Cassazione Penale, Sez. 4, 16 maggio 2013, n. 21059 - Responsabilità del committente e del coordinatore per la sicurezza dei lavori



 




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHI Luisa - Presidente -
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvator - Consigliere -
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Mar - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza

 


sul ricorso proposto da:
C.V. N. IL (OMISSIS);
F.A. N. IL (OMISSIS);
D.N. N. IL (OMISSIS);
D.M. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3211/2010 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 29/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udita per la parte civile, l'avv. Volpe A.A., del foro di Pescara, che si è riportato alle conclusioni scritte depositate.
Uditi i difensori avv. Fanì D., per C., avv. Borgia C., per F., Avv. Silvestri P., per D.N. e D.M., tutti del foro di Pescara, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.





Fatto

 


1. - Con sentenza resa in data 3.12.2008, il tribunale di Pescara, sezione distaccata di Penne, ha condannato C.V., F. A., D.M. e D.N., alla pena di due mesi di reclusione ciascuno, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita (liquidando una provvisionale in favore della stessa), in relazione al reato di lesioni colpose commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di Fa.Gi., in (OMISSIS).

Con sentenza in data 29.3.2012, la corte d'appello de L'Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, disposta la sostituzione della pena detentiva inflitta a carico di C.V. con quella pecuniaria pari ad Euro 2.280,00, e ridotta la provvisionale in favore della parte civile all'importo di Euro 50.000,00, ha confermato nel resto la sentenza di prime cure, con la condanna degli imputati, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile.

In particolare, agli imputati, nelle rispettive qualità (il C., quale amministratore unico della ditta La Fenice s.a.s., committente dei lavori di ristrutturazione del capannone destinato all'attività commerciale della propria società; il F., quale responsabile dei lavori e coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione ed esecuzione dei suddetti lavori; D.M. e D.N., quali amministratori della società Diodato s.r.l. - nonchè D.N. quale direttore tecnico della predetta società -, appaltatrice dei suddetti lavori), è stata contestata la violazione dei tradizionali parametri della colpa generica, oltre alle norme cautelari d'indole specifica espressamente richiamate nei capi d'accusa, per avere (ciascuno con riguardo alla propria posizione): consentito le lavorazioni nell'ambito del cantiere relativo alla ristrutturazione del capannone sopra indicato, in prossimità della linea elettrica aerea esistente in loco a distanza minore di cinque metri dalla costruzione e dai ponteggi; omesso di richiedere lo spostamento del traliccio della linea elettrica non sospendendo medio tempore le lavorazioni fino alla valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori del cantiere; omesso di analizzare, d'individuare e valutare, nella redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) il rischio rappresentato dalla ridetta linea elettrica, non verificando i piani operativi di sicurezza (POS) delle ditte impegnate all'interno del cantiere, anche nel corso dell'evoluzione dei lavori; omesso di adottare tutti provvedimenti necessari e garantire l'incolumità dei lavoratori e, in particolare, di mantenere una distanza minima di cinque metri dall'elettrodotto dell'Enel esistente nel cantiere; in tal modo cagionando a Fa.Gi. (titolare della ditta individuale subappaltatrice, dalla Diodato s.r.l., dei lavori di impermeabilizzazione del capannone) le lesioni allo stesso derivate per effetto dell'avvenuto contatto tra la ridetta linea elettrica ad alta tensione (20.000 volt) e il "trabattello" esistente in cantiere che, nell'occasione dell'infortunio, lo stesso Fa. stava spostando su richiesta di D.M..

Avverso la sentenza d'appello, a mezzo dei propri difensori, hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati.

2.1.1. - C.V. impugna la sentenza d'appello sulla base di due motivi di ricorso.

Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge in relazione all'art. 2, comma 1, lett. c), e del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6, commi 1 e 2, nonchè vizio di motivazione.

In particolare, si duole il ricorrente che la corte territoriale non abbia riconosciuto l'effettiva attribuzione, da parte dell'imputato nei confronti di F.A., della qualità di responsabile dei lavori, per la cui attribuzione non è richiesta alcuna formale ed esplicita investitura, essendo sufficiente il conferimento di un incarico attinente la progettazione, l'esecuzione e il controllo dell'attuazione dell'opera.

