Tipologia: CCNL
Data firma: 14 giugno 1960
Validità: 01.06.1960 - 31.05.1962
Parti: Fnamgav e Fidag, Federgas Acqua, Uilsp
Settori: Servizi, Municipalizzate gas

Sommario:

Art. 1. - Applicabilità del contratto.
Art. 2. - Assunzione del personale.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Assunzione a termine.
Art. 5. - Appalti.
Art. 6. - Servizio militare.
Art. 7. - Anzianità.
Art. 8. - Benemerenze nazionali.
Art. 9. - Durata del lavoro.
Art. 10. - Orario giornaliero di lavoro.
Art. 11. - Categorie delle aziende.
Art. 12. - Classificazione dei lavoratori in categorie.
Art. 13. - Retribuzione e sue definizioni.
Art. 14. - Calcolo della retribuzione giornaliera ed oraria.
Art. 15. - Retribuzione base minima e sue variazioni.
Art. 16. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 17. - Tredicesima mensilità.
Art. 18. - Quattordicesima mensilità.
Art. 19. - Lavoro straordinario, feriale e notturno.
Art. 20. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 21. - Lavoro festivo.
Art. 22. - Assenze e permessi.
Art. 23. - Ferie.
Art. 24. - Aspettativa.
Art. 25. - Passaggio da operaio ad impiegato.
Art. 26. - Mutamento di mansioni.
Art. 27. - Somministrazioni in natura.
Art. 28. - Mense aziendali.
Art. 29. - Provvidenze varie.
Art. 30. - Indennità varie.
Art. 31. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 32. - Assicurazione infortuni.
Art. 33. - Trattamento di malattia e convalescenza.
Art. 34. - Assistenza di malattia.
Art. 35. - Tutela della maternità.
Art. 36. - Estinzione del rapporto di lavoro.
Art. 37. - Certificato di lavoro.
Art. 38. - Preavviso.
Art. 39. - Indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 40. - Trattamento di fine lavoro.
Art. 41. - Pensione.
Art. 42. - Indennità di anzianità.
Art. 43. - Cessione, trasformazione o fusione dell’azienda.
Art. 44. - Condizioni di miglior favore.
Art. 45. - Commissioni interne.
Art. 46. - Durata del contratto.
Art. 47. - Norme transitorie e di attuazione.
Tabella retribuzioni
Allegati
Regolamento relativo alle modalità e ai limiti per l’assistenza malattia
Procedimento per licenziamento nei casi di cui al 2° comma dell’art. 36 del CCNL
Fondo di integrazione al trattamento di previdenza per i dipendenti delle aziende municipalizzate del gas (Premungas)
Art. 8, 11, 15, 16 e 17 del CCNL 29 novembre 1946 per i dipendenti di aziende municipalizzate gas
Accordo 16 dicembre 1948 per il rinnovo del CCNL 29 novembre 1946 per i dipendenti aziende municipalizzate gas
Accordo 18 aprile 1951 per la scala mobile dell’indennità di contingenza per i dipendenti aziende municipalizzate gas
Accordo 16 ottobre 1952 per il computo dell’indennità di contingenza nella indennità di anzianità agli operai e impiegati delle aziende municipalizzate del gas
Accordo 10 marzo 1959 per la istituzione del contributo differenziato dovuto al fondo di integrazione al trattamento di previdenza per i lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate del gas

Contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende municipalizzate del gas, 14 giugno 1960

L’anno millenovecentosessanta, addì 14 del mese di giugno, presso il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale [...], tra la Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie (Fnamgav) [...], e la Federazione Italiana Dipendenti Aziende Gas (Fidag) [...], la Federazione Italiana Lavoratori Gas Acquedotti (Federgas Acqua) [...], assistiti dalla Federazione Italiana Servizi Pubblici [...], la Unione Italiana Lavoratori Servizi Pubblici (Uilsp) [...], è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 1. - Applicabilità del contratto.
Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro fra le Aziende Municipalizzate d’Italia erogatrici di qualunque gas ed i loro dipendenti ad eccezione dei dirigenti.
Il presente contratto si applica anche ai lavoratori del servizio gas delle aziende che gestiscono più servizi, salvo il caso che tra Azienda ed organizzazioni dei lavoratori sia stata pattuita l’applicazione di un diverso contratto collettivo di lavoro.
Per la sua applicazione il contratto di lavoro dovrà essere sottoposto all’approvazione degli organi comunali e delle autorità tutorie competenti.

