Tribunale di Como, Sez. Pen., 26 febbraio 2014, n. 270 - Crollo di un balcone e assoluzione di un coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione


 

 

 

IL TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Como Dr. Vittorio ANGHILERI
all'udienza del 12/02/2014 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA

CONTRO
M.G. n. Omissis elett. dom.to co lo studio dell'Avv. V.
LIBERO PRESENTE
Difeso di fiducia dall'Avv. Giuliana V. del Foro di Lecco - presente -
Difeso di fiducia dall'Avv. Vittorio G. sostituito con delega dall'Avv. Stefano DD.

IMPUTATO


reati di cui agli artt. 113, 589 co. 1 e 2 e 4 c.p. e 590, comma 1, 2, 3 e 4 c.p., (in relazione alle norme prevenzionali sotto specificate), in relazione all'art. 2087 c.c., poiché, in qualità di Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione delle opere sopracitate, nonché redattore del "programma di demolizione" (nomina del 15.10.2010);
in cooperazione con R.D. (che ha definito la propria posizione con rito alternativo R.G.N.R. 8061/11), cagionava il decesso di R.R., nonché lesioni personali a C.A. e F.F. consistite rispettivamente in "grave trauma cranio-facciale con ematoma extra e subdurale acuto frontale destro" e "frattura branca ischio-pubica e acetabolo sx in trauma maggiore", da cui derivava una malattia nel corpo guarita per F.F. in 106 giorni e per C.A. in oltre 197 giorni, con incapacità per entrambi di attendere alle ordinarie occupazioni per eguale periodo di tempo, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e segnatamente:
- per non aver verificato, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte dell'impresa esecutrice E. s.n.c., delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro durante le fasi di demolizione dell'edificio oggetto dei lavori, con particolare riferimento alla fase lavorativa di demolizione del "balcone" sito al secondo piano dell'edificio in fase di ristrutturazione - lato cortile interno - successivamente crollato (art. 92, comma 1, lett. a D.L.vo 81/08, in relazione ai punti 3, 4 e 5 del "Piano di demolizione", parte integrante del piano di sicurezza e coordinamento);
-  per non avere adeguato il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute; in particolare con riferimento alle scelte progettuali e organizzative, alle procedure e alle misure preventive e protettive da adottare durante l'esecuzione dei lavori di demolizione del predetto "balcone", attese - sia la modifica delle modalità operative attuata durante l'esecuzione dei lavori, che le diverse modalità di realizzazione dello stesso rispetto ai "balconi" già demoliti, nonché per non avere verificato l'idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa esecutrice, da considerare come piano di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo (art. 92, comma 1, lett. b D.L.vo 81/08 in relazione ai punti 2.2.4. lett. a), 2.2.3. lett. f), 2.1.1, lett. a) b) e) D.L.vo 81/08);
- per non avere sospeso i lavori di demolizione dell'edificio oggetto dei lavori, attese le modalità operative adottate dall'impresa esecutrice, difformi da quelle indicate nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano di demolizione (art. 92, comma 1, lett. f D.L.vo 81/08); cosicché ì lavoratori R.R., C.A. e F.F., nell'atto di eseguire la demolizione del "balcone" sito al secondo piano dell'edificio in fase di ristrutturazione - lato cortile interno - lavorando sullo stesso, precipitavano da un'altezza dì circa 7 metri a causa dell'improvviso cedimento del manufatto, rimanendo altresì schiacciati dalla struttura stessa del "balcone" crollato e riportando:
R.R. lesioni consistite in "trauma alla faccia posteriore dell'emisoma destro", che ne cagionavano il decesso in data 18.3.2011;
C.A. lesioni" personali consistite in "grave trauma cranio-facciale con ematoma extra e subdurale acuto frontale destro " da cui derivava una malattia nel corpo guarita in 106 giorni;
F.F. lesioni personali consistite in "frattura branca ischio-pubica e acetabolo sx in trauma maggiore", da cui derivava una malattia nel corpo guarita in oltre 197 giorni;
In Tavernerio, in data 18.3.2011.
E' presente l'Avv. Giuseppe P. del Foro di Lecco per la P.C. INAIL
Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott.ssa R., delegato

Conclusioni delle parti
PM: condanna ad anni 1 di reclusione
P.C. INA1L : conclusioni scritte e nota spese
Difesa assoluzione

 

FattoDiritto

 

Con decreto datato 3.10.2012 il Gup di Como disponeva il rinvio a giudizio di M.G. per rispondere del delitto di omicidio colposo in persona di R.R. e di lesioni personali colpose gravi in danno di C.A. e F.F. in relazione all'incidente sul lavoro verificatosi in Tavernerio il 18.3.2011.
In precedenza R.D., titolare della ditta E. snc. datore di lavoro degli infortunati, aveva definito la propria posizione ex art.444 cpp.
L'imputazione era formulata a carico di M.G. in qualità di coordinatore per la progettazione e l'esecuzione delle opere di demolizione di un edificio nonché redattore dei programma di demolizione.
All'udienza preliminare gli eredi del deceduto, le persone offese C. e F. e I'INAIL si costituivano parte civile.
Nel corso del dibattimento erano escussi i testi addotti dalle parti e il prevenuto sì sottoponeva all'esame.
All'odierna ultima udienza tutte le parti civili ad eccezione dell'INAIL revocavano la costituzione.
Dichiarata l'utilizzabilità di tutti gli atti ritualmente acquisiti al fascicolo, terminata la discussione, questo Giudice pronunciava sentenza di assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato.
Appare opportuno premettere che la ricostruzione dei fatti materiali oggetto dell'attuale processo è pacifica e non contestata tra le parti nel senso che risulta accertato che le tre persone disgraziatamente coinvolte nell'infortunio sono precipitate da un'altezza di 7 metri a causa del cedimento del balcone che erano intente a demolire e sul quale stavano lavorando.
E' del tutto evidente la macroscopica imprudenza in cui sono incorsi gli operai, imprudenza tollerata e non impedita dal datore di lavoro R.D., che ha evidentemente riconosciuto la propria responsabilità patteggiando.
Risulta altresì pacifico che nel cantiere ove si è verificato l'incidente stava operando una sola ditta, la E. snc di R.D.; non si pongono quindi problemi relativi al coordinamento di più imprese operanti nello stesso cantiere.
Ciò premesso, osserva il Giudice che il capo di imputazione addebita all'imputato, nella sua qualità di coordinatore per la progettazione e l'esecuzione delle opere di demolizione di un edificio nonché redattore del programma di demolizione, 1) di non aver verificato, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro durante le fasi di demolizione dell'edificio oggetto dei lavori, con particolare riferimento alla fase lavorativa di demolizione del balcone sito al secondo piano dell'edificio in fase di ristrutturazione-lato cortile interno- successivamente crollato;
2) di non avere adeguato il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute; in particolare con riferimento alle scelte progettuali e organizzative, alle procedure e alle misure preventive e protettive da adottare durante l'esecuzione dei lavori di demolizione del predetto balcone, attese sia la modifica delle modalità operative attuata durante l'esecuzione dei lavori, che le diverse modalità dello stesso rispetto ai balconi già demoliti, nonché per non avere verificato l'idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dal! "impresa esecutrice;
3)di non avere sospeso i lavori di demolizione dell'edificio oggetto dei lavori attese le modalità operative adottate dall'impresa esecutrice, difformi da quelle indicate nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano di demolizione.

Giova ribadire che M.G. è chiamato a rispondere dei fatti contestati nel suo specifico ruolo di coordinatore per la progettazione e l'esecuzione delle opere di demolizione e di redattore del programma di demolizione.
Il fondamentale ed indiscutibile principio di portata generale secondo cui la sussistenza di responsabilità di uno dei soggetti portatori di una funzione di garanzia (quale ad esempio la sussistenza della responsabilità del datore di lavoro) non esclude automaticamente la responsabilità di una delle altre figure può, se mal interpretato, trarre in inganno ("In tema di omicidio colposo, allorquando l'obbligo di impedire l'evento ricada su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'art. 41, comma primo, cod. pen. ". (Cassazione, Sezione 4, Sentenza n. 37992 del 11/07/2012 Ud. (dep. 01/10/2012 ) Rv. 254368).
Le responsabilità dei diversi soggetti garanti, infatti, sono concorrenti e devono tutte contribuire ad assicurare l'incolumità del lavoratore; ciò non contrasta, tuttavia, col fatto che ciascun garante potrà essere riconosciuto responsabile e, quindi, dovrà essere condannato soltanto se gli sia imputabile una qualche forma di colpa riconducibile a quelli che sono i suoi specifici obblighi. Ogni garante, infatti, risponde (solo) per gli obblighi che sono suoi propri.
Questo principio, di portata generale, è stato chiaramente affermato in una recente sentenza della Suprema Corte che fa il punto sui profili principali di questa complessa materia:
"In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per la progettazione, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 494 del 1996, ha essenzialmente il compito di redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, apprestamenti ed attrezzature per tutta la durata dei lavori; diversamente, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 5 stesso D.Lgs., ha i compiti: (a) di verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza; (b) di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), piano complementare di dettaglio del PSC, che deve essere redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere; (c) di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, di vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni. Trattasi di figure le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di tuia figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori. (Cassazione, Sezione 4, Sentenza n. 18472 del 04/03/2008 Ud. (dep. 08/05/2008) Rv. 240393.
Insieme con questi principi di portata generale che rendono semplicemente più chiara e comprensibile la norma di legge, la giurisprudenza di legittimità ha però offerto un ulteriore contributo di chiarificazione precisando che non si può richiedere al coordinatore per la sicurezza (neppure a quello in fase esecutiva) un tipo di vigilanza continua e diretta che spetta, invece, ad altre figure e, in primo luogo, al datore di lavoro:
"Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sonò affidati dall'art. 5 D.Lgs. n. 494 del 1996, ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto). (Fatto commesso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008 e del D.Lgs. n. 106 del 2009"). (Cassazione, Sezione 4, Sentenza n. 18149 del 21/04/2010 Ud. (dep. 13/05/2010 ) Rv. 247536).
In altra sentenza, parlando specificamente del datore di lavoro in materia edile e specificando la differente funzione di garanzia che compete al datore di lavoro e al coordinatore per la sicurezza anche in fase esecutiva, la Suprema Corte ha chiarito:
"Il responsabile dei lavori edili è titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori, ed ha, pertanto, l'obbligo di predisporre e fare osservare i presidi di sicurezza richiesti dalla legge per l'esecuzione dei predetti lavori, a nulla rilevando la compresenza di un "coordinatore della sicurezza in fase di progettazione" e di un "coadiutore della sicurezza in fase di esecuzione", a loro volta titolari di autonome e concorrenti posizioni di garanzia ... . (Cassazione, Sezione 4, Sentenza n. 17634 del 10/03/2009 Ud. (dep. 24/04/2009 ) Rv. 243996 ).
Ovviamente il suo compito di "verifica" (così come previsto dal citato Decreto legislativo 494/96) non può essere confuso con quello di "vigilanza" assidua del datore di lavoro.
Deve essere ricordato che il citato Decreto legislativo 626/94 (ma, questa volta, all'articolo 35, inerente gli obblighi del datore di lavoro) prevede che "Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4 bis e 4 ter. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore dì lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell'ambiente dì lavoro; c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse... Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: a) installate in conformità alle istruzioni dei fabbricante; b) installate correttamente... c bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi dell'utilizzatore per le altre persone; il successivo articolo 36 bis Decreto legislativo citato si riferisce poi al tema specifico delle attrezzature per i lavori in quota, elencando gli obblighi del datore di lavoro in materia di protezione individuali e collettive: sarebbe quindi toccato al datore di lavoro (concretamente presente nel caso di specie) imporre l'uso effettivo di questi sistemi di protezione in quella specifica occasione).
Ciò posto in punto di diritto e venendo al caso concreto, rileva il Giudice che nessun addebito è stato mosso all'imputato per quanto concerne la correttezza del piano di sicurezza e coordinamento da lui predisposto.
Sia l'ing. C., esperto in sicurezza, sia l'arch. V., progettista e direttore dei lavori, hanno riferito circa la correttezza del piano redatto da M.G. con particolare riferimento al divieto per gli operai di lavorare sulle strutture in demolizione.
In effetti anche l'isp. dell'ASL M., teste dell'accusa, addebita all'imputato di non aver "verificato con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione da parte dell'impresa esecutrice delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza (v. dichiarazioni M. a p.205), con ciò sottintendendo che se le corrette disposizioni del piano di sicurezza fossero state puntualmente osservate l'incidente non si sarebbe verificato.
Il teste M. insiste invece sulla mancata evidenziazione nel piano di sicurezza della circostanza che non tutti i balconi da demolire fossero uguali, nel senso che qualcuno aveva una vera e propria armatura che lo rendeva più stabile mentre quello crollato era dotato di ferri che lo ancoravano alla struttura dell'edificio ma non era propriamente armato, presumibilmente perché più vecchio.
Sul punto si osserva che il psc prevedeva l'obbligo per il datore di lavoro di verificare le condizioni di stabilità, solidità e conservazione della struttura.
Trattasi di verifica da effettuarsi durante la fase di esecuzione dei lavori ad opera di chi si trova ad operare quotidianamente in cantiere, e cioè il datore di lavoro o il preposto.
Ciò che l'accusa contesta sostanzialmente a M.G. è : la omessa verifica della correttezza delle modalità operative di esecuzione dei lavori da parte dell'impresa E. (punto I), il mancato adeguamento del psc in relazione all'evoluzione delle opere di demolizione (punto 2), la mancata sospensione dei lavori attese le irregolari modalità operative poste in essere dall'impresa esecutrice.
Per valutare la condotta del prevenuto occorre rifarsi ai principi giurisprudenziali innanzi richiamati.
Il teste V., progettista e direttore dei lavori, ha affermato di avere effettuato una decina di riunioni con M.G. e con il titolare R. prima dell'inizio dei lavori; dall'inizio dei lavori vi erano state altre riunioni presso l'ufficio del coordinatore e tre sopralluoghi in cantiere in data 2, 9 e 11 marzo, come documentato dai verbali acquisiti agii atti (il fatto contestato è del 18 marzo e cioè tre giorni lavorativi dopo l'ultimo sopralluogo, posto che in mezzo vi sono stati la festa per i 150 anni della Repubblica il 17 marzo ed un fine settimana).
Gli interessati avevano deciso che non sarebbe stato possibile operare su un ponteggio per la distanza dalla struttura; non era neppure possibile - data la ristrettezza dello spazio a disposizione - far entrare una benna che arrivasse all'altezza dei balconi da demolire, anche perché addossato all'edificio da demolire poggiava altro stabile che sarebbe stato compromesso con l'uso di un mezzo meccanico.
Tali scelte operative, concordate da V., R. e M., sono state ritenute corrette dall'ing.C., consulente della difesa, mentre l'ing. B., consulente del PM, ha riferito che secondo lui ci sarebbe stato lo spazio per allestire un ponteggio.
In ogni caso la conclusione unanime dei testi escussi è stata quella che "l'unica cosa da non fare era di stare sul balcone da demolire"(per usare le parole dello stesso ing. B.). Gli operai avrebbero dovuto operare stando all'interno dell'edificio e sporgersi a demolire i balconi restando ancorati alla struttura mediante l'uso di cinture di sicurezza.
Tutti i testi e consulenti sentiti concordano inoltre sul fatto che era compito del preposto far osservare la corretta e prudente esecuzione delle opere così come indicato nel psc.
L'imputato ha riferito che in precedenza (i lavori erano iniziati l'8 febbraio) l'impresa non aveva segnalato alcun problema.
Il teste A., membro del comitato paritetico di sicurezza della Provincia di Como, ha dichiarato di essersi recato due volte in cantiere e di non avere rilevato irregolarità.
La persona offesa T. ha riferito di avere visto M.G.in cantiere 4 o 5 volte.
Nel verbale di accesso datato 2.3.2011 si afferma espressamente che gli operai devono "accedere in quota solo se imbragati" (f. 348.).
L'evento si è verificato in pochi minuti, dopo la pausa pranzo, quando i lavori di demolizione del terrazzo erano appena iniziati.
Era obbligo del datore di lavoro, tenuto ad una vigilanza assidua e continua - a differenza del coordinatore, come specificato infra - impedire la condotta gravemente imprudente posta in essere dalle vittime.
In conclusione la condotta posta in essere da M.G. riflette correttamente quelli che sono gli obblighi stabiliti dalla legge ed esplicitati dalla giurisprudenza per la figura del coordinatore, figura che -giova ribadire- non può confondersi con quella del datore di lavoro o del preposto.
Ad abundantiam si osserva - circa una considerazione svolta dalla p.c. INAIL- che il disordine del cantiere e in particolare l'assenza del convogliatore di detriti (vedi fotografie in atti) non ha avuto alcun ruolo nella causazione dell'evento.

P .Q. M.

Il Tribunale di Como
Visto l'articolo 530 codice procedura penale
ASSOLVE M.G. dall'imputazione a lui ascritta perché il fatto non costituisce reato.
Indica il termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.