Cassazione Penale, Sez. 4, 06 maggio 2013, n. 19389 - Infortunio mortale per mancanza di DPI e della rete di protezione anticaduta e responsabilità di un preposto e di un direttore di cantiere


 





FattoDiritto




1. Il Tribunale di Arezzo ha affermato la responsabilità degli imputati in epigrafe in ordine al reato di omicidio colposo commesso con violazione delle nonne sulla sicurezza del lavoro in danno di (...) e li ha altresì condannati al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili. La sentenza è stata confermata dalla Corte d'appello di Firenze.

Secondo quanto ritenuto dei giudici di merito il lavoratore si trovava all'altezza di circa 8 metri all'Interno di un cantiere, intento all’istallazione delle lastre di copertura del tetto di un capannone, improvvisamente perdeva l'equilibrio e cadeva al suolo riportando lesioni letali.

Agli imputati, nelle vesti di garanti, sono stati mossi diversi addebiti colposi: la mancanza di un idoneo e completo sistema di trattenuta, il mancato allacciamento della cintura di sicurezza del lavoratore all'unica fune presente, la mancanza della rete di protezione anticaduta, la mancanza di requisiti tecnicoprofessionali dell'azienda che aveva assunto l'appalto e del lavoratori che vi prestavano servizio.

Secondo la valutazione dei giudici di merito l'imputato (...) era il preposto al cantiere per conto della società (...) che aveva assunto il subappalto del montaggio degli elementi del tetto, il (...) era invece il direttore di cantiere della società (...) che aveva assunto l'appalto della costruzione del capannone.



Ricorrono per cassazione gli Imputati.



2. (...) propone quattro motivi.



2.1. Con il primo motivo si deduce che illegittimamente la Corte territoriale ha ritenuto l'inesistenza dei legittimo impedimento del difensore di fiducia a presenziare all'udienza, a causa di un concomitante impegno in altra udienza anteriormente fissata. La Carte ha apoditticamente ritenuto la tardi vita dell'Istanza in questione ed ha provveduto a nominare un difensore di ufficio.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta che ingiustificatamente non è stato concesso al difensore di ufficio un termine per preparare la difesa.

2.3 Con il terzo motivo si censura la ritenuta esistenza di una posizione di garanzia in capo al ricorrente. Incongruamente si è ritenuta l'esistenza di qualifica di preposto al cantiere, nonostante egli fosse stato precariamente assunto con un contratto di collaborazione a progetto e non potesse per do solo ricoprire nella compagine sociale alcun ruolo apicale o di responsabilità. Incongruamente si è trotto argomento dalle dichiarazioni di alcuni lavoratori e dalla partecipazione ad un Incontro sulla sicurezza in rappresentanza della azienda per la quale esercitava attività lavorativi. Si è trascurato che la posizione di garanzia può essere trasferita a persona diversa dal datore di lavoro solamente sulla base di espressa delega che nella specie non esisteva.

2.4 Con il quarto motivo si censura la ritenuta Inesistenza di concorso di colpa del lavoratore, cosi escludendo una valutazione personalizzata ed approfondita del ruolo della condotta del ricorrente.

3. (...) deduce diversi motivi.

Con il primo motivo si espone che il giudice di merito ha ritenuto diversi addebiti colposi senza verificare, con indagine controfattuale, la loro rilevanza causale. Si considera che l'evento è dovuto precipuamente al contegno volontario dei lavoratore che ha omesso di agganciarsi alla fune di sicurezza per evitare la caduta. Rispetto a tale circostanza le presunte condotte colpose sono eziologicamente irrilevanti eccezion fatta per la mancata collocazione della rete anticaduta che avrebbe senz'altro salvato il lavoratore. Tuttavia è emerso che tale rete è sempre stata presente e montata all'interno del cantiere fino all'interruzione delle lavorazioni intorno al 20 febbraio 2005, dovuta ad una forte nevicata, in tate periodo ha avuto luogo la rimozione della rete, costituente una condotta attiva colposa che tuttavia, determinando un decorso anomalo ed atipico della serie causale, sì pone come un fattore sopravvenuto da solo sufficiente a produrre l'evento al sensi dell'articolo 41, comma 2, cod. pen. In ogni caso rispetto alla rimozione della rete non può essere mosso alcun addebito all'imputato posto che l'operazione è avvenuta in sua assenza ed a sua Insaputa,

