Cassazione Penale, Sez. 4, 06 dicembre 2012, n. 47269 - Trabattello privo di protezione e responsabilità di un datore di lavoro


 

Rientra nella responsabilità del datore di lavoro fornire al dipendente i mezzi necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa e tale principio vale anche nella specifica situazione considerata, non giovando al ricorrente invocare le dimensioni dell'azienda. Anche di recente è stato ribadito che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo di mantenere in buono stato di conservazione i mezzi di protezione messi a disposizione dei lavoratori e di sorvegliare che l'idoneità di detti mezzi persista nel tempo.

L'imprenditore può sollevarsi delle proprie responsabilità con lo strumento della delega, che nella specie non ha ritenuto utilizzare. La circostanza, sostenuta dal ricorrente, che fosse stato redatto il POS e nominato il responsabile del servizio di prevenzione non fa venire meno la posizione di garanzia del datore di lavoro, che si affianca alle altre.

Neppure puòl invocarsi la colpa del l'infortunato essendo al riguardo sufficiente ricordare che secondo un principio assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità il datore di lavoro è responsabile anche degli infortuni ascrivibili a imperizia, negligenza ed imprudenza del lavoratore, salvo i casi della assoluta abnormità del comportamento di quest'ultimo, ipotesi che nella specie davvero non ricorre.


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 1159/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 28/10/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. BAGLIONE Tindari che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore avv. (Omissis) del Foro di (Omissis).

Fatto



1. La corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal tribunale di Termini Imerese che, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto (Omissis) colpevole del reato di cui all'articolo 590 c.p., in relazione alle lesioni subite da (Omissis), dipendente della " (Omissis)" spa, di cui era titolare il (Omissis); il (Omissis), recatosi presso lo stabilimento in costruzione di una società consociata, insieme ad un collega era salito su un trabattello per effettuare le misurazioni degli infissi che si dovevano poi realizzare. Il trabattello era privo di parapetto, presente solo nelle zone laterali, e ai lavoratori non erano state fornite cinture di sicurezza. Sporgendosi per effettuare il proprio lavoro, forse anche a causa della presenza di ghiaccio sul piano di calpestio, il (Omissis) perdeva l'equilibrio e cadeva da un'altezza di circa 4 metri e mezzo.

2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Con un primo motivo deduce violazione dell'articolo 590 c.p. in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articoli 10 e 16. Contesta l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui causa delle lesioni patite dalla persona offesa era la mancata predisposizione di un piano operativo per la sicurezza dei lavori intrapresi. Sostiene che il piano operativo di sicurezza era stato predisposto ed era stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nella persona del l'ingegner (Omissis). Inoltre era stato prodotto in giudizio il verbale di avvenuta informazione e formazione del lavoratore, sottoscritto dalla persona offesa. Altrettanto infondata è la considerazione espressa nella sentenza impugnata secondo la quale il trabattello non sarebbe stato conforme alla normativa in materia; si trattava di una torre mobile in tutto uguale a quanto prescritto dalle norme tecniche vigenti, come risultante anche dal verbale di sopralluogo redatto dagli ispettori del lavoro secondo cui il trabattello era a norma. L'infortunio era da ricondurre soltanto al fatto che il trabattello era stato utilizzato senza montare le protezione laterali e per la presenza di ghiaccio sul piano di calpestio, inconvenienti ad eliminare i quali avrebbe dovuto provvedere lo stesso lavoratore e dunque l'incidente era dovuta negligenza ed imprudenza del lavoratore, che costituiva l'unica antecedente causale del l'evento lesivo. In ogni caso, esisteva un responsabile della sicurezza nella persona del l'ingegner (Omissis) mentre il (Omissis) era al vertice di una piramide organizzativa al l'interno del gruppo industriale da egli rappresentato e non si poteva pretendere che l'amministratore unico rispondesse di tutto quanto avviene a circa 200 dipendenti.

Con un secondo motivo si deduce illogica e carente motivazione in ordine alla mancata applicazione di una pena inferiore; sarebbe stata adeguata la sola pena pecuniaria; la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche - e non la loro concessione come ritenuto dalla Corte di appello - sarebbe stata giustificata dal l'imprudenza del lavoratore, dal fatto che esisteva un responsabile della sicurezza nella persona del l'ingegner (Omissis) e dalla una piramide organizzativa all'interno del gruppo industriale rappresentato dalla dal l'imputato, in relazione al quale non si puòl pretendere che l'amministratore unico risponda di tutto quanto avviene circa i 200 dipendenti.

Diritto



1. Il ricorso non merita accoglimento essendo stata correttamente accertata la responsabilità dell'mputato in relazione alla sua qualità di datore di lavoro.

L'incidente si è verificato in uno degli stabilimenti facenti capo alla (Omissis), essendosi i due dipendenti ivi recati per prendere le misure del vano in cui dovevano essere realizzate alcune finestre di un capannone in costruzione; per raggiungere l'altezza del vano i due utilizzavano un trabattello in alluminio, che trovavano sul posto e che, come si è detto, era privo di protezione sul lato più lungo, prospiciente l'esterno, che non era fornito di parapetto e tavola fermapiede; risulta dalla sentenza di primo grado, come noto integrativa di quella di appello, che il trabattello non era neppure ben bloccato, come avrebbe dovuto essere, per impedirne il movimento. Ciò è stato accertato dai giudici di merito, correttamente indicato in motivazione, e non può essere contestato come si vorrebbe fare con il presente ricorso.

Neppure giova al ricorrente invocare la colpa dell'infortunato sostenendo che era suo compito montare regolarmente il trabattello prima di utilizzarlo. Come si è detto, il (Omissis) e il suo compagno si sono recati in un altro stabilimento e hanno utilizzato per il lavoro che dovevano compiere i mezzi ivi esistenti, cioè il trabattello in questione che avrebbe dovuto presentare tutti i requisiti di sicurezza di tali mezzi di lavoro e pertanto anche quello della stabilità e dell'essere dotato di ripari su tutti i lati per evitare le cadute accidentali.

Rientra nella responsabilità del datore di lavoro fornire al dipendente i mezzi necessari allo svolgimento del l'attività lavorativa e tale principio vale anche nella specifica situazione considerata, non giovando al ricorrente invocare le dimensioni dell'azienda. Anche di recente (sez. 3 18.3.2009 n. 26344 rv. 244373) è stato ribadito che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo di mantenere in buono stato di conservazione i mezzi di protezione messi a disposizione dei lavoratori e di sorvegliare che l'idoneità di detti mezzi persista nel tempo.

L'imprenditore può sollevarsi delle proprie responsabilità con lo strumento della delega, che nella specie non ha ritenuto utilizzare. La circostanza che fosse stato redatto il POS e nominato il responsabile del servizio di prevenzione non fa venire meno la posizione di garanzia del datore di lavoro, che si affianca alle altre.

Neppure puòl invocarsi la colpa del l'infortunato essendo al riguardo sufficiente ricordare che secondo un principio assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità (v. di recente sezione 4 14.12.2010 n. 5005) il datore di lavoro è responsabile anche degli infortuni ascrivibili a imperizia, negligenza ed imprudenza del lavoratore, salvo i casi della assoluta abnormità del comportamento di quest'ultimo, ipotesi che nella specie davvero non ricorre.

2 Conclusivamente i ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.