Tipologia: CCNL
Data firma: 30 giugno 1960
Validità: 30.06.1960 - 01.09.1964
Parti: Aninsei-Fisap, Fiinsei e Sindacato Nazionale Insegnanti Privati-Fisap e Snisns-Cisnal
Settori: Servizi, Scuole private

Sommario:

Art. 1. - Definizione della prestazione d’opera e limiti del presente contratto.
Art. 2.
Art. 3. - Assunzione in servizio.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14. - Servizio militare.
Art. 15. - Oneri sociali.
Art. 16. - Disciplina.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23. - Sanzioni.
Art. 24.
Art. 25.
Tabelle retributive

Contratto collettivo nazionale per il personale direttivo e insegnante delle scuole private, corsi di preparazione agli esami, corsi liberi di istruzione tecnica e professionale, corsi di lingue straniere e di varia cultura, gestiti dagli istituti non statali di educazione e di istruzione, 30 giugno 1960

Il giorno 30 giugno 1960 in Roma alle ore 19 presso la sede dell’Associazione Nazionale Istituti non Statali di Educazione e di Istruzione (Aninsei), tra l’Associazione Nazionale Istituti non Statali di Educazione e di Istruzione (Aninsei) [...], con l’assistenza della Federazione Italiana Sindacati Artisti e Professionisti (Fisap) [...], la Federazione Italiana Istituti non Statali di Educazione ed Istruzione (Fiinsei) [...], e il Sindacato Nazionale Insegnanti Privati [...], con l’assistenza della Federazione Italiana Sindacati Artisti e Professionisti (Fisap) [...]
Il Sindacato Nazionale degli Insegnanti Scuole non Statali (Snisns - Cisnal) [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal) [...]
è stato stipulato il Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro per il personale Direttivo ed Insegnante delle Scuole Private e Corsi di preparazione agli esami, Corsi Liberi di Istruzione tecnica e professionale, di lingue straniere e di varia cultura, gestiti dagli Istituti Italiani non Statali di Educazione e di Istruzione da valere in tutto il territorio dello Stato Italiano ai sensi e agli effetti delle leggi vigenti.
Il Contratto entra in vigore il 30 giugno 1960 e scade il 1° settembre 1964. Qualora non venisse disdetto da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza, s’intende rinnovato di anno in anno.

Art. 1. - Definizione della prestazione d’opera e limiti del presente contratto.
Il trattamento previsto dal presente contratto si applica negli istituti non statali di educazione e di istruzione con scuole private, corsi di preparazione agli esami, corsi liberi di istruzione tecnica e professionale, corsi di lingue straniere e varia cultura e. in genere con istruzioni scolastiche che non abbiano ordinamenti conformi a quelli delle scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute:
а) ai Direttori o Presidi;
b) agli insegnanti che prestino la loro opera per un minimo di 12 ore settimanali di lezione e per l’intera durata dei corsi.

Art. 2.
Il contratto non si applica:
a) agli insegnanti di ruolo, incaricati o supplenti con trattamento di cattedra, che insegnino presso istituti statali o parastatali, agli impiegati statali e parastatali nonché ai dipendenti di enti pubblici e privati, quando insegnino presso istituti privati nelle ore lasciate libere dall’insegnamento presso le scuole statali o pareggiate o dal loro rapporto d’impiego;
b) agli incaricati e ai supplenti, presso scuole statali o parastatali, ancorché senza trattamento di cattedra, quando l’insegnamento svolto presso istituti privati costituisca attività secondaria rispetto a quella esplicata nella scuola statale o parastatale;
c) ai supplenti che sostituiscano temporaneamente durante il corso il titolare della materia insegnata;
d) ai professionisti, artisti o artigiani che insegnino nelle ore lasciate libere dalla loro attività professionale, artigianale o artistica;
e) al personale direttivo e agli insegnanti che comunque non rientrino nell’art. 1.
Per tutti i casi previsti nel presente articolo le condizioni alle quali si attiene il rapporto dovranno risultare da atto scritto e firmato da ambo le parti.
Le esclusioni di cui al presente articolo non vietano ove le parti concordino, di applicare il presente contratto.
In tale caso l’applicazione dovrà risultare da dichiarazione scritta dalle parti stesse. Comunque per il personale suddetto la retribuzione non potrà essere inferiore a quella prevista dalla tabella B allegata.

