Regione Liguria
LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2012 N. 43
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 5 (Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili).
B.U.R. 19 dicembre 2012, n. 23

Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Sostituzione del titolo della legge regionale 15 febbraio 2010, n. 5 (Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili))

1. Il titolo della l.r 5/2010 è sostituito dal seguente: “Norme tecniche e procedurali per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri temporanei o mobili”.

Articolo 2
(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 5/2010)

1. L'articolo 1 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente:

“Articolo 1
(Finalità)

1. Nell'ambito della prevenzione dei rischi d'infortunio sul lavoro a seguito di cadute dall'alto nei cantieri temporanei o mobili, per cui vigono gli obblighi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni, la presente legge disciplina aspetti tecnici e procedurali, anche in attuazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni.”.

Articolo 3
(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 5/2010)

1. L'articolo 2 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2
(Tipologie di intervento e dispositivi di ancoraggio)

1. Ai sensi della vigente normativa è predisposto un sistema di ancoraggio permanente e sicuro nei seguenti interventi comportanti rischio di caduta dall'alto:
a) nuova costruzione;
b) sostituzione edilizia;
c) opere edilizie comportanti il rifacimento totale dell'orditura principale della copertura;
d) manutenzione ordinaria o straordinaria comportanti il rifacimento totale dei manti di copertura.
2. Per l'esecuzione degli interventi comportanti rischio di caduta dall'alto, ivi compresi quelli di cui al comma 1, è in ogni caso consentita l'adozione dei sistemi di protezione previsti dal d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle serre, come definite dall'articolo 1 della legge regionale 1° giugno 1976, n. 17 (Disciplina urbanistica delle serre) e successive modificazioni ed integrazioni.”.

Articolo 4
(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 5/2010)

1. L'articolo 3 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3
(Documentazione)

1. Negli interventi che richiedono la predisposizione di un sistema di ancoraggio permanente, il progettista deve produrre la seguente documentazione a corredo degli atti richiesti per il conseguimento del titolo edilizio:
a) elaborato planimetrico contenente l'individuazione dei punti di installazione dei dispositivi di ancoraggio, degli accessi e dei percorsi;
b) relazione di calcolo di verifica della resistenza dei punti di ancoraggio rilasciata dal progettista stesso o da altro professionista abilitato.
2. A lavori eseguiti deve essere rilasciata da parte dell'installatore al committente la dichiarazione di conformità del produttore e la seguente documentazione:
a) dichiarazione di corretta installazione;
b) manuale d'uso dei sistemi installati con l'indicazione dei dispositivi di ritenzione che possono essere usati in abbinamento con il sistema installato;
c) programma di manutenzione del sistema anche in base a quanto previsto dal costruttore.
3. Negli interventi successivi all'installazione dei dispositivi, ove, ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sia prevista la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, lo stesso valuta nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC) l'utilizzo dei dispositivi. Nel caso in cui la nomina del coordinatore per la sicurezza non sia prevista, il datore di lavoro valuta nel piano operativo di sicurezza (POS) l'utilizzo dei dispositivi da parte dei lavoratori che operano in quota.”.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 17 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando