Tipologia: Accordo collettivo nazionale
Data firma: 3 giugno 1960
Validità: 31.12.1961
Parti: Sindacato Generale Armatori e Film-Cgil, Film-Cisl, Sindam, Sinpar, Uim
Settori: Trasporti, Marittimi, Rimorchiatori

Sommario:

1° - Applicabilità contratto collettivo.
2° - Tabelle paghe.
3° - Indennità sostitutiva della panatica.
4° - Compensi lavoro straordinario.
5° - Accordo pluriaziendale stipulato in Genova il 27 febbraio 1959.
Allegato n. 1
Allegato n. 2

Accordo collettivo nazionale per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio ed al soccorso delle navi, 3 giugno 1960

L’anno 1960, addì 3 del mese di giugno, in Roma, il Sindacato Generale Armatori [...], e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori qui di seguito elencate in ordine alfabetico: Federazione Italiana Lavoratori del Mare (Film-Cgil) [...], Federazione Italiana Lavoratori del Mare (Film-Cisl) [...], Sindacato Nazionale Dipendenti Aziende di Navigazione (Sindan) [...], Sindacato Nazionale Personale Addetto ai Rimorchiatori (Sinpar) [...], Unione Italiana Marittimi (Uim) [...]
Esaminati i punti di cui al primo comma dell’art. 2 del contratto collettivo di lavoro 26 febbraio 1960 per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio ed al soccorso delle navi, ferme restando le norme di cui ai successivi due comma dello stesso articolo; hanno concordato quanto segue:

1° - Applicabilità contratto collettivo.
Il contratto collettivo di lavoro 26 febbraio 1960 è applicabile al personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi.
Conseguentemente la denominazione del predetto contratto è cosi modificata: «Contratto collettivo di lavoro 26 febbraio 1960 per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi».

4° - Compensi lavoro straordinario.
[...]
È ammessa la forfetizzazione del compenso per lavoro straordinario da convenirsi in sede locale fra le Organizzazioni sindacali interessate mediante contratto collettivo.
Gli accordi locali esistenti sulla forfetizzazione dei compensi lavoro straordinario restano confermati fino alla loro scadenza.

5° - Accordo pluriaziendale stipulato in Genova il 27 febbraio 1959.
Resta confermata la proroga della scadenza dell’accordo in oggetto al 31 dicembre 1961.
Ferma restando la data di entrata in vigore del contratto 26 febbraio 1960 (art. 31 del contratto stesso), le pattuizioni di cui ai punti 2 e 4 del presente accordo avranno applicazione dal 1° maggio 1960.
[...]
Il presente accordo avrà durata fino al 31 dicembre 1961, come il citato contratto 26 febbraio 1960, del quale seguirà le sorti.