Cassazione Penale, Sez. 4, 27 settembre 2012, n. 37304 - Infortunio mortale e non consentito appalto dei lavori di demolizione delle scale



 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Mar - Consigliere

Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

2) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 4302/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, dei 29/11/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANINO ZECCA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Salzano il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno. Rigetta nel resto i ricorsi;

Udito per l'imputato ricorrente (Omissis) l'Avvocato (Omissis) il quale, riportandosi ai motivi di ricorso conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

Udito altresì per lo stesso imputato ricorrente l'Avvocato (Omissis) che chiede l'accoglimento del ricorso.

 

Fatto

 

La Corte di Appello di Napoli ha confermato le statuizioni della sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli relativamente agli imputati (Omissis) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione e inibizione dell'ingresso negli appartamenti del complesso (Omissis), e (Omissis), quale legale rappresentante di (Omissis) srl., ritenuti a diverso titolo responsabili della morte di (Omissis) che eseguiva, quale lavoratore subordinato della ditta (Omissis) che aveva acquisito un non consentito appalto dei lavori di demolizione delle scale di accesso alle (Omissis), lavori appunto di demolizione di strutture in ferro ad una altezza di circa 23 metri senza presidio di alcun ponteggio sottostante e in presenza di gravi fatti corrosivi della struttura oggetto di intervento.

A (Omissis) era stato addebitato (salva la finale statuizione di non doversi procedere per estinzione da intervenuta prescrizione quanto ai singoli reati contravvenzionali) di aver subappaltato i lavori di demolizione delle scale di una struttura delle (Omissis) affidati alla ditta (Omissis) senza alcuna comunicazione o autorizzazione da parte del committente e senza avere disposto alcuna misura di coordinamento o di attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi connessi alla attività (sub)appaltata. Al (Omissis) era stato addebitato ancora di non avere integrato il piano operativo di sicurezza con alcuna misura atta a prevenire le cadute dall'alto dei lavoratori e di non avere adottato neppure le misure prescritte dal piano di sicurezza e di coordinamento consegnatogli dal committente, consentendo che il lavoratore che poi era venuto a morte, lavorasse senza cintura di sicurezza ancorata a struttura fissa e su una scala a sua volta durante la lavorazione non imbracata nè fissata in sicurezza a struttura fissa e resistente. Il giudice del primo grado aveva irrogato la pena di anni uno e mesi sei di reclusione per ciascun imputato.

(Omissis) e (Omissis) hanno proposto ricorso per cassazione per ottenere l'annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

(Omissis), coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione e inibizione dell'ingresso negli appartamenti del complesso (Omissis) denunzia:

1) nullità della sentenza per erronea applicazione di legge extrapenale con riferimento al Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5 (oggi sostituito dall'analogo Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 92 lettera a) per avere attribuito al coordinatore per progettazione compiti di garanzia che non gravano su di lui, così violando il principio di personalità della responsabilità penale. In tesi il coordinatore sarebbe esente da obbligazioni di controllo della effettiva attuazione delle misure adottate entro un sistema complessivo di sussidiarietà verticale (a scendere) delle responsabilità e non a caso, sottolinea il ricorrente, il PG di udienza avrebbe concluso per l'assoluzione del (Omissis);

2) nullità della sentenza per assoluta mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta irrilevanza della circostanza della mancata conoscenza da parte del (Omissis), del concesso subappalto, sicchè il (Omissis) non aveva potuto esercitare nessun potere nei confronti di dipendenti di ditte diverse dalla (Omissis) e delle quali egli ignorava perfino la immissione in appalto;

3) nullità della motivazione per omessa o contraddittoria motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e in ordine alla quantificazione della pena e per omessa valutazione dell'avvenuto risarcimento (Omissis), legale rappresentante di (Omissis) srl., denunzia:

1) violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), per essersi la sentenza di appello acriticamente appiattita sulle tesi sviluppate nella motivazione di primo grado, violando l'articolo 192 c.p.p., comma 2, e le regole stesse della logica, senza considerare che il solo uso della cintura di sicurezza ad opera del lavoratore, avrebbe scongiurato l'evento mortale e che la esclusiva potestà di organizzazione e controllo della ditta (Omissis) evidenziava come i giudici di merito avessero violato il principio di personalità della responsabilità penale per aver chiamato esso ricorrente a rispondere per l'omesso controllo e per le omesse prescrizioni che tutte onerano il coordinatore e la sua posizione di garanzia.

