Tipologia: CCNL
Data firma: 28 luglio 1960
Validità: 01.01.1961 - 31.12.1963
Parti: Ania e Fisna-Cisnal, Fisnal, Fna, Sagi/Uilsa-Uil, Silgi, Snagi/Fila-Cisl, Snap/Fila-Cisl, Snfia, Suagi
Settori: Credito Assicurazioni, Assicurazioni, Organizzazione e produzione

Sommario:

Titolo I Sfera di applicazione
Art. 1.
Titolo II Denominazione e definizione
Art. 2.
Art. 3.
Titolo III Clausole normative
Capo I

Art. 4.
Art. 5.
Capo II: Ispettori di produzione di categoria A e B
Art. 6. - Assunzione e prova.
Art. 7. - Passaggio di gruppo.
Art. 8. - Ferie.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11. - Matrimonio, gravidanza e puerperio.
Art. 12. - Malattie ed infortuni.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15. - Servizio militare.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18. - Premio di anzianità.
Art. 19. - Cause estintive del rapporto di lavoro.
Art. 20. - Termini di preavviso.
Art. 21. - Indennità di anzianità.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Capo III: Produttori 3° gruppo

Art. 30.
Titolo IV Trattamento economico

Art. 31.
Titolo V Diarie - Rimborsi spese
Art. 32.
Titolo VI Assicurazioni sociali obbligatorie - Assegni familiari - Assistenza malattia - Ferie
Assicurazioni sociali obbligatorie
Art. 33.
Art. 34. - Assegni familiari.
Art. 35. - Assistenza malattia.
Art. 36. - Ferie.
Art. 37. - Provvigioni.
Art. 38. - Personale avente incarichi di carattere sindacale.
Titolo VII Disposizioni finali
Art. 39.
Art. 40.
Art. 41.
Titolo VIII Condizioni particolari
Disposizioni riguardanti gli ispettori di organizzazione produttiva e gli Ispettori di produzione direttamente dipendenti dalla Direzione Generale dell’istituto Nazionale delle Assicurazioni.
Ispettori di organizzazione produttiva (1° Gruppo)

Art. 42.
Ispettori di produzione categoria A e B (2° Gruppo)
Art. 43.
Titolo IX
Art. 44.
Tabelle retributive

Contratto collettivo nazionale per il personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione, 28 luglio 1960

Il giorno 28 luglio 1960, in Milano, tra l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici [...], e la Federazione Italiana Sindacati Nazionali Assicuratori (Fisna) aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal) [...], la Federazione Italiana Sindacati Nazionali Assicuratori Lavoratori (Fisnal) [...], assistito da Sindacato Nazionale Italiano Lavoratori Imprese Private di assicurazione [...], la Federazione Razionale Assicuratori (Fna) [...], il Sindacato Assicuratori Gruppo Ina (Sagi), aderente alla Unione Italiana Lavoratori Assicurazioni ( Uilas-Uil) [...], il Sindacato Indipendente Lavoratori Gruppo Ina (Silgi) [...], il Sindacato Nazionale Assicuratori Gruppo Ina (Snagi), aderente alla Federazione Italiana Lavoratori Assicurazioni (Fila-Cisl) [...], il Sindacato Nazionale Assicuratori Privati (Snap), aderente alla Federazione Italiana Lavoratori Assicurazioni (Fila-Cisl) [...], il Sindacato Nazionale Funzionari Imprese Assicuratrici (Snfia) [...], il Sindacato Unitario Assicuratori Gruppo Ina (Suagi) [...], premesso: che il carattere dell’attività assicurativa determina fra le imprese e il personale addetto alla organizzazione produttiva alla produzione rapporti di particolare natura che richiedono una autonoma disciplina; che la formulazione del presente contratto è ispirata all’esigenza di equilibrio dei costi, sulla base dei criteri tecnici delle imprese, si è convenuto quanto segue:

Titolo I Sfera di applicazione
Art. 1.

Il presente contratto disciplina i rapporti fra le Imprese di assicurazione e il personale di organizzazione produttiva e di produzione, da esse nominato, abbia o non abbia rapporto di impiego.
Al personale amministrativo trasferito dal l'impresa all’organizzazione produttiva o alla produzione si applicano le norme per esso stabilite dal presente contratto.
Nota a verbale. - Il presente contratto non disciplina i rapporti fra l’Alleanza Assicurazioni spa e il personale di organizzazione produttiva e di produzione, il quale è regolato da apposito contratto aziendale.

Titolo II Denominazione e definizione
Art. 3.

Il personale amministrativo trasferito alla produzione può avere compiti di produzione personale, in collaborazione, di organizzazione o promiscui.

Titolo III Clausole normative
Capo I
Art. 4.