Nel caso di specie, all'ingegner F. erano stati affidati tutti gli incarichi riferibili a tutte le fasi di realizzazione dell'opera, con la conseguente conferma dell'esonero del ricorrente da ogni possibile responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6, comma 1.

Ciò premesso, del tutto erroneamente la sentenza gravata ha affermato la concorrente responsabilità del committente con il direttore dei lavori nominato, atteso che il ricorrente, nella propria qualità di committente, aveva attribuito al F. l'incarico di responsabile dei lavori, oltre quella di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: qualità, essa stessa, idonea a escludere ogni residua responsabilità del ricorrente in relazione alla violazione delle prescrizioni riguardanti la sicurezza dei lavoratori.

2.1.2. - Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 164 del 1956, art. 11 e in relazione agli artt. 40 e 41 c.p., nonchè vizio di motivazione.

Sul punto, il ricorrente si duole che la corte territoriale abbia erroneamente interpretato l'art. 11 cit. perchè quest'ultimo non pone il divieto assoluto di eseguire lavori a meno di cinque metri dalle linee elettriche aeree, bensì stabilisce che tali lavori non possono essere eseguiti a meno che, previa segnalazione all'esercente le linee elettriche, chi dirige i lavori non provveda all'adozione delle adeguate protezioni atte a evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.

Nella specie, il compito di provvedere all'adozione delle protezioni in esame dai conduttori elettrici gravava sulla direzione dei lavori, come previsto dalla stessa norma; nè, al riguardo, assume alcun rilievo la circostanza che il committente avesse sottoscritto la richiesta di spostamento di detti conduttori, attesa la specifica finalità di tale richiesta, destinata, non già a permettere l'esecuzione dei lavori de quibus, bensì a ottenere lo spostamento della linea elettrica rispetto all'ubicazione della nuova costruzione.

In particolare, tra la realizzazione del capannone a distanza di meno di cinque metri dalle linee etettriche aeree e l'infortunio subito dalla persona offesa non ricorreva alcun rapporto causale, atteso che, al momento dell'infortunio, la realizzazione del capannone nella dimensione e altezza finale, era già stata ultimata.

Deve pertanto ritenersi che il predetto infortunio si sarebbe in ogni caso verificato, indipendentemente dalla distanza del capannone dai conduttori elettrici, qualora il "trabattello" fosse stato comunque avvicinato ai predetti conduttori, come avvenuto in occasione del sinistro.

In ogni caso, ai fini della verificazione dell'evento infortunistico, qualunque possibile incidenza causale del comportamento del committente doveva ritenersi interrotta dalla condotta nell'occasione tenuta da D.M. che, in qualità di titolare dell'impresa appaltatrice, costituiva il primo destinatario delle prescrizioni antinfortunistiche connesse al rischio de qua; nè potendo ascriversi al C. alcun obbligo d'interdizione dell'accesso dell'appaltatore al cantiere, costituendo tale accesso un suo preciso diritto, sotto altro profilo costituendo, il ridetto comportamento dell'appaltatore, un dato del tutto imprevedibile ex ante dal committente, avuto riguardo alle qualità professionali del D..

2.2.1. - F.A. impugna la sentenza d'appello sulla base di due motivi di ricorso.

Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge in relazione agli artt. 40 e 42 c.p., artt. 192 e 546 c.p.p., nonchè vizio di motivazione.

In particolare, il ricorrente si duole che la corte territoriale abbia attribuito al F. la qualità di responsabile dei lavori, senza che vi fosse alcun elemento istruttorio di riscontro che valesse a confermarlo, là dove, al contrario, la qualifica di direttore dei lavori era stata attribuita alla diversa persona del geometra F.N..

Sotto altro profilo, il ricorrente si duole che la corte territoriale abbia del tutto trascurato la circostanza che, a seguito della richiesta di variante al progetto iniziale da parte della committenza, in vista della prospettiva di elevare il manufatto sino all'altezza di 7 metri e 50 (ossia a una distanza inferiore ai 5 metri dai conduttori dell'alta tensione), il F. aveva disposto la sospensione dei lavori che, solo in forza di un'unilaterale decisione del committente, era stata violata, con la riapertura del cantiere, senza che tale circostanze fosse mai stata posta a conoscenza del F., con la conseguenza che tutti gli eventi successivi, ivi compreso l'infortunio oggetto dell'odierno esame, non potevano in alcun modo essere a conoscenza dell'imputato, di tal che in nessun modo il F. avrebbe mai potuto provvedere all'adeguamento del piano di sicurezza; adeguamento che, in ogni caso, non avrebbe impedito alla committenza di procedere all'esecuzione dei lavori nelle forme successivamente realizzate, nè al C. e, successivamente, al D. di sollecitare il coinvolgimento della persona offesa nel compimento del sopralluogo durante il quale ebbe a rimanere vittima del sinistro.

