Cassazione Penale, Sez. 4, 12 novembre 2012, n. 43810 - Uso improprio di un macchinario e mancanza di protezioni


 


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 359/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 12/05/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Baglione Tindari, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore avv. (Omissis) di (Omissis), della ricorrente, che insiste per l'accoglimento del ricorso.

Fatto



Con sentenza del 20/10/2009 il Tribunale di Pistoia dichiarava (Omissis) colpevole del reato di cui all'articolo 590 c.p., commi 1 e 3 in relazione all'articolo 583 c.p., commesso il (Omissis), poichè, nella qualità di datore di lavoro e amministratore unico della s.r.l. (Omissis), cagionava a (Omissis), operaio presso la ditta (Omissis), lesioni personali gravi giudicate guaribili in un periodo di tempo superiore ai quaranta giorni e in particolare l'amputazione della falange del secondo dito della mano destra. La colpa contestata consisteva nell'imprudenza, imperizia e negligenza, oltre che nella violazione della norma di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 35, comma 1, poichè le predette lesioni erano state cagionate al dipendente addetto al predetto macchinario non munito di un dispositivo di sicurezza ed in particolare di una griglia di protezione della tramoggia, collegata a un blocco. Era accaduto che il (Omissis) l' (Omissis) era intento alla pulizia di una tramoggia dosatrice facente parte di una più complessa apparecchiatura progettata e prodotta dalla ditta (Omissis) s.r.l. per la preparazione di merendine tipo plum cake. La tramoggia si inserisce in una linea continua nell'ambito della quale viene inserito manualmente un vassoio che scorre sotto di essa. Dalla tramoggia fuoriescono quantitativi di pasta cruda dosati automaticamente che riempiono stampini di carta. La bocca della tramoggia si trova all'altezza di circa cm. 170 e viene alimentata di pasta cruda tramite una vasca denominata marna il cui contenuto è riversato al suo interno. Sia per accompagnare la pasta dalla marna alla tramoggia mediante un rastrello, sia per effettuare a fine giornata la pulizia della tramoggia dai residui di pasta e impurità che possono addensarsi al suo interno - mediante un lavaggio per caduta a seguito di riempimento della tramoggia di acqua calda mediante un tubo di gomma, procedendo anche manualmente con una spugna al fine di convogliare i residui verso i fori posti sul fondo della tramoggia - il lavoratore saliva su un panchetto di circa 40 cm di altezza.

L'operazione di pulizia effettuata con la tramoggia in funzione era idonea a determinare pericolo per l'operatore, le cui dita possono penetrare accidentalmente all'interno dei singoli fori e, quindi, entrare in contatto con il cilindro rotante, con potenziale ferimento o amputazione del dito, come in concreto avvenuto a (Omissis) in occasione dell'infortunio, allorchè la falange ungueale dell'indice, nel tentativo di rimuovere un pezzo di pasta che non si era staccata e convogliarla verso lo scarico, era scivolata all'interno del foro ed era stata amputata.

(Omissis) e (Omissis), entrambi imputati dello stesso reato in qualità, rispettivamente, di responsabile tecnico e di firmatario della dichiarazione di conformità della macchina Une Plum Cakes Mod LPG600 e di amministratore unico della ditta (Omissis) s.r.l. che commercializza la predetta macchina, venivano assolti.

La (Omissis) era condannata alla pena di mesi quattro di reclusione, sostituita ai sensi della Legge n. 689 del 1981 con la corrispondente pena pecuniaria, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Era condannata, altresì, al risarcimento dei danni alla parte civile, da liquidare in separata sede.

Rilevò il giudice di prima istanza la rispondenza della macchina alle norme di buona tecnica e l'esclusione di ogni profilo di colpa a carico del progettista e del venditore della medesima, stabilendo che la tramoggia, il cui bordo superiore si trovava a circa m.1,70 di altezza da terra, era strutturata in modo tale che un lavoratore che avesse mantenuto i piedi a terra sul medesimo piano di appoggio della macchina non avrebbe potuto fisicamente introdurre il braccio al suo interno fino a raggiungere con le mani l'organo lavoratore ed entrare in contatto con il rullo rotante. Osservò, inoltre, che il manuale di uso e manutenzione della macchina prevedeva manovre di pulizia della tramoggia diverse e da eseguire a macchina spenta e ferma.

