Infortunio mortale occorso ad operaio in seguito a caduta all'interno di un'apertura nel pavimento non adeguatamente illuminata e protetta.
Oltre al titolare e al legale rappresentante della ditta appaltatrice e oltre al subappaltatore datore di lavoro dell'infortunato, fu condannato per omicidio colposo anche il direttore generale pro tempore della ASL committente dei lavori per "non avere proceduto al coordinamento delle attività delle diverse imprese operanti nel cantiere e non avere predisposto un piano generale di "sicurezza e coordinamento "pure inteso ad individuare le precipue misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla presenza simultanea appunto di più imprese".

L'imputato ricorre in Cassazione eccependo l'inapplicabilità della c.d. direttiva cantieri.

La Sez. IV, nel confermare la condanna, osserva, anche alla luce del nuovo decreto n. 81/2008 (Capo I, Titolo IV),  che non appare dubitabile l'applicabilità all'imputato della suddetta normativa con i relativi obblighi ricadenti sul committente stesso.
"Nell'ambito del sistema delineato da D.Lgs. n. 494 del 1996, la figura del committente ha assunto un ruolo di peculiare centralità nell'attuazione e adempimento delle misure di sicurezza , senza che questo possa comunque influire sulla perdurante esistenza degli obblighi di sicurezza che gravano sull'appaltatore nella fase di realizzazione delle opere".


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARZANO Francesco - Presidente -
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere -
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere -
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) P.E., N. IL (OMISSIS), (Ricorrente);
2) C.S., N. IL (OMISSIS) (Ricorrente);
3) M.S., N. IL (OMISSIS) (Ricorrente);
4) parti civili (non ricorrente);
avverso SENTENZA del 03/03/2006 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GALBIATI RUGGERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Iannelli Mario, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio nei confronti di M., per non aver commesso il fatto o perchè il fanno non costituisce reato; e per il rigetto dei ricorsi proposti da P. e C.;
udito, per le parti civili, l'avv. Scamarcio Antonio;
udito il difensore avv. Cavella Luigi (per P. e C.; nonchè gli avv.ti Nicolardi Pietro e Carleto Pasquale
(per M.).


FattoDiritto

1. P.E., C.S., M.S., C.L., C.G., ed altri soggetti, venivano tratti a giudizio innanzi al Tribunale di Lecce - Sezione Distaccata di Castrano - per rispondere del reato di cui all'art. 589 c.p., perchè, per imprudenza,imperizia, negligenza ed inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, avevano provocato all'operaio A.V., dipendente della ditta "Seman Edilizia", il quale verso le ore 17.00 17.30 del (OMISSIS), mentre stava transitando nella zona del cantiere allestito per l'esecuzione di lavori di completamento del monoblocco "A" dell'ospedale di (OMISSIS) - cadeva all'interno di un'apertura posta sul pavimento (profonda mt. 2.20) non protetta adeguatamente e non illuminata, lesioni tali da determinarne il decesso pochi giorni dopo, il 9.12.1998.
In particolare, ad P.E., nella qualità di titolare e legale rappresentante della ditta "Edilfamar s.r.l.", veniva attribuita la violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 2, per non avere curato che il piano di sicurezza della ditta "Seman" (la quale aveva avuto in sub-appalto dalla prima l'esecuzione delle opere in cemento armato ed in muratura dell'ospedale), piano carente in relazione alla predisposizione della luce notturna e di altre misure idonee a garantire la sicurezza nella custodia del cantiere, fosse maggiormente adeguato, con ciò omettendo le dovute azioni di coordinamento e di cooperazione per l'attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.
A C.S., nella qualità di capo cantiere della ditta Edilfamar; C.L., quale titolare dell'impresa Seman;
C.G., quale caposquadra della Edilfamar veniva attribuita la violazione del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 68 e D.P.R. n. 547 del 1955, art. 28 per non avere fatto proteggere con "normale parapetto e tavola fermapiede" l'apertura attraverso la quale era caduto il lavoratore e per non avere provveduto ad illuminare adeguatamente i luoghi di lavoro e di passaggio degli operai.
A M.S., direttore generale pro-tempore della ASL (OMISSIS) committente dei lavori, veniva attribuita la violazione del D.Lgs. n. 494 del 1996, artt. 5 e 12 per non avere proceduto al coordinamento delle attività delle diverse imprese operanti nel cantiere e non avere predisposto un piano generale di "sicurezza e coordinamento" pure inteso ad individuare le precipue misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla presenza simultanea appunto di più imprese.
2. Il Tribunale - giudice monocratico -, con sentenza del 8.7.2004, riconosceva P., C., C.L., C. G., M.S. colpevoli per il reato ascritto e, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, li condannava ciascuno alla pena di mesi nove di reclusione; nonchè in solido al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede, liquidando la provvisionale di Euro 40.000,00.
Osservava in punto di fatto che il progetto originario per la costruzione del terzo monoblocco dell'ospedale di (OMISSIS) era stato approvato con delib. 30 dicembre 1993 dell'USL; la gara per pubblico incanto dei lavori era stata disposta in data 31.10.2007 e l'assegnazione dei lavori era avvenuta il 12.12.1997; in data 12.3.1998 era stato redatto il verbale di consegna delle opere tra l'ASL (OMISSIS) e l'impresa Edilfamar; il 25.11.1998 l'Edilfamar aveva stipulato a sua volta contratti di subappalto con la ditta Seman e altra impresa.
Risultava pure accertato che l'apertura, dove era caduto A. V., era priva di staccionata di protezione ed anche di tavola di protezione, la zona era scarsamente illuminata per la presenza di un solo faro che illuminava il corridoio ma non la parte interna del cantiere, dove erano presenti molte insidie, oltre alla buca, come puntelli, travi, altre intercapedini. D'altro canto, la zona era frequentata dagli operai anche al di fuori dell'orario di lavoro perchè costoro pernottavano nel cantiere, sia pure nella parte in cui era stato completato il rustico dell'edificio, e attraversavano di continuo il cantiere nella parte stessa in costruzione per raggiungere il parcheggio.
3. Proposta impugnazione la Corte di Appello di Lecce, con decisione in data 2.5.2006, confermava la statuizione di condanna nei riguardi di P., C., C.L., M., mentre assolveva C.G. per non avere commesso il fatto.
In particolare, in ordine alla posizione di M.S., rilevava il giudice di appello che il D.Lgs. n. 624 del 1996, applicabile a detto imputato, era entrato in vigore in data 23.3.1997.
Sul punto, malgrado il Ministero del Lavoro avesse espresso l'avviso con circolare del Marzo 1997 che detta nuova normativa potesse applicarsi solo ai cantieri per i quali l'incarico di progettazione fosse stato affidato dal 24.3.1997 in poi, doveva, invece, ritenersi che non sussistessero ragioni giuridiche per giustificare la mancata osservanza da parte del M. di tali prescrizioni.
4. P.E. e C.S. proponevano ricorso per Cassazione, contestando la ricostruzione in fatto e diritto della vicenda come operata dai giudici di merito.
Avanzava ricorso per Cassazione anche M.S..
Eccepiva l'inapplicabilità nei suoi confronti del D.Lgs. n. 494 del 1996 (Attuazione di direttive comunitarie in tema di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), entrato in vigore solo nel marzo 1997 e, secondo le direttive impartite dal Ministero del Lavoro, riferibile solo ai cantieri il cui incarico di progettazione risalisse ad epoca posteriore al 24.31997.
Comunque, le disposizioni impartite dal Ministero del Lavoro non potevano non incidere sulla configurabilità nel caso di specie dell'elemento soggettivo dell'imputazione ascritta: profilo soggettivo, in verità da escludersi, anche ai sensi dell'art. 5 c.p., come interpretato dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 34/1988, che condiziona la rimproverabilità del fatto-reato all'effettiva possibilità di conoscenza della legge penale.
MOTIVI:
5. I ricorsi vanno respinti perchè infondati.
I giudici di merito hanno manifestato un logico, coerente ed adeguato apparato argomentativo con il quale sono stati in modo congruo evidenziati ed esaminati gli elementi di prova a disposizione, è stata fornita una corretta interpretazione di essi con indicazione puntuale delle disposizioni violate dagli imputati, sono state esposte le specifiche ragioni che hanno indotto a scegliere alcune conclusioni processuali e non altre.
