagamento delle spese processuali.