Con sentenza del 12/5/2011 la Corte d'Appello di Firenze, a seguito di appello interposto dalla (Omissis), confermava la sentenza.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la (Omissis) deducendo:

1) Violazione di legge processuale (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera C) con riguardo alla regola della necessaria corrispondenza tra l'imputazione e sentenza.

Nullità della sentenza.

Osserva la ricorrente che con il decreto di citazione a giudizio era stato contestato un profilo di colpa specifica (relativo alla mancata predisposizione di un dispositivo di sicurezza-griglia di protezione) che rimanda al disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 72 (dispositivo di blocco degli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori), laddove era risultato che la macchina era dotata di protezione fissa (costituita dalla tramoggia) e il profilo di colpa specifica in concreto riconosciuto dai giudici di merito era quello di avere inserito la macchina, di per sè in regola con le norme di sicurezza, in un contesto ambientale caratterizzato dalla presenza e uso dello sgabello. Ne derivava il vizio di violazione della corrispondenza tra imputazione e sentenza di cui all'articolo 521 c.p.p..

2) Violazione di legge processuale (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera C) con riguardo all'inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni ex articolo 63 c.p.p., comma 2. Lamenta la ricorrente che per arrivare a ritenere provata la prassi invalsa circa l'utilizzo di un panchetto per la pulizia del macchinario in questione erano state considerate le dichiarazioni dei testi (Omissis) e dell'infortunato e non quelle del teste (Omissis) che, sentito nel corso dell'istruttoria di primo grado e rilevata la sua funzione di preposto nel reparto di produzione ove è avvenuto l'infortunio, dichiarava di non proseguire l'esame a seguito dell'avviso di cui all'articolo 63 c.p. Contesta la ritenuta inutilizzabilità di tale deposizione alla luce della giurisprudenza (vedi Cass. 40512 a pg. 13 ricorso) e critica la conclusione cui è pervenuta la Corte di merito riguardo alla mancata impugnazione da parte del difensore della decisione del Tribunale sul punto e la mancata richiesta di rinnovazione istruttoria, che ravvisa nella sostanziale accettazione dell'esito del provvedimento.

3) mancanza e manifesta illogicità della motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera E) Deduce che la corte non avrebbe motivato adeguatamente riguardo alle argomentazioni della difesa circa le contraddizioni presenti nelle deposizioni dell' (Omissis) e rispetto alle dichiarazioni degli altri testi.

4) violazione di legge sostanziale con riguardo agli articoli 40 e 41 c.p. (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B). Osserva che il giudice del merito non aveva attribuito rilevanza alla condotta del lavoratore che, con gesto inconsulto abnorme e imprevedibile, aveva posto in essere un'azione da sola idonea a determinare l'evento.

Diritto



Va preliminarmente rilevato che il reato è estinto per prescrizione.

Risulta, infatti, che è erronea l'indicazione relativa alla data del commesso reato riportata nell'imputazione ((Omissis)), in contrasto con quella risultante nelle sentenze di primo e secondo grado ((Omissis)). L'erroneità del primo dato è resa palese dalla specificazione, contenuta nella sentenza di primo grado, relativa alla correzione dell'errore materiale del capo d'imputazione con riferimento alla data del commesso reato, intervenuta ad opera del Pubblico Ministero al termine dell'udienza del 24/3/2009. Ai sensi della Legge n. 251 del 2005, articolo 10, che ha introdotto una nuova disciplina in materia di prescrizione dei reati e secondo l'interpretazione dettata dalla Corte Costituzionale con sentenza n 393/2006 circa la normativa transitoria, deve ritenersi che debbano applicarsi i termini di prescrizione più brevi (tra quelli ex novo in vigore e quelli previgenti) nel caso di procedimenti in corso per i quali non sia stata emessa ancora sentenza neppure in primo grado.

