Tribunale di Taranto, Sez. 2,  13 agosto 2012 - Infortunio mortale con la macchina "cianfrinatrice" e varie omissioni in materia di sicurezza


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TARANTO


Seconda Sezione Penale

in composizione monocratica

Il Giudice Dr. Fulvia MISSERINI all'udienza del 16/04/2012 con l'intervento del Pubblico Ministero Dr. Remo Epifani l'assistenza del Cancelliere sig.ra Filomena Todaro

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA



nel procedimento penale a carico di:

1) C.L., nato a M. il (...) ed ivi res. Via B. 132-elett.dom. in Taranto via Appia Km.648 c/o Ufficio Legale "ILVA" S.p.A. - LIBERO CONTUMACE;

2) M.A., nato a T. il (...) ed ivi residente via Lago di Trasimeno n.7, elett.dom. in Taranto alla via Appia Km.648 c/o ufficio legale "ILVA" S.p.A. - LIBERO CONTUMACE;

3) S.A.R., nato a T. il (...) ed ivi residente in via L. di L. n.l8/B - LIBERO PRESENTE;

4) C.S., nato a S. il (...) e residente in G. via T. n.4 - LIBERO CONTUMACE

IMPUTATI

del reato di cui agli artt:113,589 c.p. per avere il 1 quale Direttore responsabile dello Stabilimento ILVA, il 2 quale dirigente responsabile dell'area Tubifici dell'ILVA S.p.A.; il 3 ed il 4 nelle rispettive qualità di Responsabile e Capo reparto del TUL/2 del predetto stabilimento ed inoltre, il 1 in qualità di datore di lavoro, con poteri decisionali e di spesa ex art. 2 lett.b) D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, per colpa generica consistita in imprudenza, negligenza e di imperizia ed in violazione degli obblighi specifici e non delegabili previsti dall'art. 1 comma 4 ter del detto 19 settembre 1994, n. 626 di valutare utilmente, nella scelta delle attrezzature di lavoro e nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza dei lavoratori e, conseguentemente, di elaborare un efficace documento contenente le indicazioni dei criteri adottati per la valutazione e la individuazione delle misure di prevenzione a tutela della salute dei lavoratori e la informazione ai fini della sicurezza (art.4 commi 1-2 e 4 lett.a) ed 11 D.Lgs. n. 626 del 1994), ed ancora, unitamente agli altri imputati, in violazione degli obblighi ex art.8 D.P.R. n. 547 del 1955 e 22 D.Lgs. n. 626 del 1994 di delimitare le zone operative dell'impianto di cianfrinatura al fine di garantire la sicurezza e l'accesso solo al personale qualificato e di assicurare a ciascun operatore una informazione sufficiente ed adeguata sul funzionamento, specie quando, come nel caso di specie il macchinario è in fase di verifica; ed ancora di informare adeguatamente, ex art.21 lett.C) D.Lgs. n. 626 del 1994 i lavoratori dei rischi specifici cui erano esposti in occasione dell'attività e consentire ai predetti di utilizzare correttamente i macchinari e gli utensili ed impedire ai predetti lavoratori di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che potevano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori, cagionato il decedo di R.V.A.. Elementi della condotta colposa:nel corso dei lavori di smussatura dei bordi dei tubi mossi da appositi rulli sino all'imbocco della c.d. macchina "cianfrinatrice", ancora in fase di verifica, un truciolo di scarto della lavorazione, posizionatosi innanzi ad un sensore,aveva determinato il rallentamento o l'arresto della fase di avanzamento dei tubi, ed indotto il R., rimasto solo sulla postazione di comando, ad intervenire personalmente ed a frapporsi sulla traiettoria di ingresso del tubo che, rimosso l'impedimento, veniva sospinto dai rulli nella macchina snussatrice investendo l'operatore.

In Taranto il 17/8/06 con exitus il 22/8/06

Con l'intervento del difensore di fiducia x tutti -avv.to Egidio Albanese-presente-

Sono costituite le PP.CC.; A.A. assistita dall'avv. La Forgia (Bari)-presente; R.I. e R.F. assistiti dall'avv. Lioce (Bari)presente.

E' presente la Responsabile Civile ILVA SpA rappresentata dall'avv. Enrico Claudio Schiavone-assente-sostituito con delega dall'avv. Egidio Albanese- presente-

 

FattoDiritto



Con. decreto del G.U.P. in sede del 17.12.2007, gli odierni imputati venivano rinviati a giudizio per rispondere del reato di omicidio colposo in danno di R.V.A., dipendente ILVA in forze all'area tubifici.

Dal punto di vista della imputazione soggettiva ciascun imputato risponde nei limiti delle rispettive attribuzioni: il C. quale direttore responsabile dello stabilimento ILVA s.p.a. (e quindi anche come datore di lavoro); il M. quale dirigente responsabile della predetta area; il S. ed il C. quali responsabile e caporeparto del TUL/2.

