Cassazione Penale, Sez. 4, 23 luglio 2018, n. 34805 - Infortunio mortale del lavoratore folgorato per effetto di un "arco voltaico". Previsione del rischio e necessaria formazione


Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MENICHETTI CARLA Data Udienza: 05/06/2018

 

Fatto

 

1. Con sentenza in data 20 ottobre 2016 la Corte d'Appello di Firenze confermava la condanna pronunciata dal Tribunale cittadino nei confronti di S.F., V.G. e G.M., ritenuti responsabili della morte dell'operaio D.E., deceduto in Sesto Fiorentino nel cantiere della Pregeco Prefabbricati S.p.a., società nella quale il S.F. ed il V.G. rivestivano il ruolo di amministratori delegati, ed il G.M. di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori.
2. Secondo la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, la mattina del 15 gennaio 2008 il D.E., dipendente della Pregeco Prefabbricati S.p.a., subappaltatrice della società Sestocom s.r.l., ed addetto alle opere di finitura esterna di un prefabbricato, era rimasto folgorato per effetto di un "arco voltaico" creatosi da una linea elettrica a 15.000 volt che attraversava quel cantiere a mt.8,50 dal suolo. Il lavoratore, posizionandosi su una piattaforma elevabile, azionata da lui stesso, si era avvicinato troppo alla linea elettrica, certamente ad una distanza inferiore a 5 metri, tenendo fra l'altro in mano un ombrello per ripararsi dalla pioggia, ombrello che, unitamente all'umidità dell'area, aveva facilitato il passaggio della corrente elettrica e determinato la folgorazione. Era stato altresì verificato che l'autocarro con la piattaforma era stato posizionato non correttamente rispetto al profilo del fabbricato, poiché la cabina, e non la parte posteriore, era rivolta verso la parete dello stesso ed inoltre non erano stati correttamente installati gli stabilizzatori, che poggiavano su un terreno bagnato e non sicuro.
La Corte territoriale, concordemente a quanto già ritenuto dal Tribunale, escludeva un comportamento abnorme del lavoratore e ravvisava, a carico degli imputati, i plurimi profili di colpa specifica indicati nel capo di incolpazione, e precisamente: la mancata valutazione nel POS del rischio inerente le lavorazioni, anche in quota, in prossimità della linea elettrica presente nel cantiere e la conseguente mancata adozione delle necessarie misure di prevenzione, quali in particolare la sorveglianza a terra con altro operatore debitamente formato ed addestrato all'uso della piattaforma e le precauzioni atte ad evitare contatti accidentali o avvicinamenti pericolosi alla suddetta linea, trattandosi di lavorazioni svolte a distanza inferiore a 5 metri; la mancata considerazione, nel PSC redatto dal G.M., professionista incaricato dalla committente Sestocom s.r.l., del rischio derivante dalla presenza della linea elettrica sul cantiere, che peraltro non era stata disattivata, rischio che il PSC avrebbe dovuto almeno menzionare per fornire alla ditta appaltatrice le prescrizioni di massima, rimandando poi a quest'ultima l'individuazione delle modalità concrete per adeguarsi alle prescrizioni, anche tenendo conto della operatività in cantiere di squadre di stuccatori che dovevano lavorare all'esterno ed in quota, in prossimità della linea elettrica; la mancata formazione ed addestramento del D.E. in ordine alla mansione cui era adibito ed ai rischi specifici connessi all'utilizzo della piattaforma in dotazione.
3. Gli imputati S.F. e V.G., tramite il comune difensore di fiducia, hanno proposto un unico ricorso affidato a tre motivi.
3.1. Con il primo motivo denunciano violazione di legge e vizio della motivazione in punto di esclusione dell'ipotesi di comportamento esorbitante e/o imprevedibile del lavoratore. Osservano che l'impugnata sentenza ha dato rilevanza alle sole condotte estranee al contesto lavorativo, mentre, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, va apprezzata la imprevedibilità di due distinte categorie di comportamenti del lavoratore e precisamente: quello "esorbitante", che si identifica in quel contegno dell'infortunato che, seppure assunto nell'ambito lavorativo, fuoriesce dal perimetro dalle mansioni attribuite, ovvero si dimostra contrario agli ordini ed alle disposizioni impartite dal datore di lavoro o di chi ne fa le veci; quello "abnorme", che si identifica in quel contegno dell'infortunato che si pone inopinabilmente al di fuori del contesto lavorativo e delle mansioni attribuite. Ritengono che nel caso di specie si sia in presenza di un comportamento rientrante nella prima categoria, e dunque di un comportamento non