Nel caso di specie, deve, quindi, applicarsi la normativa previgente che prevedeva (per il reato in questione che, per l'ipotesi di lesioni gravi in relazione ai fatti commessi con violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sanzionato con la pena della reclusione da tre mesi a un anno) la prescrizione di anni cinque, prorogabile per interruzione della metà. Di conseguenza in data 21/6/2012 deve ritenersi maturata la prescrizione del reato, che va dichiarata.

Il ricorso deve essere, quindi, esaminato ai soli effetti della conferma delle statuizioni civili.

In ordine al primo motivo, attinente alla nullità della sentenza per pretesa violazione del principio di corrispondenza tra imputazione e sentenza, la ricorrente evidenzia la divergenza tra il profilo di colpa specifica contestato e quello in concreto riconosciuto dai giudici di merito.

A tal proposito va rilevato, in primo luogo, che l'addebito formulato con l'imputazione è anche di colpa generica, idoneo in quanto tale ad attagliarsi al caso di specie indipendentemente dal profilo specifico di addebito concernente l'uso della macchina in un contesto improprio. Occorre richiamare, inoltre, il consolidato orientamento espresso da questa Corte in merito alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (Cass, sez. 3, 19741/2010), in forza del quale il difetto di correlazione non deve essere valutato in base al mero confronto letterale tra fatto imputato e sentenza, ma in relazione all'effettiva lesione del diritto di difesa. Nella valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione deve tenersi conto, pertanto, non solo del fatto descritto nel capo di imputazione, ma di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicchè non si configura alcuna violazione nel caso in cui costui abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15655 del 27/02/2008: Ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'articolo 521 c.p.p., deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicchè questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione).

Nel caso in esame la difesa ha avuto modo di spiegare ogni attività difensiva in relazione al profilo di colpa, emerso nel corso del giudizio di primo grado, concernente l'uso improprio della macchina mediante l'inserimento di uno sgabello (uso che avrebbe reso necessaria l'adozione di una griglia di protezione del meccanismo). La circostanza, infatti, ha costituito oggetto di una dettagliata prova testimoniale.

Nessuna violazione del diritto di difesa è, pertanto, configurabile, talchè il motivo di ricorso va disatteso.

Quanto al secondo motivo, concernente le dichiarazioni del teste (Omissis), si evidenzia che, così come proposta, la censura non evidenzia il profilo attinente alla decisività dell'elemento probatorio di cui lamenta la ritenuta inutilizzabilità, avuto riguardo al contesto complessivo degli elementi acquisiti. Tale vizio della sentenza, infatti, è ravvisato solamente quando la prova, confrontata con le argomentazioni formulate in motivazione a sostegno ed illustrazione della decisione, risulti tale che, se esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia. Perchè si configuri il vizio in argomento deve, pertanto, essere prospettata la certezza della decisività della prova - espletata o da espletarsi - ai fini del giudizio e dell'idoneità dei fatti che ne costituiscono oggetto ad inficiare le ragioni poste a base del convincimento manifestato dal giudice (cfr. Cass. 14916/2010, Cass. 15673/2011).

Con riferimento al terzo motivo si rileva l'estrema genericità, mancando l'indicazione specifica delle presunte contraddizioni tra le deposizioni dei testi. La censura, inoltre, più che evidenziare vizi della motivazione, mira ad una rilettura delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità. Il quarto motivo è del pari infondato, giacchè l'accertata esistenza di una prassi, con modalità conformi al comportamento in concreto tenuto dalla vittima, nelle operazioni di pulizia della macchina al termine della giornata lavorativa esclude in radice l'incidenza causale autonoma della condotta della stessa.

Alla luce delle svolte argomentazioni la sentenza va annullata senza rinvio perchè il reato estinto per prescrizione, con rigetto del ricorso agli effetti civili.

P.Q.M.



La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perchè estinto il reato per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.