L'imputazione, così come sintetizzata nella rubrica, specificava altresì per ciascun imputato gli elementi della condotta colposa: per il solo C. è stata ipotizzata la violazione della norma di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 4 lett. a) ed 11 del D.Lgs. n. 626 del 1994 (da considerarsi vigente al momento dell'accadimento dei fatti per cui si procede) per non aver valutato i rischi per la sicurezza dei lavoratori "nella scelta delle attrezzature di lavoro e nella sistemazione dei luoghi di lavoro"; per il predetto C. e per tutti gli altri imputati, nelle rispettive indicate qualità, è stata indicata la violazione delle norme di cui agli artt. 8 del D.P.R. n. 547 del 1955 e 22 del citato D.Lgs. n. 626 del 1994, in quanto i predetti avrebbero omesso "di delimitare le zone operative dell'impianto di cianfrinatura" in modo tale da consentire "l'accesso al solo personale qualificato"; inoltre la violazione dell'art. 21 lett. c) del citato D.Lgs. n. 626 del 1994 per aver omesso di informare adeguatamente "i lavoratori dei rischi specifici " e delle modalità per "utilizzare correttamente i macchinari e gli utensili ed impedire ai predetti lavoratori di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che potevano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori".

Sempre in imputazione la dinamica dell'incidente veniva così descritta: "nel corso dei lavori di smussatura dei bordi dei tubi mossi da appositi rulli sino all'imbocco della c.d. macchina "cianfinatrice", ancora in fase di verifica, un truciolo di scarto della lavorazione, posizionatosi innanzi ad un sensore, aveva determinato il rallentamento o l'arresto della fase di avanzamento dei tubi, ed indotto il R., rimasto solo sulla postazione di comando, ad intervenire personalmente ed a frapporsi sulla traiettoria di ingresso del tubo che, rimosso l'impedimento, veniva sospinto dai rulli nella macchina smussatrice investendo l'operatore". In Taranto il 17.8.2006 (con morte del R. in data 22.8.2006).

Preliminarmente si costituivano Parti Civili: R.M.G., R.I. (1958), R.A.M. e R.F., rispettivamente madre e fratelli della vittima, nonché A.A. e R.I. (2004, a mezzo della madre esercente la potestà genitoriale) rispettivamente moglie e figlio della vittima.

Si doveva altresì registrare la costituzione in giudizio, quale responsabile civile, della ILVA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore.

Sempre in via preliminare alla udienza del 4.7.2011 si prendeva atto del mutamento della persona fisica del giudice. Ebbene è noto che ex art. 525, 2 co., c.p.p. nel rito monocratico alla deliberazione della sentenza debba concorrere lo stesso giudice che ha partecipato al dibattimento e come, d'ordinario, il codice di rito preveda, che nel corso del processo di acquisizione delle prove poi utilizzabili ai fini della deliberazione (art. 526 c.p.p.) il giudice "dispone, anche d'ufficio, che sia data lettura integrale o parziale degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento" (511, 1 co., c.p.p.) - con la facoltà, in luogo della lettura, di indicare specificatamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione, salva lettura integrale ove una parte ne faccia richiesta -.

Ne consegue che nel caso di mutata composizione personale dell'organo giudicante, ove il procedimento si sia validamente incardinato davanti al "nuovo" giudice con formale rinnovazione del dibattimento ben può realizzarsi anche solo con la lettura dagli atti del fascicolo per il dibattimento. A mutare parzialmente questo quadro è intervenuta la sentenza della Cassazione SS.UU. del 15.1.1999, Iannasso, che ha individuato quale principio cui ancorare la rinnovazione mediante lettura, quello della non opposizione delle Parti; in latri termini di fronte alla opposizione delle Parti alla rinnovazione mediante lettura il giudice dovrà procedere alla effettiva rinnovazione del dibattimento. Specificava altresì la sentenza che in caso di opposizione di una Parte Processuale alla rinnovazione mediante lettura il processo subisce una regressione sino alla fase dell'apertura del dibattimento di cui all'art. 492 c.p.p., ma non anche in una fase antecedente come quella delle questioni preliminari di cui all'art. 491 c.p.p.. Nel caso in esame i Difensori degli imputati e delle P.C. non si opponevano alla rinnovazione mediante lettura degli atti.