Nel caso di specie è, pertanto, del tutto evidente come mancasse in capo al ricorrente qualsiasi minima percezione della situazione pericolosa determinatasi, nonchè qualsivoglia coscienza e volontà a fondamento della condotta omissiva allo stesso contestata.

2.2.2. - Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge in relazione all'art. 538 c.p.p. e art. 185 c.p., nonchè vizio di motivazione.

In particolare, il ricorrente si duole che la corte d'appello, nonostante le nuove acquisizioni probatorie relative al danno in concreto subito dalla persona offesa, si sia limitata a una riduzione del solo 50% della provvisionale liquidata in favore della parte civile, senza indicazione di alcun elemento istruttorio di riscontro, nè alcuna idonea motivazione a fondamento.

2.3. - D.M. e D.N. impugnano la sentenza d'appello sulla base di un unico articolato motivo di ricorso, censurando la pronuncia della corte territoriale per vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alle norme richiamate nel capo d'imputazione.

In particolare, si dolgono i ricorrenti che la corte territoriale abbia trascurato la circostanza che l'infortunio occorso alla persona offesa era avvenuto in un periodo in cui le lavorazioni della società Diodato s.r.l. erano state interrotte nel cantiere de quo, avendo quest'ultima società completato le opere di scavo e le fondazioni di sua competenza, in attesa del montaggio del prefabbricato, che, viceversa, il committente aveva successivamente disposto prim'ancora di ottenere, dall'amministrazione comunale competente, l'assenso per la realizzazione della variante di progetto prospettata, comportante l'elevazione del fabbricato oltre i limiti di sicurezza rispetto alla distanza dal conduttore elettrico esistente in loco.

Sulla base di tali premesse, la corte avrebbe dovuto ricondurre, la violazione ch'ebbe a determinare l'evento dannoso a carico della persona offesa, alla vicinanza del prefabbricato alla linea elettrica: violazione nella specie realizzata dal committente e in nessun modo addebitabile agli odierni ricorrenti, poichè, nel giorno dell'infortunio, non era in atto alcuna lavorazione della società Diodato, e la presenza in loco del D. doveva ricondursi esclusivamente alla ridotta finalità di verificare lo stato dei luoghi allo scopo di programmare le successive lavorazioni.

Nè, sotto altro profilo, può ritenersi configurabile, a carico dei ricorrenti, la violazione del D.Lgs. n. 494 del 2006 (ndr 1996), artt. 5 e 6, posto che il piano di sicurezza e coordinamento non doveva essere predisposto dagli stessi (bensì dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori); gli stessi D., d'altro canto, avevano predisposto il piano operativo di sicurezza relativo alla loro impresa, che, del tutto correttamente, aveva analizzato e valutato lo specifico rischio del cantiere, riguardante la necessaria distanza di sicurezza da rispettare in relazione alla linea elettrica aerea esistente in loco;

piano nella specie non adeguabile, atteso che i lavori in prossimità di linee elettriche poste a distanza inferiore a 5 metri, non avrebbero comunque potuto essere eseguiti.

Nessun'altra violazione di legge poteva essere in ogni caso contestata ai ricorrenti, a fronte delle specifiche violazioni commesse dal committente e dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai quali solamente potevano essere addebitate le violazioni riguardanti la realizzazione di un fabbricato a una distanza illegale, rispetto all'ubicazione della linea elettrica aerea, e la conseguente mancata previsione di specifiche misure a tutela dei lavoratori.

Nessun comportamento diverso da quello effettivamente tenuto nella circostanza poteva pertanto considerarsi esigibile dai D., atteso che l'unica misura idonea a evitare l'accaduto doveva ritenersi l'eventuale emanazione, da parte del direttore dei lavori, di un ordine di immediata sospensione degli stessi; nè i D. sarebbero mai potuto venire a conoscenza della violazione realizzata dagli altri coimputati, se non all'esito del sopralluogo effettuato nel giorno dell'infortunio, specificamente destinato alla verifica dello stato dei luoghi e alla successiva programmazioni delle attività da svolgere.