Art. 2. - Assunzione del personale.
[...]
L’aspirante dovrà sottoporsi a visita da parte di medico di fiducia dell’azienda per l’accertamento della sua sana costituzione fisica, dell’idoneità specifica al lavoro per il quale dovrebbe essere assunto nonché dell’assenza di malattie contagiose.
[...]
Per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli vengono richiamate le norme di legge.
A tutti gli effetti del presente contratto si intende per dipendente «effettivo» il lavoratore che non sia stato assunto con contratto a termine e che abbia superato il periodo di prova.

Art. 4. - Assunzione a termine.
Le aziende, per far fronte a necessità straordinarie di carattere temporaneo, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto a termine.
Il rapporto di lavoro di detto personale sarà regolato dalle norme del presente contratto che siano compatibili con il carattere di temporaneità del rapporto o delle quali non sia espressamente esclusa l'applicazione per il personale medesimo.
[...]
Nel caso che sorga controversia circa i presupposti indicati nei comma precedenti ed. in particolare quando possa ritenersi che l’assunzione a termine sia fatta per eludere le disposizioni del presente contratto, le Organizzazioni sindacali competenti si incontreranno peri risolvere la controversia.
Per il personale assunto temporaneamente dalle aziende per eseguire in proprio i lavori per i quali è prevista alle lettere e), d) ed e) del successivo art. 5 la facoltà di appalto, saranno seguite le norme dei contratti che sarebbero applicabili se la relativa attività fosse compiuta da azienda del ramo.

Art. 5. - Appalti.
Le aziende si impegnano a non concedere lavori o servizi in appalto ad eccezione dei seguenti:
a) servizi di trasporto fossile e materie prime, coke e sottoprodotti dall’interno all’esterno e viceversa, servizi di scarico, trasporto interno di fossile, coke e materie prime per le aziende che non abbiano gru, carri ponte ed impianti analoghi o che non abbiano raccordo ferroviario;
b) servizio trasporto coke a domicilio e cernita dei detriti;
c) nuove costruzioni, nuovi impianti, straordinaria manutenzione degli impianti e manutenzione dei fabbricati eccedente la normale organizzazione aziendale;
d) nuovi impianti importanti od urgenti relativi a tubazioni stradali prese, colonne montanti, posa contatori;
e) lavori di scavo per tubazioni stradali e riparazione dei contatori.
Gli appalti suddetti potranno essere attuati solo se non implichino risoluzione non consensuale del rapporto di lavoro del personale addetto ai lavori o servizi di cui sopra.
Per le aziende che abbiano la gestione di altri servizi pubblici è consentito di unificare i servizi di esazione o d’affidare gli stessi ad Istituti di credito od a Cooperative purché ciò non implichi risoluzione non consensuale del rapporto di lavoro del personale addetto al servizio esazione.
È consentita la continuazione in appalto del servizio di esazione alle aziende che lo abbiano già in atto purché gli appaltatori si obblighino verso le aziende a praticare ai propri dipendenti un trattamento retributivo non inferiore a quello del presente contratto.

Art. 9. - Durata del lavoro.
1. La durata settimanale del lavoro è ridotta dalle attuali 42 ore per gli impiegati, 48 ore per gli operai e per il personale impiegatizio addetto ai lavori discontinui o di attesa o di custodia (fattorini, uscieri, portieri, custodi, guardiani, ecc.) rispettivamente a 40 ore gli impiegati, a 44 ore per gli operai ed a 47 ore per il personale impiegatizio ed operaio addetto ai lavori discontinui o di attesa o custodia (fattorini, uscieri, portieri, custodi, guardiani, autisti, ecc.).
2. Nelle aziende in cui sussista una sola delle seguenti condizioni:
1) i conti consuntivi degli ultimi cinque anni siano stati chiusi in passivo;
2) l’attuazione della durata settimanale del lavoro di 40 ore per gli impiegati, di 44 per gli operai e di 47 per i dipendenti, impiegai ed operai, addetti ai lavori discontinui, di attesa e di custodia, comporti, un aumento del numero del personale superiore al 4 % (quattro per cento);
la durata settimanale del lavoro è di 42 ore per gli impiegati e 48 ore per gli operai nonché per i dipendenti, impiegati ed operai, adì detti ai lavori discontinui o di attesa o di custodia (fattorini, uscieri, portieri, custodi, guardiani, autisti, ecc.).
3. Nelle aziende in cui sia applicata la riduzione della durata da lavoro di cui al precedente paragrafo 1), gli impiegati il cui lavoro connesso con quello degli operai sono tenuti, a richiesta dell’azienda ad una prestazione fino a 44 ore settimanali. In tal caso verrà ad essi corrisposta una indennità pari alla retribuzione nominale rapportati alle ore di prestazione in più dalle 40 alle 44 ore.
4. Nelle aziende di cui al precedente paragrafo 2 gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai sono tenuti, a richiesta dell’azienda, ad una prestazione fino a 48 ore settimanali. In tal caso viene corrisposta all’impiegato una indennità pari alla retribuzione nominale rapportata alle ore di prestazione in più dalle 42 alle 48.