In particolare, correttamente è stato individuato in P. E., titolare e legale rappresentante della ditta Edilfamar appaltatrice delle opere, il destinatario delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 2, consistenti negli obblighi di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa affidata a più imprese in sub appalto all'interno dell'unico cantiere e di coordinare i concreti interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui erano esposti anche i lavoratori delle ditte in sub-appalto. All'uopo è stato motivatamente ascritto al predetto il mancato intervento nella modifica del piano di sicurezza predisposto dalla ditta sub-appaltatrice Seman, carente sotto il profilo delle misure di custodia del cantiere, tra cui l'illuminazione, malgrado l'accertato transito nei luoghi di lavoro dei dipendenti anche al di fuori dell'orario di prestazione, attesa la vicinanza dei locali destinati a costoro per il pernottamento.
6. Pure incensurabile si palesa la configurazione di responsabilità penale a carico di C.S., capo cantiere della ditta Edilfamar, in quanto tale posto in posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori e, quindi, tenuto all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori (nella specie, D.P.R. n. 164 del 1956, art. 68 e D.P.R. n. 547 del 1955, art. 28).
Il predetto, quale destinatario delle prescrizioni in tema di prevenzione infortuni ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 4 e 5, D.P.R. n. 164 del 1956, art. 3, era tenuto a segnalare e ad ovviare ad ogni mancanza, inadeguatezza o difetto di funzionamento nei presidi di sicurezza in genere del cantiere.
7. Infondate sono, parimenti, le censure fatte valere da M. S., direttore generale pro-tempore della ASL (OMISSIS) ente committente dei lavori. Va detto, in primo luogo, che appare non dubitabile l'applicabilità a detto imputato della normativa di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996 con i relativi obblighi facenti capo al committente ai sensi degli artt. 3, 5 e 12 in tema di nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e di predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento. Difatti, la disciplina, pubblicata sulla G.U. n 223 del 23.9.1996, è entrata in vigore sei mesi dopo e cioè il 23.3.1997 ; nè ricorrono nel testo di legge ed aliunde elementi che possano giustificare un'ulteriore procrastinazione della sua vigenza. Inoltre, l'assegnazione delle opere nel caso in esame è avvenuta nel dicembre 1997, l'inizio dei lavori è avvenuto il 12.3.1998 (verbale di consegna dei lavori) e cioè un anno dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 494 del 1996, dal che è desumibile l'insussistenza di reali impedimenti all'attuazione integrale della c.d. direttiva cantieri.
Come è noto, nell'ambito del sistema delineato da D.Lgs. n. 494 del 1996, la figura del committente ha assunto un ruolo di peculiare centralità nell'attuazione e adempimento delle misure di sicurezza , senza che questo possa comunque influire sulla perdurante esistenza degli obblighi di sicurezza che gravano sull'appaltatore nella fase di realizzazione delle opere.
8. Peraltro, già in epoca precedente alla vigenza della direttiva cantieri, la committenza non era esonerata in principio dalle violazioni commesse dai lavoratori in materia di prevenzione infortuni.
In specie, sono state ravvisate in giurisprudenza ed in parte attuate in sede normativa (v. il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7) alcune ipotesi in cui, per ragioni concrete, il dovere di osservanza delle prescrizioni di prevenzione e quindi la responsabilità per eventuali trasgressioni in proposito e per gli infortuni eziologicamente connessi alle violazioni si trasferiscono in modo esclusivo o concorrenziale (con l'appaltatore) nella sfera del committente.
Nella vicenda in esame sono configurabili i seguenti casi di responsabilità in capo al committente, e quindi riferibili all'imputato M.S.. a) Obblighi di gestione della sicurezza erano individuabili a carico del committente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa ed alla predisposizione del cantiere nell'ambito del complesso ospedaliero già esistente, con affidamento dei lavori all'interno di esso; è chiaro che in relazione alla zona già realizzata ed in parte in corso di edificazione, sussisteva un autonomo obbligo di custodia discendente dal disposto ex art. 2051 c.c..
b) Obblighi di predisposizione di misure di sicurezza e di controllo dell'attuazione di esse gravavano sui committente, in relazione alla peculiare utilizzazione da parte dei lavoratori della zona cantiere e dei locali viciniori siti nel rustico già realizzato (annessi alla parte ospedaliera esistente) laddove i dipendenti pernottavano, tantochè la zona di cantiere di notte aveva assunto funzione di transito anche per raggiungere il parcheggio.
c) La presenza di più imprese nel cantiere imponeva alla committenza interventi conoscitivi e preventivi in ordine alla localizzazione dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro.
d) L'autorizzazione concessa dalla committenza ((OMISSIS), ad opera di M.) per la conclusione di contratto di sub-appalto tra la ditta Edilfamar e le ditte subappaltatrici (la ditta Seman, secondo le risultanze di fatto della vicenda non appariva idonea agli incombenti assegnati) presupponevano un giudizio di affidabilità su tali imprese ed un dovere di controllo e di vigilanza.
Ciò premesso, si palesano evidenti le omissioni in cui è incorso il M. in ordine alla precipua posizione di garanzia e di controllo di cui era titolare.
9. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ed a quelle in favore delle parti civili.



P.Q.M.

La Corte di Cassazione Sezione Quarta Penale rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile, che liquida in Euro 2.500,00 per onorario, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2008