Cassazione Penale, Sez. 3, 05 dicembre 2012, n. 47106 - Macchinari privi di protezione ed estinzione del reato contravvenzionale


 

 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente

Dott. MARINI Luigi - Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 510/2010 TRIBUNALE di PORDENONE, del 11/04/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Fatto



1. - Con sentenza dell'11 aprile 2011, il Tribunale di Pordenone ha condannato l'imputato alla pena della sola ammenda in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 35, comma 1, e articolo 89, comma 2, lettera a), perchè, nella sua qualità di dirigente dello stabilimento industriale di una società a responsabilità limitata, aveva omesso di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere, essendo stato accertato che diversi macchinari (analiticamente elencati e descritti nel capo d'imputazione) erano privi di protezioni e adeguate misure igieniche.

2. - Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonchè la violazione dell'articolo 129 cod. proc. pen. e del Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articoli 21 e 24, sul rilievo che, dal verbale del 17 aprile 2009, avente oggetto l'ammissione al pagamento della sanzione in sede amministrativa, risulterebbe che le violazioni di cui al verbale ispettivo del 30 aprile 2008 erano state rimosse; la relativa sanzione sarebbe stata tempestivamente pagata il giorno 5 maggio 2009. Il Tribunale avrebbe, dunque, dovuto dichiarare l'estinzione del reato contravvenzionale contestato.

 

Diritto



3. - Il ricorso è inammissibile.

La ricorrente svolge, infatti, censure non specifiche, perchè del tutto sganciate da una puntuale critica alla motivazione della sentenza impugnata, nella quale si afferma (pag. 4) che la violazione non è stata estinta in via amministrativa, sia in base a quanto affermato dalla testimone sentita, sia in base a quanto risulta dal verbale di ammissione al pagamento prodotto la difesa, che si riferisce alla violazione di altre norme antinfortunistiche.

I rilievi contenuti nel ricorso sono, in ogni caso, anche manifestamente infondati. Dall'esame del verbale del 17 aprile 2009, si evince, infatti, che esso si riferisce alle violazioni del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 72-quater e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1956, articolo 20 e articolo 40, comma 1; con la conseguenza che il pagamento effettuato non ha avuto alcun effetto estintivo della contravvenzione per la quale si procede.

4. - Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00.

P.Q.M.



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.