A) Ispettori di organizzazione produttiva: fruiscono del trattamento normativo previsto per la 1ª categoria impiegatizia dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in Milano il 27 luglio 1960.
B) Personale amministrativo trasferito alla produzione: ha il trattamento normativo stabilito dal contratto impiegatizio del personale amministrativo, integrato dalle norme del presente contratto in quanto applicabili.
C) Ispettori di produzione di categoria A e B: il trattamento normativo spettante è stabilito dai successivi articoli da 6 a 29.
D) Produttori di 3° gruppo: il trattamento normativo spettante è stabilito dall’art. 30.
Nota a verbale.
1) In caso di modificazione del contratto indicato al comma dell’art. 4 le parti si incontreranno entro il termine di tre mesi per discutere gli adeguamenti da apportare al trattamento normativo degli Ispettori di organizzazione produttiva, in relazione alle predette intervenute modificazioni e tenendo conto delle particolari caratteristiche del settore produttivo.
[...]

Art. 5.
Il personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione e quello amministrativo ad esso trasferito, deve tenere una condotta costantemente uniformata a principi di correttezza professionale tanto nei confronti degli assicurati e assicurando quanto dell’Impresa e dei collaboratori della stessa; deve dare una fattiva prestazione di attività per il raggiungimento degli obiettivi assegnatigli attenendosi alle norme contenute nella «lettera di nomina o di autorizzazione» e alle istruzioni di carattere generale o particolare impartite dalla Direzione, anche per tramite di Ispettori a ciò delegati.
[...]

Capo II: Ispettori di produzione di categoria A e B
Art. 8. - Ferie.

Nel corso di ogni anno solare, normalmente dal 1° aprile al 31 ottobre, l’ispettore di produzione ha diritto ad un periodo di ferie retribuito della seguente durata:
a) giorni 15 in ciascuno dei quattro anni solari successivi a quello di assunzione;
b) giorni 21 in ciascuno degli ulteriori tre anni solari;
c) giorni 25 in ciascuno degli ulteriori due anni solari;
d) un mese (giorni 31) in ciascuno degli anni solari successivi.
[...]

Art. 9.
[...]
L’Impresa può richiamare l’assente prima del termine del periodo di ferie, quando necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto dell’ispettore di produzione di completare le ferie in epoca successiva, con diritto altresì al rimborso delle spese incontrate per il fatto dell’anticipato ritorno.
[...]

Art. 11. - Matrimonio, gravidanza e puerperio.
[...]
In caso di gravidanza e puerperio l’impresa, in luogo del trattamento economico stabilito dalla legge, corrisponderà la normale retribuzione per un periodo di tre mesi e mezzo calcolata coi criteri di cui al successivo art. 12. [...]

Capo III: Produttori 3° gruppo
Art. 30.

L’attività dei produttori di terzo gruppo non costituisce rapporto di impiego [...]

Titolo VII Disposizioni finali
Art. 41.

I rapporti fra le Imprese e il personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione sono interamente ed esclusivamente disciplinati dalle disposizioni del presente contratto; è concordemente riconosciuto che le disposizioni stesse vanno considerate inscindibilmente nel loro complesso restando espressamente esclusa l'applicabilità di norme, consuetudini locali ed usi di piazza.

Titolo VIII Condizioni particolari
Disposizioni riguardanti gli ispettori di organizzazione produttiva e gli Ispettori di produzione direttamente dipendenti dalla Direzione Generale dell’istituto Nazionale delle Assicurazioni.
Ispettori di organizzazione produttiva (1° Gruppo)
Art. 42.

Al personale di organizzazione produttiva direttamente dipendente dalla Direzione Generale dell’istituto Nazionale delle Assicurazioni, si applica il presente contratto con le seguenti condizioni particolari:
1) Trattamento economico. [...]
2) Termini di preavviso. [...]
3) Indennità di anzianità, in Caso di dimissioni. [...]
4) Trattamento di previdenza. [...]
5) Norme transitorie per il personale in servizio. - Gli Ispettori di organizzazione produttiva attualmente in servizio saranno inquadrati nella classe tabellare numericamente corrispondente a quella di attuale appartenenza; il trattamento economico così determinato si intende comprensivo degli scatti tabellari comunque maturati fino alla data di decorrenza del presente contratto.
Ai predetti Ispettori di organizzazione produttiva sarà applicato, ad personam, il trattamento normativo e previdenziale in vigore per il personale impiegatizio dell’Ina.

Ispettori di produzione categoria A e B (2° Gruppo)
Art. 43.

Agli Ispettori di produzione di categoria A e B (secondo gruppo) direttamente dipendenti dalla Direzione Generale dell’istituto Nazionale delle Assicurazioni si applica il presente contratto, con la seguente condizione particolare:
Trattamento economico. [...]