Categoria: 1947
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Tipologia: CCNL
Data firma: 22 giugno 1947
Validità: 01.06.1947 - 31.05.1948
Parti: Associazione delle Società di Corse-Agis e Sindacato Nazionale Lavoratori dell’ippica
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Totalizzatori ippica

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Norme di assunzione.
Art. 3. - Minimo di prestazione.
Art. 4. - Categorie e mansioni.
Art. 5. - Mutamento di mansioni.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro notturno.
Art. 8. - Festività.
Art. 9. - Lavoro extra urbano.
Art. 10. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 11. - Malattia.
Art. 12. - Sospensione dal lavoro.
Art. 13. - Materiale di lavoro.
Art. 14. - Sostituzione.
Art. 15. - Cancelleria.
Art. 16. - Doveri del personale.
Art. 17. - Norme disciplinari.
Art. 18. - Indennità di anzianità e premio di rendimento.
Art. 19. - Trapasso di azienda.
Art. 20. Condizioni di miglior favore.
Art. 21. - Commissione interna.
Art. 23. - Durata del contratto.

Contratto collettivo nazionale per gli addetti ai totalizzatori ed agli ingressi degli ippodromi gestiti da società di corse, 22 giugno 1947

Il giorno 22 del mese di giugno 1947, tra l’Associazione delle Società di Corse [...], con l’intervento del [...] Vice Presidente della Società Torinese Corse Cavalli, assistiti dall'Agis [...] e il Sindacato Nazionale Lavoratori dell’ippica [...], è stato stipulato il seguente contratto da valere per il personale addetto ai totalizzatori ed agli ingressi degli Ippodromi gestiti da Società di Corse.

Art. 1. - Assunzione.
L’assunzione del personale sarà fatta dalla Società con libertà di scelta fra gli iscritti al Sindacato professionale di categoria.
La Società potrà altresì assumere liberamente personale non iscritto al Sindacato nella proporzione del 5 % di quello assunto fra gli iscritti al Sindacato.
[...]

Art. 5. - Mutamento di mansioni.
Il lavoratore in relazione alle esigenze dell’azienda può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle della sua categoria purché ciò non comporti alcuna perdita economica, né mutamento sostanziale della sua situazione.
[...]

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata della prestazione di ciascuna giornata di lavoro è stabilita in cinque ore.
In tale orario non potranno essere effettuate più di otto corse.
Nella durata di cui sopra è compreso il lavoro preparatorio secondo le consuetudini in atto presso ciascun Ippodromo.
L’orario di lavoro si computa dall’inizio della prestazione al segnale di cessazione del gioco dell’ultima corsa. Non è computato, ai fini di tale limite d’orario, il lavoro che consuetudinariamente viene eseguito dopo la chiusura del giuoco dell’ultima corsa.
Per ogni corsa dopo l’8ª la cui durata non potrà essere superiore ai 30 minuti anche se ciò dovesse verificarsi per divisione di una o più corse in programma pure se effettuate nell’orario di lavoro, sarà corrisposto un compenso pari al 20 % della retribuzione globale giornaliera.
[...]

Art. 13. - Materiale di lavoro.
A cura dell’impresa, sul luogo ove dovrà essere svolta la prestazione, dovrà essere consegnato e ritirato l’eventuale materiale occorrente per lo svolgimento delle mansioni cui il lavoratore è adibito.

Art. 17. - Norme disciplinari.
Le infrazioni di carattere disciplinare potranno essere punite a seconda della loro gravità, con le seguenti sanzioni:
a) rimprovero verbale;
b) multa fino ad 1/5 della paga;
c) sospensione dai turni fino a due giornate di servizio;
d) licenziamento in tronco.
[...]
Il licenziamento in tronco oltre che nei casi precisati dall’art. 18 sarà applicato per tutte quelle mancanze così gravi da non consentire neanche provvisoriamente la prosecuzione del rapporto di lavoro.
[...]

Art. 21. - Commissione interna.
Per quanto riguarda il riconoscimento della Commissione Internai e la tutela dei lavoratori che rivestono cariche sindacali valgono gli accordi interconfederali vigenti in materia.
(Omissis).