L'articolata istruttoria dibattimentale, svoltasi con l'esame dei testi di lista del P.M., i dipendenti dell'ILVA T.U.- un altro operatore della macchina cinafinatrice - e G.C. -responsabile elettrico e con quello dell'ispettore dell'ASL, Dipartimento di Prevenzione SPESAL di Taranto, B. Antonio, la cui attendibilità deve dirsi piena, non essendo positivamente emerso alcun elemento di segno contrario, con l'esame dei testi a discarico, T.A., dipendente della ditta Biemme Elettronica, M. G. e C.P., entrambi dipendenti ILVA, e con l'acquisizione, sull'accordo delle Parti, della relazione redatta dagli ispettori della Asl Spesai, con relativo corredo fotografico, l'intero verbale ispettivo con la integrale documentazione allo stesso allegata ed, ancora con l'acquisizione della documentazione sanitaria relativa alla vittima e con quella acquisita a norma dell'art. 507, c.p.p. afferente alla fase di consegna del macchinario in questione, permetteva di accertare la responsabilità penale degli odierni imputati - ad eccezione del C. - in ordine alle contestazioni come innanzi specificate e di individuare ulteriori soggetti responsabili.

E' evidente che questo processo attenga a pieno titolo alla problematica più generale della tutela della sicurezza del lavoro.

Il testo base in materia, come è noto, è il D.Lgs. n. 626 del 1994 (con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 242 del 1996 e dai successivi decreti, anche nella riformulazione e risistemazione a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008) che ha dato attuazione ad una serie di direttive comunitarie di settore. La filosofia alla base di questa normativa è quella di affrontare il problema della sicurezza del lavoro in modo programmatico e attraverso la proceduralizzazione delle attività di prevenzione e protezione. Non deve, tuttavia, dimenticarsi che ancora sono vigenti i D.P.R. degli anni 1955 e 1956 che, insieme al predetto D.Lgs. n. 626 del 1994 contribuiscono a fornire principi generali in materia di tutela della sicurezza del lavoro. Ed ancora, per concludere il quadro delle fonti, deve ricordarsi che già l'art. 2087 del codice civile, in maniera sintetica ma molto chiara, individua tra i doveri propri del datore di lavoro la eliminazione dei rischi alla fonte, l'aggiornamento continuo delle misure prevenzionali alla luce degli aggiornamenti tecnologici e la tutela della personalità fisica e morale del lavoratore.

Il nucleo centrale del sistema, diviene, quindi, il dovere di valutazione dei rischi, collocato al primo posto del catalogo delle misure di cui all'art. 3 del citato D.Lgs. n. 626 del 1994 e ribadito nell'art. 4, comma 1, come dovere specifico e non delegabile del datore di lavoro.

A questo deve affiancarsi il dovere, da parte del datore di lavoro di formazione ed informazione dei lavoratori, nonché la accentuata attività di vigilanza sanitaria in azienda. Ai lavoratori, poi, viene richiesta l'osservanza delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza nonché l'uso dei mezzi di protezione collettiva e dei dispositivi individuali.

E' evidente che molteplici debbano essere le figure che a vario titolo ed in diversa misura sono chiamate a partecipare a quel processo organizzativo diffuso consistente nella prevenzione sul luogo di lavoro.

Non vi è dubbio che, da un lato si annoverano la figura del datore di lavoro, sia privato ma anche pubblico, del dirigente, del preposto e del lavoratore; dall'altro lato, poi, vi sono quelle del costruttore (o fabbricante), del venditore, del noleggiatore, del concedente in uso, del progettista e dell'installatore. Infine devono considerarsi le figure del committente, dell'appaltante e dell'appaltatore, del medico competente, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Si tratta non di figure vuote ma evidentemente di figure indicate come titolari di una posizione di garanzia.

Non è certo questa la sede, anche perché esula dalla odierna imputazione, verificare se questo sistema di scomposizione della posizione di garanzia primaria del datore di lavoro significhi esonerare il primo da qualsiasi incombenza e responsabilità o se egli rimanga, nonostante tutto, unico garante dell'osservanza dei precetti a lui rivolti, mutando soltanto il contenuto del suo obbligo che si tramuta, evidentemente, in un obbligo di vigilanza. Le interpretazioni giurisprudenziali, sul punto, non sono univoche. Sul piano pratico, però, i diversi orientamenti giurisprudenziali non sembrano avere una significativa incidenza dal momento che risulta assolutamente predominante nella giurisprudenza (tra le più recenti si cfr. Cass. 22.11.2006, Puglisi), una linea interpretativa intesa ad attribuire in via generale un valore decisivo al criterio dell'effettività. In altri termini ognuno risponde rispetto a ciò che concretamente, in base alle facoltà ed ai mezzi di cui realmente dispone, è in grado di fare o di non fare.

Con riferimento, allora, al caso concreto, ed esclusa, per come è stata formulata la imputazione alla quale ci si deve confrontare, è stato considerato, quale datore di lavoro, il C., che, secondo la definizione contenuta nel D.Lgs. n. 626 del 1994, è da considerarsi "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che ha la responsabilità dell'impresa (ovvero dello stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale) in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa".

