Tipologia: CCNL
Data firma: 11 febbraio 1958
Validità: 11.02.1958 - 31.12.1958
Parti: Assicredito e Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie
Settori: Credito Assicurazioni, Aziende di credito, Dirigenti

Sommario:

Art. 1. - Qualifica di dirigente.
Art. 2. - Prova.
Art. 3. - Ferie.
Art. 4. - Congedo straordinario.
Art. 5. - Malattia - Infortunio.
Art. 6. - Preavviso: 1° caso.
Art. 7. - Preavviso: 2° caso.
Art. 8. - Indennità di anzianità - Concetto di retribuzione - Indennità aggiuntiva - Incumulabilità.
Art. 9. - Trattamento al dimissionario.
Art. 10. - Computo dell’anzianità di servizio.
Art. 11. - Trattamento in caso di morte.
Art. 12. - Trattamento di pensione.
Art. 13. - Raccomandazione.
Art. 14. - Rinvio.
Art. 15. - Decorrenza - Durata - Rinnovazione.
Allegato 1

Contratto collettivo nazionale per i dirigenti delle aziende di credito e finanziarie, 11 febbraio 1958

Il giorno 11 febbraio 1958 in Roma; tra l’Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito (Assicredito) [...] e la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie [...], si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale per la disciplina del rapporto di lavoro tra le Banche di interesse nazionale, la Banca Nazionale del Lavoro, il Monte dei Paschi di Siena, le Banche di credito ordinario, le Banche popolari, i Banchieri, gli Istituti e le Società finanziarie (in quanto si tratti di Aziende socie ordinarie dell’Assicredito), e i propri Dirigenti.

Art. 1. - Qualifica di dirigente.
Ai fini del presente contratto sono Dirigenti coloro che in relazione al grado gerarchico, alla natura ed importanza delle funzioni effettivamente svolte, siano dalle rispettive Aziende cui appartengono come tali qualificati.
In allegato sono indicati i gradi cui presso ciascuna Azienda, è attribuita la qualifica di Dirigente (allegato n. 1).
Alle Aziende è riservata la facoltà di apportare successive variazioni, in relazione ad eventuali mutamenti nell’inquadramento e struttura delle filiali o stabilimenti.
La qualifica di Dirigente che già fosse stata riconosciuta non può i essere revocata.

Art. 3. - Ferie.
Il Dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, di trenta giorni.
[...]

Art. 14. - Rinvio.
Per tutto ciò che non è regolato dal presente contratto, valgono, m quanto giuridicamente applicabili ed in quanto compatibili con la figura del Dirigente, le norme contrattuali collettive e le norme legislative in vigore per i Funzionari della Azienda cui il Dirigente appartiene.
Le condizioni eventualmente stabilite da accordi individuali o aziendali più favorevoli si intendono mantenute «ad personam».