Art. 10. - Orario giornaliero di lavoro.
L’orario giornaliero dì lavoro viene stabilito dall’azienda con apposito ordine di servizio previo esame con la Commissione interna.
Per il personale comandato a recarsi per ragioni di servizio in località diverse dalla sede degli Uffici e servizi dell’azienda e sempreché dette località siano situate oltre il capolinea periferico di qualsiasi servizio urbano di trasporto, il tempo occorrente per raggiungere dal capolinea il posto di lavoro e viceversa è computato sull’orario ili lavoro. Specificatamente tale computo avverrà quando si tratti di lavori che si effettuano in località variabili e il luogo del lavoro venga a trovarsi oltre il capolinea suddetto.
Nei turni continui il personale non dovrà abbandonare il lavoro fino a quando non sia stato sostituito.

Art. 19. - Lavoro straordinario, feriale e notturno.
Lavoro straordinario è quello compiuto dal lavoratore oltre la durata giornaliera normale di lavoro.
Il lavoro straordinario si considera eccezionale e non può comunque superare i limiti stabiliti dalla legge.
Entro detti limiti il personale, senza giustificati motivi di impedimento, non può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario.
Lavoro straordinario notturno si considera il lavoro straordinario prestato tra le ore 20 e le 6, con possibilità di variazione, in relazione agli usi locali, dell’ora di inizio e di termine, fermo restando che la durata del lavoro straordinario notturno non supererà in ogni caso le 10 ore complessive.
Il lavoro straordinario non espressamente ordinato non è riconosciuto né compensato.
Eccezionalmente per determinati casi di lavoro straordinario può essere concordato tra l’azienda e gli organismi locali dei lavoratori un compenso forfait.
[...]

Art. 20. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade normalmente di domenica.
Per i lavoratori per i quali è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo stesso.
Per i lavoratori addetti ai turni continui, il giorno prestabilito di riposo potrà essere spostato con un preavviso di almeno 4 giorni. Nel preavviso dovrà essere indicato il nuovo giorno fissato per il riposo. Il giorno di riposo compensativo non deve cadere oltre la settimana successiva a quello prestabilito.
[...]

Art. 21. - Lavoro festivo.
1) Lavoratori non addetti a turni continui. - Il lavoratore che viene chiamato a prestare servizio in un giorno festivo viene compensato come segue:
а) quando tale giornata di lavoro sia compensata con altra giornata di riposo:
- con la sola maggiorazione della retribuzione [...]
b) quando tale giornata di lavoro non sia compensata con altra giornata di riposo;
- con la retribuzione nominale oraria maggiorata [...]
2) Lavoratori addetti a turni continui. - Il lavoratore addetta a turni continui che viene chiamato a prestare servizio nel giorno prestabilito di riposo od in un giorno festivo infrasettimanale anche sa coincide con una domenica, viene compensato come precisato alle lettere a) e b) del precedente comma 1.
L’eventuale spostamento del giorno prestabilito di riposo, quando non sia comunicato all’interessato almeno quattro giorni prima, deve essere compensato con la sola maggiorazione del 35 % sulla retribuzione nominale oraria.
Qualora detto nuovo giorno di riposo venga a coincidere con una festività infrasettimanale, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione del 58 % sulla retribuzione nominale, indipendentemente dalli eventuale maggiorazione del 35 %.

Art. 22. - Assenze e permessi.
Il lavoratore non può abbandonare il proprio lavoro se non debitamente autorizzato dal proprio superiore.
[...]

Art. 23. - Ferie.
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione nelle seguenti misure:
13 giorni lavorativi se con anzianità fino a 3 anni compiuti;
15 giorni lavorativi se con anzianità da oltre 3 anni a 5 anni compiuti;
20 giorni lavorativi se con anzianità da oltre 5 anni a 12 anni compiuti;
23 giorni lavorativi se con anzianità da oltre 12 anni a 18 anni compiuti;
26 giorni lavorativi se con anzianità oltre i 18 anni compiuti.
[...] Il lavoro di competenza del personale in ferie, deve essere compiuto, per quanto possibile, dal personale in servizio durante l’orario normale, senza alcuna corresponsione di indennità, salvo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 26.
[...]
Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizioni dell'Azienda.
Il lavoratore che, nonostante l’assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi.
[...]