Ebbene, osserva il giudicante, come dall'allegato n. 31, ossia dalla Comunicazione di avvenuta ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 20 comma 1, D.Lgs. n. 758 del 19 dicembre 1994, protocollo n. 7123, il contravventore sia stato individuato nella persona di M.A., quale "datore di lavoro reparto TUL/2". Ed allora, nel caso, anche alla luce del documento sulla valutazione rischi allegato ed acquisito agli atti - quello vigente al momento del fatto -, dal quale emerge come il C. fosse indicato, genericamente, quale "responsabile dello stabilimento ILVA di Taranto", mentre il M. quale responsabile del reparto TUL/2, deve concludersi per la sussistenza, di una delega da parte del primo in favore del secondo.

Infatti, è solo il caso di ricordare come "in materia di violazione della normativa antinfortunistica, la sussistenza di una delega di funzioni idonea a mandare esente da responsabilità il datore di lavoro può essere in effetti desunta dalle dimensioni della struttura aziendale; ma, a tal fine, si richiede non solo che si sia in presenza di un'organizzazione altamente complessa in senso proprio ma anche che esista una comprovata e appropriata strutturazione della gerarchia delle responsabilità al livello delle posizioni di vertice e di quelle esecutive" (Cass. 5.5.2011, n. 36605), circostanze queste indicate dalla Corte di Cassazione senza dubbio consistenti nel caso di specie. E' infatti notorio che lo stabilimento ILVA di Taranto costituisca per dimensioni e articolazione una struttura complessa, che si estende per kilometri quadrati e che impiega migliaia di dipendenti: sicché una delega di funzioni idonea a mandare esente da responsabilità il datore di lavoro può essere, in effetti, desunta dalle dimensioni della stessa struttura aziendale, dalla sua organizzazione altamente complessa ed anche dalla comprovata ed appropriata strutturazione della gerarchia delle responsabilità al livello delle posizioni di vertice e di quelle esecutive (si cfr. il documento di valutazione dei rischi acquisito dal quale si desume la gerarchizzazione a cui si è accennato (già Cass. 12.4.2005, Capone). D'altra parte, "ai fini della validità della delega di funzioni con cui il datore di lavoro può trasferire gli obblighi di prevenzione e sorveglianza, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia, non è essenziale la forma scritta, né è richiesta la prova scritta della delega stessa" (Cass. 7.2.2007, n. 12800, F.)

Da tale capillare gerarchizzazione e spostamento verso il basso - inteso verso le figure che più da vicino sono a contatto con la micro struttura nell'ambito della quale dovrà effettuarsi la attività pericolosa - come nessun dubbio, dal punto di vista della qualifica soggettiva, possa legittimamente sorgere con riferimento alle posizioni del citato M. ma anche del S. - responsabile dell'impianto TUL/2 - e del C. - capo reparto TUL/2 -.

Dal punto di vista soggettivo, osserva il giudicante come sia il caso di anticipare già a questo punto della trattazione la questione relativa alla individuazione di altri due soggetti i quali possibili responsabili a titolo di colpa dell'evento lesivo incorso al R.: P.D. e G.C. G.C. era il capo reparto elettrico TUL/2 ed il P.D. era un tecnico elettrico ed erano coloro che, secondo quanto è emerso in istruttoria, avevano di fatto la responsabilità, unitamente al S., dell'impianto.

L'impianto sul quale si è verificato l'evento poi rivelatosi mortale per il R. è il tubificio longitudinale nel quale, evidentemente, si "formano" i tubi di acciaio. La macchina cinafinatrice o smussatrice è quella nella quale i tubi vengono, appunto, smussati assumendo il profilo definitivo. La linea in cui si è verificato l'infortunio era la cianfinatrice sud, dotata di un quadro di comandi locale ed arresto per emergenza. Dall'altra parte della linea vi è il lato nord della struttura. La intera linea è coordinata da nastri rullati sui quali, appunto, scorrono i tubi.

All'epoca del sinistro l'impianto in questione aveva subito una sostanziale modifica da parte della ditta BM Elettronica, alterando quello che sino a quel momento era stata la linea di movimentazione dei tubi; infatti il giorno dell'infortunio l'impianto era in fase di prove e di verifiche di funzionamento. L'impianto era in funzione in maniera sperimentale dal 31 luglio del 2006: i tecnici della ditta BM Elettronica erano infatti presenti duranti i vari turni di servizio unitamente ai dipendenti ILVA per realizzare quegli aggiustamenti, quelle modifiche che solamente in fase operativa potevano essere realizzate. In effetti, alla data dell'infortunio non erano state ancora redatte le c.d. pratiche operative, "pratiche operative" che, invece, alla data del 23.8.2006, ossia del nuovo sopralluogo i dipendenti dello Spesai rinvennero raccolti in un manuale datato 19.8.2006.