Si prospetta altresì che l'Imputato, a seguito di malattia, era stato assente dal cantiere dal 20 febbraio al 10 marzo 2005, giorno dell'Incidente ed aveva ripreso servizio in cantiere solo pochi minuti prima dell'infortunio, accedendo ad un'area distante da quello costituente teatro del sinistro, che richiedeva la sua urgente presenza. Tali circostanze sono emerse inequivocabilmente da due testimonianze. Da una di esse è in particolare emerso che la presenza nel cantiere era Iniziata mezz'ora o tre quarti d'ora prima della caduta. Tale circostanza è confermata dall'ufficiale di polizia giudiziaria intervenuto subito dopo l'incidente, Il quale ha riferito che il cantiere era molto grande e che l'imputato non era ancora a conoscenza dell'episodio ma si presentò immediatamente vedendo giungere l'ambulanza. La questione era stata ampiamente prospettata nei motivi d'appello ma la Corte territoriale si è disinteressata della questione, limitandosi ad affermare resistenza di un unico cantiere. Escluso il dono dell'ubiquità, considerato che l'imputato era giunto in cantiere da pochi minuti e non aveva ancora fatto accesso al capannone nel quale ha avuto luogo il sinistro, non era in condizione di poter accertare la rimozione della rete anticaduta che proprio lui era stato fermamente deciso a fare installare.

Inoltre la Corte d'appello à giunta ritenere che l'imputato avrebbe poi dovuto preoccuparsi di farsi sostituire durante la sua assenza, trascurando che un adempimento di tale genere può essere deliberato soltanto da organismi di vertice dell'azienda. In conclusione con la collocazione della rete di sicurezza, Il ricorrente aveva posto in essere una condotta prudente e diligente che esaurisce i dover! dell'agente modello.

3.2 Con il secondo motivo si censura il mancato riconoscimento della condotta colposa del lavoratore per l'omesso aggancio della cintura di sicurezza alla corda di trattenuta. Ci si limita a considerare che la vittima stava svolgimento un'attività assegnatagli, trascurando, appunto, Il mancato aggancio alla fune. Si è con tutta evidenza in presenza di una condotta Imprudente con un ruolo concorsuale di cui si sarebbe dovuto tener conto.

4. I ricorsi sono infondati.

4.1 La ritenuta tardività dell'istanza di differimento è ineccepibile. Tale istanza è pervenuta il giorno 14 ottobre 2011 in vista dell'udienza del 24 ottobre; e fa riferimento ad un concomitante impegno presso il Tribunale di Arezzo noto già in data 11 aprile 2011 e, dunque, in un'epoca che avrebbe consentito la rideterminazione della data d'udienza in appello, ove si fosse provveduto con la necessaria speditezza a rappresentare quanto dovuto.

4.2. Quanto al termine a difesa è sufficiente rammentare la ripetuta e condivisa giurisprudenza di questa Corte suprema (da ultimo, tra le tante, Cass. II, 10 gennaio 2007, Rv. 236123) secondo cui la previsione della concessione di un termine a difesa ai nuovo difensore, nei casi dì rinuncia, di revoca, di incompatibilità e di abbandono della difesa ad opera del precedente difensore, non trova applicazione nelle situazioni in cui il giudice designa un sostituto dei difensore non comparso, in quanto quest'ultimo ha solo momentaneamente sospeso la sua funzione (Corte cost, sent. n. 450 del 1997 e ord, n. 17 del 2006), D'altra parte, nel caso di specie tale termine non era stato neppure richiesto.