abnorme ma, appunto, "esorbitante", atteso che il D.E. aveva contravvenuto alle disposizioni impartite dall'assistente di cantiere Tornasi circa l'organizzazione del lavoro nel giorno in cui si verificò il sinistro, avendo questi ordinato di soprassedere, a causa della pioggia, ai lavori di finitura in quella zona del cantiere. Si era trattato poi di un comportamento ex se imprevedibile del lavoratore, che si era portato con l'autocarro sul retro del fabbricato, si era issato sul cestello riparandosi con un ombrello, ed aveva stazionato con il veicolo ad una distanza dalla linea elettrica, inferiore a quella di metri 8, normativamente prevista. La motivazione della sentenza era ancora carente in relazione alla percepibilità del rischio costituito dalla presenza di linea di media tensione, tangente il fabbricato presso il quale dovevano eseguirsi le stuccature: si trattava di un pericolo a tutti noto e ciò nonostante il veicolo venne parcheggiato dal D.E. proprio al di sotto della linea elettrica.
3.2. Con il secondo motivo deducono illogicità e carenza della motivazione in relazione alla efficienza causale delle regole cautelari asseritamente violate ed al nesso intercorrente tra le omissioni contestate e l'evento mortale. Ribadiscono che l'omessa predisposizione di cautele per evitare l'eccessivo avvicinamento alla linea elettrica, contestata come profilo di colpa specifica, non assumeva nella specie rilevanza causale posto che il lavoro che il D.E. doveva svolgere non implicava l'esecuzione di mansioni in corrispondenza della linea elettrica a distanza inferiore a quella normativamente prevista. L'efficienza causale ascritta in sentenza alla "presenza di leve di comando non riconoscibili sul carrello elevatore", che poteva aver determinato l'inavvertito azionamento della leva sbagliata, costituiva un'ipotesi meramente congetturale. L'omessa previsione nel POS della contemporanea presenza a terra di un lavoratore nel caso di utilizzo della piattaforma, come previsto dal Manuale d'uso, non costituiva una regola cautelare violata, poiché nel citato Manuale è espresso il divieto di operare in prossimità di linee elettriche aeree ad alta tensione e, comunque, si prescrive la distanza minima di sicurezza di metri 5 dai cavi, ma non prevede alcuna cautela aggiuntiva costituita dalla presenza di un "osservatore" a terra: la medesima prescrizione era altresì visibile nelle targhe di istruzioni poste all'interno del cestello e sul braccio operatore, come da Manuale. Ancora, la sentenza non ha spiegato quale comportamento alternativo lecito sarebbe stato atto a scongiurare l'occorso, sia pure nel termine predittivo di tale verifica: afferma la Corte d'Appello la sussistenza di un difetto di c.d. "organizzazione primaria" a cagione della carenza di specifica previsione all'interno del POS, tanto che la linea elettrica non fu mai disattivata né fu in qualche modo segnalata in cantiere la distanza di rispetto da essa, da osservarsi dagli operatori durante i lavori, ma non ha chiarito l'efficienza causale impeditiva di un POS maggiormente dettagliato e/o di una correlata istruzione del dipendente quanto alla concretizzazione in evento del rischio di elettrocuzione.
3.3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in punto di esclusione di un concorso di colpa del lavoratore, che tenne un comportamento oggettivamente imprudente.
3.4. La difesa del V.G. ha depositato motivi nuovi con i quali evidenzia due profili di censura: il primo attiene alla sua posizione di garanzia, ritenuta dai giudici di merito esclusivamente in considerazione del ruolo ricoperto nella Pregeco Prefabbricati S.p.a., senza tenere conto che committente e dunque responsabile dei lavori era la Sestocom s.r.l.; il secondo evidenzia che le deficienze organizzative ritenute in sentenza non trovavano corrispondenza nella rubrica dell'imputazione, e vi era stata quindi violazione dell'art.521 c.p.p.
4. Ha proposto autonomo ricorso G.M., tramite il difensore di fiducia, per due motivi.
4.1. Con il primo, analogo al primo motivo dei coimputati, deduce vizio della motivazione in relazione alla esclusione di un comportamento abnorme o esorbitante del lavoratore, e richiama giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, con la quale è stato recentemente stigmatizzato il passaggio da un modello "iperprotettivo" del lavoratore ad un modello "collaborativo" in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori medesimi.
4.2. La seconda censura attiene invece alla dosimetria della pena, determinata senza il rispetto dei parametri dell'art.133 c.p.