Ed è proprio sulla questione relativa alla fase di sperimentazione in cui si trovava la macchina cianfinatrice dopo l'intervento di revisione e alla assodata assenza di pratiche operative "codificate" al momento dell'infortunio che ha dibattuto la Difesa degli imputati con riferimento alla contestazione relativa alla mancata formazione. Ha sostenuto la Difesa che proprio questa situazione di transizione, questa fase, appunto, di sperimentazione, di realizzazione delle "pratiche operative" - queste ultime per definizione sono il frutto di una serie di aggiustamenti e di prove materialmente realizzate in modo operativo - di per sé esimerebbe gli odierni imputati da qualsiasi tipo di rimprovero penale colposo con riferimento alla formazione del R..

In realtà, ad avviso del giudicante, si tratta di un falso problema, superabile in base ad un duplice ragionamento.

Da un lato, infatti, la formazione del personale risulta essere stata eseguita: è stato documentalmente dimostrato che il R., ma anche gli altri dipendenti ILVA, avessero seguito quei corsi di formazione impartiti dagli stessi tecnici della BM Elettronica. Né davvero può avere una rilevanza concreta la circostanza evidenziata dai Difensori delle Parti Civili secondo cui le schede di partecipazione al corso di formazione non possono considerarsi attendibili in quanto è emerso che una di queste è risultata firmata da B., tecnico BM Elettronica deputato all'addestramento in una data in cui lo stesso ha testimoniato di essere andato via da Taranto. Ebbene, rientra nella comune esperienza la circostanza per cui la consegna dell'attestato di partecipazione ad un corso di formazione sia, ad esempio, rilasciato in un momento diverso - successivo od anche antecedente -rispetto a quello di conclusione del corso stesso, ovvero che si presenti, a volte, pre compilato in alcune parti ed anche nella firma del certificatore. Si tratta di "falsità" che tuttavia non inficiano il contenuto certificativo del documento: nel caso che ci occupa la situazione di fatto attestata in quel documento, ossia la avvenuta formazione, l'addestramento effettuato, deve dirsi dimostrata non solamente in base a quel documento ma in base a tutte le prove orali raccolte. Tutti i testi hanno confermato di essere stati indottrinati dai tecnici BM Elettronica circa le modifiche effettuate su quella linea produttiva e, d'altra parte, la circostanza altrettanto accertata che si stessero redigendo le pratiche operative conferma che l'addestramento, anche sul capo, era stato realizzato o comunque si stava realizzando: ed allora anche la condotta del R. rientra a pieno titolo in questa sorta di "messa a punto" della macchina cianfinatrice che solamente in modo operativo e concreto poteva realizzarsi.

Ed allora la questione della formazione diviene irrilevante. D'altra parte la sua irrilevanza la si desume anche da un'altra circostanza, ossia dalla manovra stessa che ha posto in essere il R.. Costui era in servizio, unitamente all'altro dipendente Ilva T.U., presso la citata macchina cianfinatrice il 17.8.2006: alle ore 18.00, circa, al momento dell'infortunio, il T. si era allontanato dalla cabina del lato sud dove, invece, era rimasto il R.: quest'ultimo, poi, veniva scorto incastrato tra la macchina cianfinatrice lato sud ed il tubo in lavorazione proprio dal S., dal G., dal P.. Soprattutto il S. ed il G. sono stati coloro che hanno posto la macchina in posizione di emergenza premendo il pulsante rosso di STOP posizionato sul quadro elettrico della postazione di comando della cianfinatrice.

Prima di analizzare più approfonditamente tale circostanza relativa alla mancata messa in stato di sicurezza da parte del R. della macchina, è opportuno completare la dinamica del sinistro, ricostruito, come spesso accade in casi di infortuni mortali, sulla base delle risultanze obiettive e delle testimonianze raccolte. Ha spiegato l'ispettore B. come unitamente al dipendente Uva Taina aveva cercato di ricostruire, di verificare quale avrebbero potuto essere la causa del sinistro. Ebbene a seguito di alcune prove effettuate dopo il sinistro - che poi si sarebbe verificato mortale -emergeva che la macchina cinafinatrice pur risultando in stato automatico non eseguiva alcuna operazione con conseguente fermo del tubo sul rullo: il T., allora, accedeva all'interno della linea - ossia si interponeva tra le barriere di protezione ed il rullo sul quale giaceva il tubo - e tramite un rampino, ossia un paletto metallico, eliminava un truciolo di acciaio presente sul rullo e residuo della lavorazione precedente, ottenendo il risultato che il sensore lasciava ripartire la macchina. In altri termini quel truciolo è come se avesse bloccato il sensore lasciando intendere alla macchina che vi era un tubo quando, in realtà non vi era che un truciolo.

Ritenuto che sia altamente probabile che in questi termini si sia sviluppata la dinamica del sinistro -a conferma di tale tesi deve dirsi anche la presenza del truciolo verificata dopo l'infortunio (si cfr. le fotografie allegate alla annotazione a firma dell'ispettore B. ) - deve dirsi che la presenza del truciolo e l'intervento del R. rientrasse a pieno titolo nella fase di "messa a punto" della macchina, nella fase di verifica di quei piccoli aggiustamenti che solo attraverso la pratica operativa si potevano evidenziare.

