Cassazione Penale, Sez. Fer., 15 novembre 2018, n. 51520 - Infortunio durante i lavori di intonacatura. Lavori in quota, pos e designazione di un coordinatore. Lacune motivazionali che rendono necessario l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata


Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 23/08/2018

 

 

 

Fatto

 


1. - Con sentenza del 16 aprile 2018, la Corte d'appello di Milano ha - per quanto qui rileva - confermato la sentenza del Tribunale di Como del 6 ottobre 2015, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui agli artt. 590, primo, secondo e terzo comma, in relazione all'art. 583, primo comma, n. 1), cod. pen., per avere colposamente, quale consigliere di amministrazione delegato in materia antinfortunistica di una società, cagionato lesioni personali consistite in una frattura a un lavoratore incaricato di eseguire l'intonacatura delle pareti esterne di una cabina, nel corso della realizzazione di opere di recinzione.
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.
2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione degli artt. 597 e 648 cod. proc. pen. La difesa premette che il capo di imputazione individuava quattro violazioni della normativa antinfortunistica alla base della contestata condotta colposa: 1) avere omesso di redigere il piano operativo di sicurezza (art. 96, comma 1, lettera g, del d.lgs. n. 81 del 2008); 2) non avere provveduto a designare il coordinatore in fase di progettazione e il coordinatore in fase di esecuzione (art. 90, commi 3 e 4, dello stesso d.lgs.); 3) non avere munito di normale parapetto e tavola fermapiede o comunque non avere convenientemente sbarrato le aperture prospicienti il vuoto aventi una profondità maggiore di 50 cm (art. 146, comma 3, dello stesso d.lgs.); 4) non avere provveduto ad adottare, durante l'esecuzione di lavori, adeguate opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta dall'alto (art. 122 dello stesso d.lgs.). La stessa difesa osserva che Tribunale aveva affermato che le norme di cui ai punti 3) e 4) non potevano trovare applicazione nel caso di specie; a ciò conseguirebbe che, non essendo intervenuta impugnazione del pubblico ministero, la sentenza sarebbe passata in giudicato sul punto. La Corte d'appello, invece, aveva condannato l'imputato esclusivamente per le violazioni di cui ai n. 3) e 4), esplicitamente escludendo la responsabilità in relazione alle violazioni dei numeri 1) e 2), in quanto riferite a normative non applicabili al caso di specie. Così argomentando, la Corte distrettuale avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato il principio di intangibilità del giudicato.
2.2. - Si deduce, in secondo luogo, la mancanza di motivazione in merito all'applicabilità dell'alt. 146, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2008 e dell'art. 122 dello stesso d.lgs. La prima delle due disposizioni sarebbe riferibile alle sole opere di costruzione e non anche alle attività di manutenzione, che erano quelle alle quali il lavoratore infortunato era addetto, secondo quanto emerso dalla prova testimoniale. Quanto alla seconda, la stessa si applicherebbe solo ai lavori che espongono il lavoratore a un rischio di caduta da altezza superiore a 2 m, mentre nel caso di specie dall'istruttoria sarebbe emerso che il lavoratore era caduto da altezza inferiore.
2.3. - Si lamentano, poi, vizi della motivazione in relazione al ritenuto nesso di causalità tra le condotte omissive il verificarsi dell'evento e si richiamano, sul punto, passaggi delle testimonianze relativamente al modello organizzativo adottato dalla società per la prevenzione antinfortunistica, evidenziando l'esistenza di una rete di responsabili e preposti.
2.4. - Si censura, inoltre, la violazione dell'art. 59, secondo comma, cod. pen., sul rilievo che le lesioni avevano una prognosi iniziale di 37 giorni e che il protrarsi della malattia per complessivi 88 giorni era stato dovuto a una maldestra ingessatura, che aveva reso necessario un secondo intervento da parte dei sanitari; ed era stato proprio tale errore a comportare la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 583, primo comma, n. 1), cod. pen.; circostanza non prevista ne voluta dalla gente.
2.5. - Infine, si lamenta la mancanza di motivazioni relazione l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen., per la mancata considerazione dell'oggettiva tenuità del fatto.
 

