Categoria: 1960
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Tipologia: CCNL
Data firma: 9 giugno 1960
Validità: 01.10.1960 - 30.09.1962
Parti: Agidae e Sisns-Cisl
Settori: Servizi, Scuola privata (ecclesiastica)

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Allegati
Allegato I
Allegato II
Allegato III
Allegato IV
Allegato V

Contratto collettivo nazionale per il personale direttivo e insegnante delle scuole aventi ordinamento analogo a quello delle scuole statali gestite da enti ecclesiastici, 9 giugno 1960

Il giorno 9 giugno 1960, in Roma, tra l'Agidae (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dalla Autorità Ecclesiastica), Associazione di Enti riconosciuti con finalità di culto e di religione [...], ed il Sisns (Sindacato Italiano Scuola non Statale) aderente alla Cisl [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratoti [...], è stato stipulato il seguente Contratto Nazionale di Lavoro che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale esterno alla gestione, che presta servizio nelle scuole tenute da enti ecclesiastici e iscritte o che si iscriveranno all’Agidae.
Sono oggetto del presente contratto le scuole legalmente riconosciute e quelle autorizzate aventi ordinamento analogo a quello statale.

Art. 1.
Il personale contemplato e tutelato dal presente contratto è:
1) il personale direttivo (Preside e Direttore Didattico);
2) il personale docente (professori, insegnanti tecnici e pratici, insegnanti elementari).

Art. 2.
[...]
È in facoltà della direzione delle singole scuole di accertare la idoneità fisica del personale all’esercizio dell'insegnamento. È altresì in facoltà della direzione delle singole scuole chiedere al personale da assumere ogni altra garanzia di ordine morale e religioso [...]

Art. 4.
Gli interessati dovranno comunicare alla direzione quanto prima con lettera raccomandata, la accettazione; assicurando inoltre che essi si uniformeranno alle disposizioni contenute nel presente contratto e del regolamento della scuola.
[...]

Art. 5.
Il rapporto d’impiego tra la scuola e il personale di cui al precedente art. 1, è a tempo indeterminato; salvo quanto è previsto dall’articolo 24.

Art. 9.
Il personale ha diritto ad un congedo ordinario, coincidente con il periodo delle vacanze estive, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

Art. 10.
Al personale vengono accordati i seguenti periodi di congedo straordinario:
[...]
2) congedo per gravidanza e puerperio secondo le leggi vigenti in materia;
[...]

Art. 12.
Oltre il previsto dall’art. 11 il rapporto d'impiego può essere risolto in qualsiasi momento dell’anno scolastico:
1) in tronco ove si accerti l’esistenza di mancanze così gravi commesse dal dipendente che non consentano, in relazione alla particolare finalità della Scuola, la continuazione neppure provvisoria del rapporto stesso previa notificazione per iscritto all’interessato dei motivi dei licenziamento stesso
Il licenziamento in tronco non comporta l’osservanza dei termini del preavviso e la corresponsione della indennità di anzianità;
2) per sopravvenuta invalidità permanente e con la corresponsione della indennità di anzianità.

Art. 15.
Entro i termini indicati dall’articolo precedente dovranno da parte dell’istituto essere comunicate al dipendente per la eventuale accettazione le variazioni circa l’impiego e l’insegnamento, che, per le esigenze d’istituto si rendessero necessarie e determinassero modifiche essenziali delle condizioni iniziali della assunzione. Non si intende per modifica delle condizioni di assunzione il passaggio dell’insegnante nell’ambito delle discipline, per cui ha abilitazione o titoli equipollenti, in classi dello stesso ordine e grado.

Art. 18.
Il trattamento previdenziale per l’invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, assistenza per t.b.c., malattia, natalità, nuzialità, assegni familiari, sarà attuato secondo le leggi e le disposizioni in vigore per le assicurazioni sociali.
Parimenti il trattamento mutualistico per l’assistenza malattia sarà praticato con l’osservanza delle leggi e disposizioni vigenti in tale materia.

Art. 25.
Per tutto ciò che non è previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge.
[...]