Ed allora, si comprende bene, come di fondamentale importanza è verificare se il comportamento del R. ossia la assenza da parte sua di messa in sicurezza della macchina, abbia interrotto, dal punto di vista causale alla verificazione dell'evento: ad avviso del giudicante la negligenza del R., consistita nel non aver azionato il pulsante di STOP, arrestando la macchina e mettendola, quindi, in una situazione di sicurezza, non è di per sé idonea ad escludere il nesso causale tra il prospettato mancato adempimento degli odierni imputati, nelle qualità già indicate, dei rispettivi obblighi di protezione rispetto all'evento verificatosi.

Quanto all'evento lesivo che deve dirsi per accertato senza ombra di dubbio dalla documentazione sanitaria agli atti deve altresì escludersi che sia intervenuto nel decorso ospedaliero una causa che da sola possa aver causato l'evento morte: in altri termini la morte del R. può dirsi direttamente collegata da un punto di vista eziologico all'infortunio verificatosi all'interno dello stabilimento Ilva.

Quanto, allora, alla attribuibilità dell'evento lesivo verificatosi ad una condotta colposa degli odierni imputati, è necessario, ad avviso del giudicante, premettere alcune considerazioni, a carattere generale, in materia di reati colposi. E' certamente a tutti noto come un reato sia colposo quando l'evento non è voluto dall'agente: al posto della volizione, elemento caratterizzante il dolo, esiste, allora, la violazione delle regole generali di imprudenza, imperizia e negligenza, secondo lo schema della colpa generica, ovvero della singola norma cautelare, secondo lo schema della colpa specifica. In generale deve dirsi come si stia assistendo ad una proliferazione dei reati colposi; ciò deriva dall'esigenza di incentivare determinate attività che, pur socialmente utili, presentano esse stesse un grado di pericolosità per l'interesse altrui legato alla condotta stessa. D'altra parte è proprio questa l'essenza della colpa: è necessario organizzare un sistema che consenta di limitare i rischi di determinate attività necessariamente utili attribuendo una responsabilità a colui che pone in essere certe condotte comunque necessarie. Il parametro cui agganciare questa responsabilità è senza dubbio l'esistenza di una regola: colui il quale viola questa regola è punito penalmente anche non avendo voluto l'evento lesivo. In tal senso si capisce la differenza tra colpa generica (negligenza, imprudenza ed imperizia) e colpa specifica, violazione di una specifica norma cautelare: nel primo caso le regole non sono giuridicamente individuate ma sono affidate alla scienza, mentre nel secondo caso sono codificate. Ne deriva un diverso modo di essere della colpa e un differente modo di accertamento della stessa. Nel caso di regole non normate (colpa generica) i criteri di accertamento sono quelli della prevedibilità e della prevenibilità: è necessario cioè accertare se l'evento fosse prevedibile e perevenibile. Non è sufficiente la sola prevedibilità; se infatti l'evento pur essendo astrattamente prevedibile non è in concreto da quel soggetto prevenibile, lo stesso non può essere considerato in colpa. Accertato che il fatto fosse prevedibile - accertamento da effettuarsi secondo la valutazione dell'uomo medio, parametrata tuttavia secondo le capacità specifiche del soggetto - bisogna, in secondo luogo verificarne l'evitabilità; accertamento da farsi ex ante ed in base al parametro oggettivo dell'homo eiusdem professionis et condicionis.

Il difetto di diligenza può investire la mancata conoscenza della situazione tipica; pertanto, perché possa compiutamente formularsi un giudizio positivo di responsabilità, sarà necessario accertare che il soggetto agente abbia avuto la possibilità di agire nel senso, cioè, di aver avuto conoscenza o conoscibilità della situazione tipica, conoscenza o conoscibilità del fine dell'azione doverosa e dei mezzi necessari al raggiungimento del fine medesimo, oltre, come ovvio, la possibilità oggettiva di agire. Nel caso di colpa specifica, invece, secondo l'impostazione tradizionale, è sufficiente accertare la violazione della regola di condotta per presumere la colpa del soggetto agente; tuttavia un'impostazione più recente tende a distinguere l'attribuibilità al soggetto agente della violazione della regola cautelare dall'attribuibilità al soggetto agente degli eventi che sono la conseguenza della violazione della regola cautelare, accertamento, quest'ultimo che deve essere comunque effettuato secondo i parametri della prevedibilità e prevenibilità. Inoltre, non è possibile pensare a responsabilità colposa per qualsiasi evento che deriva dalla violazione della regola violata, regola cautelare che cioè è stata dettata per tutelare certi tipi di eventi dannosi: ogni norma ha un suo spettro di tutela, al di là del quale non può esserci responsabilità per colpa. Infine un limite alla responsabilità per colpa è stato individuato nel principio dell'affidamento del comportamento diligente del terzo, in base al quale ciascuno può confidare che gli altri consociati si attengano alle regole precauzionali normalmente riferibili al tipo di attività poste in essere.

