Interpello n. 03 del 02 maggio 2013 “Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani |
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SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento |
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Applicazione dell’art. 100, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 e smi. |
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Federutility (Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche). |
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Quale sia la corretta interpretazione dell'art. 100, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 e smi, laddove prevede che le disposizioni sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito, PSC), ove previsto, "non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.". |
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La previsione di cui all’art. 100, c. 6, d.lgs. n. 81/2008 si riferisce anche ad ipotesi nelle quali è necessario contemperare tra loro esigenze di livello costituzionale, quali la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e l’erogazione (o la continuità nella erogazione) di servizi pubblici essenziali per la popolazione. In simili situazioni, il Legislatore ha ritenuto opportuno favorire la rapidità nello svolgimento dei lavori prevedendo che i medesimi lavori si possano svolgere anche senza la redazione di un PSC, a condizione che si tratti di lavori necessari a fronteggiare una emergenza nella erogazione o comunque a garantire la continuità della erogazione dei servizi essenziali. Ciò, beninteso, ferma restando la necessità di applicare, senza altre eccezioni, ogni altra disposizione del d.lgs. n. 81/2008 (e, in particolare, del Titolo IV, che regolamenta i lavori nei “cantieri temporanei e mobili” del medesimo decreto legislativo). |
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D.lgs. n. 81/2008: art. 100, c. 6; Titolo IV (vd. in particolare artt. 99 e 89, c. 1, lett. h)); D.Lgs. n. 106/2009. |