 

 

 

Diritto

 


1. Osserva preliminarmente il Collegio che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di S.F., deceduto nelle more del giudizio, come attestato dal certificato prodotto dal difensore alla odierna udienza.
2. I ricorsi di V.G. e di G.M. non sono fondati.
3. I primi due motivi del ricorso di V.G. possono essere analizzati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra loro.
Sul tema della "abnormità" o "esorbitanza" della condotta del lavoratore, questa Corte Suprema si è già ripetutamente pronunciata, statuendo nel senso che il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente ed in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - ovvero rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez.4, n.7188 del 10/1/2018, Rv.272222). E' stato ulteriormente precisato che perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario che sia, oltre che imprevedibile, tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governato dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez.4, n.15124 del 13/12/2016, Rv.269603).
La Corte di Firenze, nell'escludere un tale comportamento da parte del D.E., ha fatto buon governo dei richiamati principi di diritto, laddove ha affermato che l'operaio aveva posto in essere una condotta non estranea alle sue mansioni, che non gli era stata vietata né dal datore di lavoro né dal suo superiore T,, ed era anzi del tutto prevedibile. Infatti, in base alla istruttoria espletata - di cui la sentenza impugnata riferisce dettagliatamente, con richiamo espresso alle deposizioni testimoniali - era emerso che il giorno dell'infortunio pioveva e dunque non potevano essere finite le stuccature esterne, che dovevano essere ultimate già il giorno precedente. Il fatto che il D.E., abituato ed abilitato dal suo datore di lavoro ad usare la piattaforma elevabile, fosse salito con la stessa lungo la parete dell'edificio ove avrebbe dovuto completare il lavoro, non configurava pertanto alcuna anomalia o imprevedibilità, tanto più che nessuno aveva mai istruito l'operaio in ordine alla pericolosità dell'utilizzo della piattaforma elevabile in prossimità di una linea dell'alta tensione, non disattivata, e, soprattutto, nessuno aveva mai predisposto cautele per evitare un eccessivo avvicinamento, né aveva mai fornito informazioni specifiche in ordine alla possibilità di venire folgorati anche senza toccare direttamente la linea elettrica ed alle condizioni nelle quali un tale pericolo si aggravava (per la umidità dell'aria o per la presenza di strumenti conduttori come l'ombrello). Il D.E. dunque - ha osservato correttamente la Corte territoriale - non aveva tenuto una condotta "esorbitante" o imprevedibilmente illogica, poiché certamente non aveva toccato, neppure con l'ombrello, la linea elettrica, trovandosi distante da essa al momento dell'evento circa due metri e mezzo, ma non era in grado di percepire, per non averne ricevuto alcuna informazione, il pericolo dell'eventuale creazione di un "arco voltaico", fenomeno che non rientrava certamente nelle normali conoscenze ed esperienze, tanto da non necessitare in proposito alcuna formazione o informazione. Ha ben rimarcato ancora la Corte di merito che anche la presenza di leve di comando non riconoscibili sul carrello elevatore, ulteriore profilo di colpa ascrivibile al datore di lavoro, poteva aver determinato un inavvertito avvicinamento eccessivo alla linea dovuto all'azionamento di una leva sbagliata.
Con ineccepibile ragionamento controfattuale, la Corte ha quindi ritenuto che la previsione e valutazione - nel POS e nel PSC - del rischio di folgorazione in un cantiere ove era presente una linea elettrica a 15.000 volt e dove si eseguivano lavorazioni in quota, nonché la specifica formazione dei lavoratori circa i rischi di folgorazione e le misure precauzionali da adottare, avrebbero evitato comportamenti improvvidi da parte dei lavoratori medesimi, ed in particolare del D.E., il quale, pur nella consapevolezza della presenza di detta linea attiva e della sua intuitiva pericolosità, non era stato posto in grado di individuare quali fossero le condizioni per lavorare in sicurezza. In particolare, non poteva certo dirsi che l'imputato avesse ottemperato all'obbligo di informazione per il sol fatto che il POS prevedeva il "rischio di elettrocuzione" e rimandava alla lettura del manuale d'uso della piattaforma, ove era indicata la distanza di sicurezza di almeno cinque metri da eventuali cavi elettrici. Sul punto la Corte distrettuale ha opportunamente evidenziato che un lavoratore non formato, tanto più se straniero, non era usuale che leggesse il POS e neppure sarebbe stato in grado di comprendere il significato del termine "elettrocuzione"; inoltre la cautela descritta nel POS era oltremodo generica, né assolveva allo scopo di rendere edotto il lavoratore, non formato dei rischi, il fatto che nelle note generali di utilizzo della piattaforma aerea fosse disposto di attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel libretto d'uso, poiché ad un lavoratore non formato sui rischi inerenti alle mansioni svolte, e privo di competenze tecniche e linguistiche, non poteva richiedersi di leggere autonomamente il piano di sicurezza e neppure il manuale d'uso del macchinario che impiega.