2.4. - All'odierna udienza ha depositato memoria il difensore della parte civile.


Diritto


3.1. - Entrambi i motivi del ricorso proposto da C.V. (congiuntamente esaminabili, in ragione dell'intima connessione delle questioni dedotte) sono infondati.

Con riguardo al primo motivo, vale sottolineare come, in materia d'infortuni sul lavoro in un cantiere edile, il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza, ex D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6, atteso che l'effetto liberatorio si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo.

In particolare, l'effetto liberatorio dalle responsabilità che la legge impone al committente può ritenersi concretamente realizzato solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo.

Il legislatore, infatti, non ha predeterminato gli effetti della nomina del responsabile dei lavori, avendo stabilito espressamente che l'area di esonero della responsabilità del committente dipende dal contenuto e dall'estensione dell'incarico conferitogli ("limitatamente all'incarico conferito").

Dall'analisi della norma, pertanto, deriva che alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscano al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa, o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli.

Le condizioni affinchè operi l'esonero di responsabilità per effetto della nomina del responsabile dei lavori non possono pertanto prescindere 1) dalla tempestività della nomina in relazione agli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro da osservarsi, nonchè 2) dalla specifica estensione della delega conferita al responsabile dei lavori ai predetti adempimenti (cfr. Cass., Sez. 3, n. 7209/2007, Rv. 235882; Cass., Sez. 4, n. 23090/2008, Rv. 240377).

Nel caso di specie, del tutto correttamente la corte territoriale ha escluso che il C. abbia effettivamente conferito la qualità di responsabile dei lavori in capo al F. (nè che abbia formalmente specificato l'ambito di estensione della relativa delega), tanto non essendo mai emerso, sul piano probatorio, in termini di chiarezza e univocità; termini, questi ultimi, da ritenersi del tutto indefettibili, in relazione alla nomina de qua, avuto riguardo alla particolarissima natura e alla gravità delle conseguenze che da essa derivano e, in primo luogo, all'effetto liberatorio che detta nomina comporta in relazione alle responsabilità del committente con riguardo all'adempimento di tutti gli obblighi concernenti la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sotto altro profilo, con particolare riguardo alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6, comma 2, il committente è chiamato a verificare l'adempimento da parte dei coordinatori degli obblighi di assicurare e di verificare il rispetto, da parte delle imprese esecutori e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonchè la corretta applicazione delle procedure di lavoro. Da ciò conseguendo che al committente è attribuito dalla legge un compito di verifica non meramente formale, bensì una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l'esecuzione di controlli sostanziali e incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore, accertando, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia (Cass., Sez. 4, n. 14407/2011, Rv. 253294).

Anche in relazione al rapporto del committente con l'impresa appaltatrice (e ai relativi obblighi di rispetto delle prescrizioni di indole cautelare), vale sottolineare come, con riguardo alla posizione del C., la corte territoriale abbia del tutto correttamente fatto applicazione dei principi dettati da questa corte di legittimità, ai sensi dei quali, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, mentre in capo al datore di lavoro incombe l'obbligo di predisporre le idonee misure di sicurezza, nonchè quelli di impartire le direttive da seguire a tale scopo e di controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori (Cass., Sez. 4, n. 34747/2012, Rv. 253513), nel caso di prestazioni lavorative eseguite in attuazione di un contratto d'appalto, al committente è ascritta la piena corresponsabilità con l'appaltatore per le violazioni delle misure prevenzionali e protettive sulla base degli obblighi sullo stesso incombenti ai sensi di legge (Cass., Sez. 3, n. 1825/2008, Rv. 242345), con la conseguenza che la responsabilità dell'appaltatore non esclude quella del committente, da ritenersi corresponsabile unitamente al primo, qualora l'evento si ricolleghi causalmente ad una sua omissione colposa (Cass., Sez. 4, n. 37840/2009, Rv. 245275).