Nel caso che ci occupa, allora, a prescindere dalla avvenuta o meno formazione del R., ciò che davvero ha permesso che si verificasse l'evento è stata la sua manovra, il suo avvicinamento alla linea dove era posizionato il tubo, il suo frapporsi tra la barriera di protezione e la linea. La mancata previsione sia in fase progettuale che di montaggio da parte della ditta costruttrice che in fase di collaudo ai fini della sicurezza di una protezione impeditiva all'accesso è stata senza dubbio causa dell'evento lesivo al R.. D'altra parte secondo quanto indicato nel medesimo libretto di istruzioni della linea il costruttore "consiglia una disposizione recinzioni nel dis. 60032 - 00" mentre, con riferimento alle protezioni relative ai pericoli individuati nel predetto libretto al punto 3.3 - tra i quali rientrano quelli di natura meccanica, al primo posto dei quali vi è lo schiacciamento -, al punto 3.4 è indicato come è "ILVA spa" che "si farà carico di introdurre tutti i dispositivi, le necessarie recinzioni e accessi elettrificati al fine di messa in sicurezza dell'impianto". Ancora si legge al punto 3.4.2 "ai fini di garantire pienamente la sicurezza dell'operatore consigliamo ILVA spa l'impiego di dispositivi di sicurezza attivi e passivi consistenti in cancelli sotto chiave e ripari fissi con bulloni asportabili solo mediante intervento volontario e utilizzo di apposita chiave delimitanti l'area di lavoro della linea e che non possono rimanere chiusi una volta rimossi i bulloni di fissaggio". Ancora più specificatamente al punto 3.5.2, dedicato alle "zona circostante le macchine" "durante l'utilizzo", si legge che la ditta costruttrice consiglia "che gli equipaggiamenti siano recitanti con ripari fissi e cancelli in maniera che l'unico rischio residuo sussistente dovuto agli elementi mobili delle macchine durante il loro funzionamento sia rappresentato dal volontario valicamento dei ripari stessi".

Ebbene il R. non ha avuto nessun "riparo fisso", nessun "cancello" da valicare volontariamente per infilarsi lungo la linea e per operare in prima persona sulla macchina. Il R. non avrebbe dovuto avere la possibilità di avvicinarsi alla linea e di agire direttamente. In realtà il R. non avrebbe proprio dovuto essere destinato a quell'impianto perché, secondo quanto indicato dalla dichiarazione di conformità consegna al M. e datata 10.8.2006, vi era un chiaro divieto da parte della ditta costruttrice "di mettere in servizio il macchinario [...] fino a che il macchinario [...] non formi un corpo unico con la macchina finale". Certo tale divieto non avrebbe permesso, ove rispettato, neppure la c.d. fase di messa a punto, la fase di sperimentazione per la elaborazione delle pratiche operative. Ma comunque, ed in ogni caso, imprescindibili avrebbero dovuto essere quelle protezioni che, invece, non erano state allocate.

Ed allora, si comprende bene come il comportamento, seppure negligente del R. che certamente ha violato la prescrizione generale posta in essere sul libretto di istruzioni ossia quella che vieta a qualsiasi persona di "effettuare interventi sull'impianto quando questo è in funzione o fermo ma senza che sia stato posto in condizioni di evidente sicurezza" e quella più specifica contenuta al punto 3.5.1 del libretto di istruzioni (relativo, specificatamente, alle zone di lavoro, in cui si evidenzia nel dettaglio anche la operazione di rimozione degli scarti di lavorazione che avrebbe dovuto essere realizzata da più persone), non possa considerarsi tale da costituire esso solo causa unica dell'evento lesivo. Il costante orientamento giurisprudenziale esclude l'interruzione del nesso causale a seguito del comportamento imprudente del lavoratore: "Il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale la condotta imprudente che sia stata posta in essere dal lavoratore del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli (e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro) o che, pur rientrando nelle mansioni che gli sono proprie, sia consistita in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro; peraltro, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento" (Tribunale di Bari, 30 novembre 2005). "In caso di infortunio sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro, per la mancata predisposizione di misure preventive, è esclusa solo quando il comportamento del lavoratore costituisce un fattore anormale atipico del tutto imprevedibile, come quando si concreta in un atto assolutamente incompatibile con la natura e gli scopi dell'attività svolta, ovvero in un atto assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento esorbitante rispetto al lavoro che è proprio; mentre, non può ritenersi tale il comportamento meramente "imprudente o disaccordo", collegato alla scarsa esperienza, al temperamento non sufficientemente riflessivo, all'affaticamento o alla ripetitività di determinate operazioni" (Tribunale di Monza, 28 novembre 2005). "Sussiste l'obbligo per il datore di lavoro di apprestare dispositivi e misure di sicurezza tali da tutelare il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso. Il datore di lavoro è chiamato a rispondere dell'omissione colposa di un apprestamento di difesa tale da impedire il sorgere o da neutralizzare il pericolo connesso all'impiego di macchine degli impianti e delle attrezzature della sua azienda e derivante non solo dall'esecuzione delle manovre o dai comportamenti normali di lavoro degli addetti, ma anche da tutte le altre attività o condotte eccezionali o anormali, ancorché prevedibili"(Tribunale di Fermo, 27 aprile 2004). "Le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore persino in ordine ad incidenti derivanti da sua negligenza, imprudenza ed imperizia. La condotta imprudente dell'infortunato non assurge pertanto a causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, quando sia comunque riconducibile all'area di rischio inerente all'attività svolta dal lavoratore e all'omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro. Quando il comportamento dell'infortunato presenti i caratteri dell'eccezionalità dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute, invece, il datore di lavoro rimane esonerato da responsabilità" (Tribunale di Varese, 6 marzo 2001).