4.3 Nel merito, la sentenza impugnata considera che non vi è dubbio che il (...) svolgesse le mansioni di preposto di cantiere alla luce delle deposizioni di diversi lavoratori i quali hanno riferito che tale figura aveva piena disponibilità della gestione delle lavorazioni. Tale circostanza trova conferma nella partecipazione dell'imputato ad una riunione alla quale avevano partecipato tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza del cantiere. La pronunzia mette in luce la grave mancanza di qualificazione di tutto il personale operaio che era utilizzato nell'esecuzione dei delicati lavori; si trattava di persone prive di esperienza specifica che non avevano ricevuto un insegnamento in materia di sicurezza. Si aggiunge che il preposto (...), dopo avere con difficoltà fatto apporre la rete anticaduta, ritenendola superflua, l'aveva fatta rimuovere alla prima occasione.

Quanto all'altro imputato la pronunzia considera che, sebbene la delega ricevuta in ordine alla responsabilità della gestione del cantiere non fosse completa e tale da esonerare il datore di lavoro, non vi è dubbio che il documento implicasse un incarico gestionale quanto al ridetto cantiere. In tale veste gli va attribuito l'addebito di aver omesso ogni iniziativa volta a controllare la persistente presenza della rete di protezione e di idoneità del sistema delle funi di trattenuta, nonché l'idoneità professionale del personale che lavorava per la azienda subappaltatrice. L'imputato era presente in cantiere il giorno dell'infortunio. Le condizioni delle lavorazioni erano quindi sotto i suoi occhi dato che la distanza di qualche decina di metri dal punto in cui sarebbe precipitato il lavoratore non gli impediva di vedere le vistose mancanze antinfortunistiche come l'assenza della rete di protezione e di idonei agganci per le cinture.

Infine si argomenta l'esclusione di ogni concorso di colpa della vittima. Il lavoratore era intento al lavoro demandatogli. D'altra parte il mancato aggancio della cintura alla fune trova spiegazione nella assenza di idonei agganci che gli consentissero di svolgere adeguatamente il lavora affidatogli.

Tali valutazioni sono basate su diverse e significative acquisizioni probatorie, sono conformi al principi e non mostrano vizi logici. Esse, in conseguenza, non possono essere sindacate nella presente sede di legittimità, tanto più che le censure difensive tendono in larga misura a sollecitare impropriamente la riconsiderazione del merito. La responsabilità del (...) viene tratteggiata in guisa che essa va ritenuta come macroscopica. Egli, infatti, ostacolò in vario modo l'apposizione della rete di sicurezza che avrebbe evitato l'evento. Né si può qui discutere l'argomentato apprezzamento in fatto in ordine all'accertamento del ruolo di preposto.

Valutazioni non del tutto dissimili valgono per (...). È un dato di fatto che il giorno del sinistro egli era in servizio nel cantiere ed era quindi in condizione di rilevare l'assenza delle necessarie misure di sicurezza. Le argomentazioni difensive volte a dimostrare che lo stato dei luoghi non consentiva di riscontrare tali mancanze costituiscono un improprio tentativo di riproporre nella presente sede di legittimità accertamenti propri della sede di merito ed esperiti in tale ambito.

Pure immune da censure la valutazione sulla condotta del lavoratore. Egli, in effetti, era costretto ad operare nelle insicure condizioni di cui si è detto e non gli si può far colpa di essersi ad esse acconciato. D'altra parte il mancato aggancio alla corda di trattenuta trova una razionale spiegazione in fatto nella assenza di idonei agganci che consentissero di svolgere adeguatamente il lavoro affidatogli: apprezzamento in fatto qui non sindacabile.

I ricorsi vanno conseguentemente rigettati. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di parte civile che appare congruo liquidare come in dispositivo.





P.Q.M.




Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenuta nel presente giudizio dalle parti civili (...) e (...) liquidate in complessivi euro 3000 oltre Iva e Cpa.