Nel caso di specie, tali premesse inducono a escludere che la corte territoriale sia incorsa nella violazione di legge o nel vizio di motivazione censurati dal ricorrente, avendo la stessa correttamente ascritto alla posizione del C. l'inosservanza di molteplici profili d'indole cautelare, avendo lo stesso, non solo sollecitato (in assenza del prescritto assenso amministrativo alla corrispondente variante) l'elevazione del manufatto a una distanza illegale rispetto alla linea elettrica aerea esistente in loco, bensì ulteriormente omesso di vigilare (una volta determinata per propria colpa la situazione di pericolo all'interno del cantiere de quo) sul corretto adempimento degli obblighi cautelari da parte dell'impresa esecutrice, il cui rispetto avrebbe consentito di rilevare la situazione di pericolo creata attraverso la realizzata elevazione del capannone, eventualmente scongiurandola, in tal senso indiscutibilmente ponendosi in termini di immediata e diretta relazione causale con l'infortunio verificatosi.

3.2. - Il ricorso proposto dal F. è infondato.

Preliminarmente, deve disattendersi la fondatezza di quanto sostenuto dal ricorrente con riguardo alla pretesa attribuzione al F., da parte della sentenza d'appello, della qualità di responsabile dei lavori, tanto essendo rimasto espressamente negato dalla stessa motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa alla posizione del C.; motivazione in cui si trova specificamente confermata la posizione funzionale del F. di coordinatore in materia di sicurezza, tanto in fase di progettazione, quanto in fase di esecuzione.

Sul punto, varrà richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per la progettazione ha essenzialmente il compito di redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, apprestamenti ed attrezzature per tutta la durata dei lavori; diversamente, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha i compiti: (a) di verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza; (b) di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), piano complementare di dettaglio del PSC, che deve essere redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere; (c) di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, di vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni. Trattasi di figure le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori. (In applicazione del principio, la S.C., in un caso nel quale l'imputato rivestiva entrambe le qualifiche, ha ritenuto che le giustificabili lacune del piano di sicurezza redatto in qualità di coordinatore per la progettazione avrebbero dovuto essere colmate attraverso una concreta e puntuale azione di controllo, che competeva allo stesso imputato in qualità di coordinatore per esecuzione, e la cui omissione comportava la sua responsabilità in ordine al sinistro verificatosi) (v. Cass., Sez. 4, n. 18472/2008, Rv. 240393).

In relazione al caso di specie, nella motivazione della sentenza impugnata, la corte territoriale ha correttamente confermato la responsabilità del F. (rispetto alle contestazioni allo stesso ascritte nel capo di imputazione) per aver omesso di prevedere nel piano di sicurezza e coordinamento il rischio rappresentato dalla presenza della linea elettrica esistente in loco; e ciò, nonostante l'evidente particolarità del rischio costituito dalla presenza di detta linea elettrica per la sicurezza dei lavoratori impegnati nell'ambito del cantiere.

Al riguardo, la corte territoriale, con motivazione dotata di adeguata linearità sul piano logico e del tutto conseguente in termini argomentativi, ha ragionevolmente ascritto alla posizione funzionale assunta dal F. (quale coordinatore per la sicurezza, tanto in fase di progettazione, quanto in fase di esecuzione) la concreta sussistenza di precisi doveri d'iniziativa e di responsabilità, sul piano della conoscenza effettiva dei processi lavorativi da prevedere (oltre che di quelli in corso di esecuzione) e dei necessari accorgimenti funzionali alla preservazione della tutela delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni riguardanti l'appalto oggetto dell'odierno giudizio.

Giova, sul punto, osservare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prevenzione antinfortunistica, al coordinatore per la sicurezza dei lavori non è assegnato esclusivamente il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere, bensì anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori (Cass., Sez. 4, n. 27442/2008, Rv. 240961; Cass., Sez. 4, n. 32142/2011, Rv. 251177), spettando al ridetto coordinatore dei lavori la titolarità di un'autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dalla legge, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche (Cass., Sez. 4, n. 38002/2008, Rv. 241217; Cass., Sez. 4, n. 18472/2008, Rv. 240393), e comprende, non solo l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte e la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, ma anche la loro effettiva predisposizione, nonchè il controllo continuo ed effettivo sulla concreta osservanza delle misure predisposte al fine di evitare che esse siano trascurate o disapplicate, nonchè, infine, il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione (Cass., Sez. 4, n. 46820/2011, Rv. 252139).