All'udienza pubblica del 22 Novembre 2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

 

Diritto

 

Questa Corte rileva che la sentenza impugnata ha dato piena e corretta applicazione del principio di personalità della responsabilità penale, con riguardo alla posizione di garanzia propria di ciascuno dei due ricorrenti e alla inosservanza che ciascuno ha realizzato dei precetti relativi alla tutela della salute dei lavoratori su ciascuno distintamente gravante secondo il riparto delle responsabilità di garanzia contenuto nella legislazione applicabile. In particolare la sentenza ha accertato con pienezza di analisi e proprietà di vaglio critico la totale omissione della applicazione della normativa relativa ai lavori in altezza e, ancora prima la condizione di degrado delle strutture delle scale in ferro, al taglio delle quali doveva provvedere il lavoratore (Omissis), degrado innegabilmente manifesto a tutti gli imputati. La motivazione ha dato, nel compendio motivazionale dei due gradi di merito, conto della irragionevolezza di una organizzazione del lavoro che richiedeva al lavoratore di procedere ai tagli delle scale interpiano, senza essere in alcun modo affidato a strutture di sostegno e ritenuta, indipendenti dalla scala da tagliare e dalle strutture dei livelli superiore e inferiore ai quali l'ancoraggio (comunque precario e senza funzione di stabilizzazione dei movimenti del corpo tagliato) della scala in corso di taglio produceva torsioni, deformazioni e cedimenti, certamente suscettibili di provocare la precipitazione del lavoratore privo di una sua base di appoggio stabile e indipendente. L'analisi in fatto è convalidata ex post dal verificarsi dell'evento luttuoso in piena coerenza con la prognosi logica operata ex ante. Il lavoratore infortunato fu poi impiegato nell'appalto della società rappresentata dal (Omissis) in forza di un subappalto non consentito, secondo quanto ancora annotato dalla sentenza impugnata in funzione dell'accertamento di una situazione di ampia inosservanza delle obbligazioni di sicurezza che tutelano la salute dei lavoratori. Rammentato che le colpe contestate e accertate sono sia generiche che specifiche, si deve rilevare che la protestata impossibilità di predisporre strutture adeguate di sicurezza, impossibilità motivata con la pur contrattata ristrettezza dei tempi di esecuzione dell'appalto (e del subappalto) non è impossibilità, ma solo difficoltà tecnica che non poteva essere superata con la esposizione a rischio certo dei lavoratori addetti, e dunque il relativo profilo di censura deve essere) rigettato per la sua totale infondatezza.

A considerare i soggetti onerati da obbligazioni di garanzia nel quadro così accertato dalla sentenza impugnata, è evidente che bene il datore di lavoro committente del subappalto è chiamato a rispondere per il generalissimo principio secondo il quale possono essere subappaltati (ove consentito sui diversi piani di diritto) i lavori, ma non può essere subappaltata la responsabilità penale (Cass. Pen. Sez. 4 30/9/2008 n. 42131). A carico del (Omissis) ricorrente è stato accertato che egli non fornì al subappaltatore le informazioni necessarie sui rischi specifici e sulle misure correlate, non cooperò nella adozione di misure antinfortunistiche, neppure secondo le prescrizioni minime previste dalla convenzione negoziale con l'ente primo appaltante (Cass. Pen. Sez. 4 6/12/2007 n. 7714), non adottò alcuna direttiva a fronte di una situazione di rischio evidentissima e colpevolmente ignorata. Tutti questi addebiti riguardavano condotte e omissioni poste in essere o esigibili dalla persona del datore di lavoro, senza scudo di deleghe di sorta.

Le censure sviluppate sotto il profilo della causalità e sotto il profilo della colpa con riguardo alla mancata analisi della condotta imprudente o abnorme del lavoratore per mancato uso della cintura di sicurezza sono censure infondate per la ragione che esse non individuano alcuna mancanza decisiva della motivazione censurata che ha trattato il più radicale problema di una organizzazione insensata del lavoro che non prevedeva alcun ancoraggio certo per le cinture nè alcuna struttura di stabilizzazione della posizione di lavoro e di difesa dalle precipitazioni. Nella situazione accertata dalla sentenza indossare una cintura di sicurezza non aveva alcuna idoneità preventiva e meno che mai salvifica. Una cintura non assicurata a resistente e adeguato ancoraggio fisso, indipendente dalle parti a rischio di caduta secondo ragione è stato ritenuta dalla sentenza impugnata presidio solo apparente e del tutto inutile. Infine la irregolarità dell'appalto e più decisivamente la conclamata effettuazione di diversi sopralluoghi della ditta (Omissis) (secondo appaltatore) in concorso con la ditta (Omissis) prima appaltatrice e con il coordinatore di sicurezza (ricorso (Omissis) pg. 3) rendono evidente che le modalità di svolgimento del lavoro di demolizione scale non furono definite esclusivamente dalla ditta (Omissis) ma furono il frutto di una scelta di impresa propria anche del (Omissis) e di una consapevole presa di conoscenza della realtà di cantiere e della realtà della organizzazione del lavoro anche per il coordinatore di sicurezza che a quei sopralluoghi congiunti partecipava non per caso. Tutte le condotte e le omissioni accertate certamente individuano, secondo contestazione e dunque nel pieno rispetto del principio di correlazione di cui all'articolo 521 c.p.p., la violazione delle obbligazioni di garanzia per la tutela della salute dei lavoratori personalmente gravante sul datore di lavoro e non suscettibili di delega (Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articolo 5 in continuità regolativa con articolo 2.1.5 dell'allegato 18 al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 giusta Cass. Pen. Sez. 4 14/12/2010 n. 5005).