 

Diritto

 


3. - I primi due motivi di ricorso sono fondati, nei limiti di cui motivazione, con conseguente assorbimento degli altri.
Dalla sentenza di primo grado emerge che Tribunale ha affermato che le norme cautelari di cui ai punti 3) e 4) (sub 2.1.) non possono trovare applicazione nel caso di specie, rilevando che l'art. 146, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2008 è riferibile alle sole opere di costruzione e non anche alle attività di manutenzione, che erano quelle alle quali il lavoratore infortunato era addetto, secondo quanto emerso dalla prova testimoniale. Quanto all'art. 122 dello stesso d.lgs., questo si applica solo ai lavori che espongono il lavoratore a un rischio di caduta da altezza superiore a 2 m, mentre nel caso di specie dall'istruttoria sarebbe emerso che il lavoratore era caduto da altezza inferiore. Il Tribunale ha invece ritenuto sussistenti le violazioni degli artt. 96, comma 1, lettera g), e 90, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 81 del 2008 riferite all'omessa redazione del piano operativo di sicurezza e all'omessa designazione del coordinatore in fase di progettazione e del coordinatore in fase di esecuzione.
La Corte d'appello ha radicalmente ribaltato tale prospettiva ricostruttiva, escludendo l'applicabilità di tali ultime due disposizioni, essendosi trattato, secondo la sua ricostruzione, di piccoli lavori di durata presunta non superiore a dieci giorni finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione di infrastrutture per servizi che non espongano lavoratori a rischi di cadute dall'alto dall'altezza superiore a 2 m.; mentre non vi sarebbe alcun obbligo incidente sul committente circa la redazione del piano operativo di sicurezza. La stessa Corte d'appello ha invece ritenuto, senza fornire alcuna argomentazione né in fatto né diritto pur contraddicendo quanto affermato dal Tribunale, che l'imputato abbia violato l'art. 146, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2008 l'art. 122 dello stesso d.lgs. E nel fare ciò ha contraddittoriamente richiamato i principi giurisprudenziali di legittimità relativi alla motivazione conforme e al richiamo per relatìonem della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello; principi evidentemente non applicabili nel caso di specie, in cui non vi è alcuna conformità motivazionale fra le sentenze dei due gradi di merito. Tali evidenti lacune motivazionali rendono necessario l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con conseguente assorbimento delle ulteriori censure proposte dal ricorrente; la diversa sezione della Corte d'appello investita del rinvio dovrà procedere a nuovo giudizio fornendo adeguata risposta alle censure dell'appellante.
Non è invece configurabile nel caso di specie la prospettata violazione la violazione degli artt. 597 e 648 cod. proc. pen. Deve infatti richiamarsi il principio secondo cui il divieto di reformatio in peius riguarda esclusivamente il dispositivo della sentenza ed il suo concreto contenuto afflittivo, ma non anche la motivazione, che, pertanto, anche nel caso di gravame del solo imputato, può contenere una valutazione diversa, in termini di gravità, della violazione commessa rispetto alla sentenza di primo grado, lasciando inalterato il dispositivo (Sez. 3, n. 3070 del 08/09/2016, dep. 2017, Rv. 268893; Sez. 4, n. 3447 del 03/10/2007 dep. 2008, Rv. 238738). E tale principio estende la sua applicazione anche al caso in cui il presupposto per la responsabilità penale per il reato colposo sia la violazione di norme cautelari, come quelle in materia di sicurezza sul lavoro. In altri termini, è consentito al giudice di appello mutare la valutazione della fattispecie concreta operata in primo grado al fine di valutare l'applicabilità alla stessa dell'una o dell'altra norma cautelare, perché tale valutazione inerisce alla motivazione circa la responsabilità penale.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 agosto 2018.