Art. 8.
La durata e il calendario dei corsi, nonché il numero delle lezioni settimanali da affidarsi all’insegnante è fissato dall’istituto all’atto dell’assunzione.
La lezione ha la durata di un’ora.
Per il personale direttivo l’orario sarà fissato all’atto dell’assunzione, in rapporto alle esigenze del regolare funzionamento della scuola.

Art. 10.
Qualora ragioni di forza maggiore impongano all’istituto d'interrompere o sospendere le lezioni, la retribuzione dell’insegnante rimarrà invariata. È però in facoltà dell’istituto disporre il recupero delle ore perdute, senza ulteriori aumenti di retribuzione.

Art. 11.
L’insegnante su richiesta dell’istituto sostituirà temporaneamente i colleghi assenti, salvo che non sia impedito da provata causa di forza maggiore e salvo il diritto alla rimunerazione per le ore di supplenza effettuate.

Art. 15. - Oneri sociali.
Per quanto si attiene alle varie previdenze di natura sociale valgono le leggi e le norme vigenti in materia.

Art. 16. - Disciplina.
Il personale direttivo e insegnante è alle dirette dipendenze dell’istituto.
Gli insegnanti sono altresì alle dipendenze del personale direttivo dell’istituto in ordine alle mansioni scolastiche.
Il dipendente è ternato, nell'adempimento dei suoi compiti, all'osservanza del regolamento dell’istituto presso il quale presta la sua opera, nonché delle leggi e delle norme scolastiche vigenti eventualmente richiamate nel regolamento stesso.
Inoltre deve osservare subordinazione verso i superiori, rapporti di reciproca e cordiale collaborazione con i colleghi, urbanità verso gli alunni e il personale dipendente e in genere una condotta pienamente rispondente al suo stato di educatore.
Spetta all’istituto regolare i rapporti tra scuola e famiglia.
Spetta all’istituto o al preside o direttore della scuola controllare il metodo seguito dall’insegnante, nonché il puntuale svolgimento dei programmi e l’osservanza del metodo didattico e dell’indirizzo pedagogico stabilito dall’istituto.
In particolare al personale direttivo e insegnante sono fatti i seguenti obblighi:
a) osservare l’orario stabilito dall’istituto;
b) intervenire alle sedute e adunanze fissate dall’istituto;
c) conformarsi all’indirizzo didattico e pedagogico fissato dall’istituto;
d) riferire con la necessaria tempestività e diligenza all’istituto sul profitto, la condotta e l’assiduità degli alunni;
e) osservare e fare osservare dagli alunni i regolamenti scolastici e quelli interni dell’istituto.
Il personale direttivo, in particolare, dovrà assolvere scrupolosamente tutti i compiti connessi con l’incarico affidatogli, offrendo con il proprio comportamento esempio ai dipendenti e agli alunni.

Art. 17.
Nei rapporti con il personale direttivo e insegnante, l’istituto avrà massima cura di sostenerne il prestigio e di difenderne la dignità professionale dinnanzi ai colleghi e agli alunni.

Art. 19.
[...]
In caso di maternità valgono le norme di legge.

Art. 21.
Il personale direttivo e insegnante è responsabile della conservazione del materiale scientifico, tecnico e didattico affidatogli.
Ogni dispersione, smarrimento o danno per accertata incuria sarà indennizzata dal responsabile.
[...]

Art. 23. - Sanzioni.
Ogni infrazione alla disciplina stabilita dal presente contratto è .soggetta a sanzioni di diverso grado, secondo l’ordine seguente:
a) rimprovero verbale o scritto;
b) trattenuta sullo stipendio fino a un massimo di un decimo di mensilità;
c) sospensione dalle prestazioni e dallo stipendio fino a un massimo di 15 giorni;
d) licenziamento immediato senza preavviso e indennità.
Il licenziamento di cui alla lettera d) può essere applicato nei seguenti casi: indegnità morale e professionale, opere denigratorie ai danni dell’istituto e dei suoi dirigenti, grave e continua recidività nell’omissione dei propri doveri, violazione delle norme di cui all’art. 22.

Art. 24.
Ove sorgano contestazioni nella interpretazione del presente contratto le parti potranno adire l’organo paritetico denominato Commissione di Conciliazione, da istituirsi entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente contratto.
Esso sarà formato da sei membri designati in parti uguali dalle organizzazioni contraenti.
Il presidente della Commissione sarà scelto di comune accordo fra le parti o, in difetto, nominato dal presidente del Tribunale competente fra persone di chiara fama estranee alla scuola.
La Commissione stessa provvederà a disciplinare la sua attività mediante proprio regolamento.