Anche il ricorso del coordinatore di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori è totalmente infondato e deve essere rigettato.

Valgono anzitutto anche per il ricorso del (Omissis) tutte le osservazioni sopra svolte in punto di accertamenti operati dalla sentenza impugnata con riguardo alla realtà di cantiere e alla organizzazione del lavoro dalla quale scaturì l'infortunio mortale, al contesto di inosservanza generale, e di tutta evidenza, delle norme dettate a garanzia della tutela dei lavoratori impiegati in lavori in altezza, al contesto di assenza di coordinamento tra appaltatori, allo svolgimento dei lavori su strutture metalliche corrose e instabili secondo evidenza non cancellabile.

In ordine allo specifico punto delle obbligazioni che gravano sul coordinatore per l'esecuzione dei lavori a fronte di sue dirette responsabilità per sue obbligazioni di garanzia, la sentenza impugnata ha applicato correttamente i principi costantemente affermati da questa Corte (Cass. Pen. Sez. 4 14/12/2010 n. 5005) secondo la quale il coordinatore dei lavori, (figura introdotta del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articolo 5 non solamente vigente all'epoca dell'infortunio ma applicabile ancora oggi nel testo novellato, per causa della sua continuità regolativa con Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81), è responsabile delle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi legati alla sua posizione di garanzia (Cass. Pen. Sez. 4 3/4/2003 n. 24010). Deve essere rimarcato ancora, che sul coordinatore per l'esecuzione dei lavori gravano ancora oggi non solo obblighi di verificare l'applicazione delle disposizioni impartite dagli appaltatori ma anche l'obbligo di assicurare quella applicazione (Cass. Pen. Sez. 4 25/10/2006 n. 2604) in una all'obbligo di vigilare sulla scrupolosa applicazione delle procedura di lavoro a garanzia della incolumità dei lavoratori (Cass. Pen. Sez. 4 4/6/2008 n. 27442). Al detto coordinatore sono riconosciuti dalla normativa anche poteri a contenuto impeditivo verso situazioni di grave pericolo (Cass. Pen. Sez. 4 13/3/2008 n. 17502) sicchè correttamente la sentenza impugnata ha messo in rilievo la accertata condizione di evidente degrado strutturale delle scale in ferro sulle quali operava l'infortunato e la evidente irragionevolezza della organizzazione di quello specifico lavoro con ciò individuando puntualmente un profilo irricusabile di personale responsabilità del ricorrente (Omissis).

Anche il secondo motivo di censura è da rigettare, perchè la sentenza impugnata non ha addebitato al Coordinatore un difetto di conoscenza documentale della esistenza di subappalti, ma ha individuato una colpa del (Omissis) nella mancata rilevazione della visibile realtà di cantiere, nella volutamente ignorata condizione di pericolosità delle strutture metalliche (la sentenza menziona la evidenza fotografica del degrado strutturale) su cui i lavoratori erano stati inviati a operare in condizioni di critica instabilità, nella mancata rilevazione della contrarietà della procedura urgente di lavoro ad ogni cautela per la salute e l'incolumità dei lavoratori.

Anche il terzo motivo di ricorso del (Omissis) deve essere rigettato perchè il diniego delle attenuanti generiche è espressamente e logicamente motivato sicchè non è censurabile in sede di legittimità il corretto esercizio di un potere proprio del giudice di merito. Il risarcimento del danno alle parti offese operato da (Omissis) non poteva avere considerazione per la ragione che esso era intervenuto dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado (Cass. Pen Sez. 4 17/12/2009 n. 1528; Cass. Pen Sez. 5 9/7/2009 n. 41765).

I ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.