Il coordinatore per la sicurezza dei lavori è dunque tenuto a verificare, attraverso un'attenta e costante opera di vigilanza, l'eventuale sussistenza di obiettive situazioni di pericolo nel cantiere (Cass., Sez. 4, n. 46820/2011, ult. cit.), e tanto, in relazione a ciascuna fase dello sviluppo dei lavori in corso di esecuzione (Cass., Sez. 4, n. 32142/2011, cit).

Del tutto coerente, sul piano dello sviluppo logico delle linee argomentative seguite, deve pertanto ritenersi la motivazione della sentenza d'appello nella parte in cui ha escluso alcuna rilevanza alla mancata conoscenza, da parte del F., dell'esecuzione di lavori da parte della ditta Prefabbricati Valpescara, avuto riguardo agli specifici compiti di previsione, coordinamento e di vigilanza spettanti al coordinatore per la fase di progettazione e per quella di esecuzione, le cui specifiche omissioni (con particolare riguardo alla trascurata valutazione dei rischi immediatamente connessi alla presenza della linea elettrica de qua) appaiono immediatamente ricollegabili, sul piano dello sviluppo causale degli eventi, alla specifica verificazione dell'infortunio oggetto dell'odierno giudizio.

Da ultimo - ferme le considerazioni sin qui illustrate ai fini del concreto riscontro della responsabilità del F. - dev'essere disatteso il motivo di ricorso avanzato dallo stesso con riferimento alla prova dell'esatta entità delle conseguenze dannose sofferte dalla persona offesa, trattandosi di tema probatorio destinato alla cognizione del giudice civile cui è stata separatamente rimessa la determinazione di dette conseguenze, avendo la corte territoriale correttamente limitato il proprio giudizio alla conferma critica della congruenza probatoria del ragionamento condotto dal primo giudice ai fini dell'accertamento della responsabilità degli imputati in relazione alle lesioni concretamente provocate alla vittima, e alla conseguente determinazione di una somma a titolo di provvisionale (peraltro rivalutata sulla base di un ragionamento congruamente radicato in forza degli elementi probatori specificamente evidenziati); somma, la valutazione critica della cui entità deve ritenersi sottratta alla cognizione di questa corte di legittimità, trattandosi di questione di mero fatto.

3.3. - Il ricorso proposto da D.M. e D.N. è infondato.

La corte territoriale, confermando le statuizioni sul punto dettate nella sentenza di primo grado, ha riconosciuto la responsabilità penale dei ricorrenti avendo gli stessi omesso di procedere all'adeguamento del piano operativo di sicurezza relativo alla propria impresa in coerenza all'evoluzione dei lavori in corso di esecuzione all'interno del cantiere de quo: evoluzione dei lavori dagli stessi ricorrenti pienamente conosciuta, avendo sul punto la corte d'appello correttamente evidenziato come detta evoluzione abbia seguito uno sviluppo cronologicamente programmato secondo una scansione predeterminata, e come lo stesso D.M. fosse stato puntualmente informato del completamento del montaggio del prefabbricato (nelle forme previste secondo la variante prospettata dalla committenza) al fine di procedere al compimento della successiva fase affidata alla società di Deodato s.r.l..

Ciò posto, appare adeguatamente costruita, sul piano della consequenzialità argomentativa, la motivazione della sentenza impugnata, laddove, sulla premessa della piena conoscenza, da parte dei responsabili della ditta Diodato, dell'esistenza di una situazione di fatto estremamente pericolosa (lo stesso piano operativo di sicurezza della ditta Deodato aveva previsto i rischi connessi alla presenza della linea elettrica in loco), hanno omesso di procedere con immediatezza all'adeguamento del piano operativo di sicurezza, e di impedire a qualunque lavoratore (sia esso loro dipendente, sia esso lavoratore autonomo nella forma della ditta individuale appaltatrice dei lavori, come nel caso di specie) l'ingresso all'interno di un cantiere così connotato da elementi di rischio straordinariamente gravi, in tal senso ponendo le premesse, sul piano della sviluppo causale degli eventi, per la verificazione del grave infortunio occorso ai danni della vittima.

4. - Al riscontro dell'infondatezza dei motivi di doglianza avanzati da tutti i ricorrenti segue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 marzo 2013.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2013