Alla luce dei parametri interpretativi appena indicati, allora, il comportamento del R. non può assolutamente dirsi abnorme: in realtà egli altro non ha fatto che, sebbene senza mettere in sicurezza, intervenire sulla linea in modo da eliminare uno scarto di produzione circostanza prevista e contemplata dal manuale di istruzione della macchina.

Quel che è certo è che la macchina era accessibile, quando, invece, non avrebbe dovuto esserlo.

Tenuto conto dei criteri tutti dettati dall'articolo 133 c.p. e concesse, in favore degli imputati le attenuanti generiche, appare equa la condanna alla pena di cui in dispositivo. Senza dubbio possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche, sia in considerazione dei precedenti penali degli imputati che della complessità derivante dalla installazione di un nuovo macchinario; inoltre il beneficio della sospensione condizionale della pena può dirsi per tutti concedibile (p.b. anni due di reclusione, ridotta ex art. 62bis, c.p. a quella di cui in dispositivo).

Per quanto attiene alla domanda civile introdotta con l'atto di costituzione di Parte Civile, ritiene il giudicante, come alla luce dell'istruttoria dibattimentale, dovendosi ritenere provata la responsabilità degli odierni imputati, debba dirsi esistente il diritto della Parte Civile al risarcimento del danno; tuttavia non appaiono sufficienti gli elementi raccolti per la sua quantificazione in questa sede. Elementi sufficienti invece debbono dirsi emersi per il riconoscimento di una provvisionale, quanto meno limitatamente al danno morale subito dai familiari del R., che si liquida secondo equità (in base ad un calcolo ponderato) come da dispositivo Euro 10.000,00 (diecimila) in favore di A.A. e R.I. del 2004, ossia la mogli ed il figlio della vittima ed in complessivi Euro 1.000,00 (mille) in favore di R.M.G., R.I. (1958), R.A.M. e R.F., rispettivamente madre e fratelli della vittima). In realtà l'eventuale danno non patrimoniale - diverso tuttavia dal semplice danno morale di cui all'art. 2059 c.c. - dovrà invece essere liquidato in sede civile. Vanno invece per legge riconosciute le spese di costituzione che si liquidano, secondo tariffa e tenuto conto del processo, come da dispositivo. La condanna è da porsi in solido con il responsabile civile ILVA s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, regolarmente costituitasi in giudizio.

 

P.Q.M.


Il Tribunale di Taranto, II sezione penale, in composizione monocratica,

visti gli artt. 533 e ss., c.p.p., dichiara M.A., S.A. e C.S. responsabili del reato loro in rubrica ascritto e, ritenuta in favore di tutti la sussistenza di circostanze attenuanti generiche, li condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ciascuno, oltre al pagamento, ciascuno per quanto di ragione, delle spese processuali.

Pena sospesa per tutti nei termini ed alle condizioni di legge.

Condanna altresì i predetti, in solido tra loro ed in solido con il responsabile civile ILVA s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, oltre al pagamento di una provvisionale che liquida in complessivi Euro 10.000,00 (diecimila) in favore di A.A. e R.I. ed in complessivi Euro 1.000,00 (mille) in favore di R.F., oltre alla refusione delle spese di costituzione e lite che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila) per il difensore dei primi due ed in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per il difensore dell'ultimo, oltre oneri di legge se dovuti.

Letto l'art. 530, c.p.p.: assolve C.L. dal reato ascrittogli in rubrica per non aver commesso il fatto.

Letto l'art. 521, c.p.p.: dispone trasmettersi copia degli atti alla locale Procura della Repubblica per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di P.D. e G.C..

Motivazione riservata in giorni novanta.