Categoria: 1951
Visite: 8288

Tipologia: Accordo
Data firma: 31 ottobre 1951
Parti: Anica e Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo e Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Generici cinematografici


Accordo collettivo nazionale relativo alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei generici cinematografici, 31 ottobre 1951

L’anno 3951, il giorno 31 del mese di ottobre in Roma, presso la sede dell’Anica, tra l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche ed Affini [...] e la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo [...]
L’anno 1951, il giorno 31 del mese di ottobre in Roma, presso la sede dell’Anica, tra l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche ed Affini [...] e la Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo rappresentata dal Segretario Generale [...], assistito dal [...] Sindacato Lavoratori Produzione cinematografica [...] e dal [...] Segretario della categoria Generici Cinematografici;
si conviene quanto segue:

1) Le Società produttrici di films si impegnano ad assicurare i lavoratori generici contro gli eventuali infortuni che possono verificarsi durante le ore di lavoro, ivi compreso il periodo di tempo necessario per recarsi dall’abitazione al posto di lavoro e viceversa.
Per gli infortuni che rivestono carattere di invalidità temporanea e che non superino i 90 giorni, sarà corrisposta una indennità pari all’80 % della retribuzione complessiva giornaliera, stabilita dal Contratto Collettivo per i generici.

2) Ai generici che percepiscono una retribuzione superiore a quella stabilita dall’art. 1) del presente accordo, verrà riservato, in caso di infortunio, il trattamento previsto per la categoria attori.

3) È abolita la franchigia.