La Corte di Appello si è soffermata anche sulla rilevanza causale, rispetto all'evento mortale, della omessa previsione, nel piano di sicurezza, della contemporanea presenza di un lavoratore a terra in caso di utilizzo di una piattaforma elevabile, così come invece indicato nel manuale d'uso della stessa, ed ha ritenuto che, se il D.E. fosse stato reso edotto della necessità di tale cautela, non sarebbe salito da solo e comunque sarebbe stato allertato dal collega che lo indirizzava e lo coadiuvava nella manovra, dell'eccessivo avvicinamento al cavo, di cui non aveva la visuale completa.
Conclusivamente, contrariamente a quanto lamenta il ricorrente, deve ribadirsi che l'agire del lavoratore non si era posto al di fuori dell'ambito lavorativo assegnatogli dal datore di lavoro, ma anzi aveva costituito l'esplicazione di un'operazione propria delle sue mansioni, e che inoltre, non avendo il datore di lavoro predisposto opportune ed adeguate misure di prevenzione e convenientemente formato il lavoratore al rispetto delle previste procedure di sicurezza per lavorazioni da eseguire in prossimità della linea elettrica di alta tensione, la condotta pericolosa del lavoratore non poteva porsi come straordinaria e consapevole violazione di quelle disposizioni, del tutto mancanti, e dunque non poteva mai essere considerata causa da sola idonea ad aver determinato l'evento, indipendentemente dalle accertate omissioni del V.G..
Tali considerazioni conducono al rigetto dei primi due motivi di ricorso.
3. Anche il terzo motivo non ha pregio, avendo la Corte di Firenze rimarcato, con ragionamento immune da censure, che l'oggettiva imprudenza del lavoratore era una diretta conseguenza di una mancanza di previsione e valutazione del rischio nonché della mancanza di una formazione ed istruzione specifica dei dipendenti da parte del datore di lavoro: in tale contesto il comportamento del D.E. non solo non era imprevedibile - come già detto - ma neppure rimproverabile a titolo di concorso di colpa, non essendo egli in grado di valutare i rischi della lavorazione che stava eseguendo e dunque di percepire la pericolosità del suo comportamento.
Sul punto, va affermato che in tema di infortuni sul lavoro non è configurabile il concorso di colpa del lavoratore allorquando siano totalmente carenti le disposizioni di sicurezza che il datore di lavoro era tenuto, per preciso obbligo di legge, ad impartire.
Di qui il rigetto del terzo motivo.
4. Sono invece inammissibili i motivi nuovi, contenuti nella memoria difensiva pervenuta il 9 maggio 2018, in quanto non hanno ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata già investiti dall'atto di impugnazione (Sez.2, n. 17693 del 17/1/2018, Rv.272821; Sez.2, n.53630 del 17/11/2016, Rv.268980).
Nella specie, come già detto in sede di esposizione del fatto, il V.G. contesta la ritenuta sua posizione di garanzia, deducendo di non essere il datore di lavoro del D.E., ed eccepisce violazione dell'art.521 c.p.p. per mancata correlazione tra imputazione contestata e condanna pronunciata.
Si tratta, all'evidenza, di doglianze che esulano totalmente dagli originari motivi di ricorso.
5. Infondato il ricorso di G.M..
In ordine al primo motivo, con il quale si censura l'impugnata sentenza per aver escluso un comportamento abnorme del lavoratore, non può che farsi richiamo a quanto già considerato nell'esame di analogo motivo del ricorso V.G..
In particolare, è immune da censure l'argomentazione sviluppata dalla Corte di Firenze nell'esaminare la posizione del G.M., chiamato a rispondere dell'evento quale coordinatore in fase di esecuzione e progettazione dei lavori.
Del tutto correttamente, infatti, nell'impugnata sentenza è stato ritenuto che alle condotte colpose del datore di lavoro, cui spettava di redigere un POS esaustivo e di formare i dipendenti, si aggiungeva quella del titolare di altra autonoma posizione di garanzia, cioè del professionista incaricato dalla committenza del coordinamento ai fini di sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, in quanto egli aveva omesso di aggiornare il PSC e di evidenziare alla committenza le lacune del POS della subappaltatrice e la mancanza di formazione dei dipendenti di quest'ultima.
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ex art.92 D.Lgs.9 aprile 2008, n.81, è infatti titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione del lavoro, svolge compiti di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica della idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento (PSC); c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni fino agli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate (Sez.4, n. 45862 del 14/9/2017, Rv.271026; Sez.4, n.27165 del 24/5/2016, Rv.267735).
A questi compiti - come puntualmente contestato nel capo di imputazione - il G.M. non ha adempiuto e dunque la decisione adottata dalla Corte territoriale nei suoi confronti è immune da censure.
6. Per tali considerazioni i ricorsi di V.G. e G.M. vanno rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di S.F. per essere il reato estinto per morte dell'imputato.
Rigetta i ricorsi di V.G. e G.M. che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 5 giugno 2018