Art. 26. - Mutamento di mansioni.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali e nei limiti delle sue attitudini e capacità, può essere assegnato temporaneamente a mansioni inerenti ad altra categoria purché ciò non importi peggioramento economico o morale della sua condizione.
[...]
I fuochisti, i loro aiutanti e il personale addetto in via continuativa al fuoco, al benzolo, alla depurazione, al solfato, potranno dopo venti anni di ininterrotto servizio e previo accertamento medico della minorata capacità lavorativa, chiedere di essere adibiti a lavori meno gravosi, conservando la retribuzione della categoria cui appartengono. L’accoglimento della richiesta è comunque subordinato alla possibilità di utilizzazione del lavoratore stesso in altro posto che sia disponibile. Lo stesso trattamento sarà accordato al personale di qualunque servizio che abbia una anzianità anche inferiore ai venti anni, ed abbia subito, per cause di servizio, gravi menomazioni fisiche. [...]
Nelle aziende in cui, per particolari ragioni, alcuni lavori possano ritenersi nocivi, ai lavoratori ad essi adibiti saranno concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio e di organizzazione aziendale, brevi avvicendamenti. Questi avvicendamenti non avranno l'effetto di interrompere il servizio agli effetti previsti dall’8° comma del presente articolo.
Nel periodo di avvicendamento il lavoratore conserverà la retribuzione globale ad eccezione delle indennità speciali che gli spettavano, in base al presente contratto, in quanto addetto a determinati lavori.

Art. 27. - Somministrazioni in natura.
Il personale effettivo ha diritto alle seguenti somministrazioni in natura:
[...]
2) Massa vestiario.
Annualmente verranno assegnati ai lavoratori i seguenti indumenti:
- un berretto agli operai;
- l’uniforme ai portieri, uscieri, fattorini, autisti, ove l’azienda ne prescriva l’uso in servizio ed in ogni caso nelle aziende dove già è in atto;
- un vestito da lavoro agli impiegati addetti ai servizi di officina o di distribuzione;
- un vestito o una tuta da lavoro agli operai;
- un grembiule da lavoro al personale femminile;
- zoccoli per gli operai ai forni e per gli operai addetti in ambienti particolarmente umidi, corrosivi e freddi.
3) Indumenti per il servizio.
L’azienda terrà in dotazione propria gli indumenti necessari per il servizio (mantelli, impermeabili, stivaloni di gomma, ecc.) una parte dei quali saranno forniti in uso personale a coloro che ne necessitano abitualmente, nonché indumenti di protezione al personale che lavora a contatto di sostanze nocive.
[...]
Il lavoratore con rapporto a termine ha diritto [...] anche alla massa vestiario in uso, quando le mansioni e la durata del rapporto lo richiedano.
Qualora in caso del tutto eccezionale, l’azienda sia impossibilitata a dare le prestazioni in natura, concederà in sostituzione al dipendente un adeguato compenso in denaro.

Art. 28. - Mense aziendali.
Nelle aziende che occupano più di 100 dipendenti e nelle quali viene praticato l’orario unico di lavoro devono essere istituite o mantenute le mense per il personale in servizio.
Per le Aziende suddette, nelle quali le mense non vengono istituite o siano consensualmente soppresse, saranno concordate localmente indennità o altre provvidenze sostitutive.
Per le Aziende che non rientrino nel caso previsto ai comma prendenti, saranno mantenute le mense o le indennità attualmente in alto finché dura la situazione contingente.

Art. 29. - Provvidenze varie.
[...]
d) Alloggio: La concessione dell’alloggio a tutto il personale cui, per esigenze di servizio, l’azienda chiedesse la disponibilità «in loco» dovrà essere gratuita.
[...]
Qualora l’Azienda richiedesse al dipendente di svolgere la sua normale attività di lavoro in località dove non esistano le possibilità, di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, l’Azienda, ove non fornisca un mezzo idoneo di trasporto, corrisponderà un adeguato indennizzo.
e) Latte: Ad ogni lavoratore addetto a lavori nocivi alla salute verrà somministrato mezzo litro di latte al giorno.
f) Bevande dissetanti: Al personale addetto ai forni verrà somministrata, durante la stagione estiva, una bevanda dissetante.

Art. 30. - Indennità varie.
[...]
e) Indennità fuochisti. - Ai lavoratori con qualifica di fuochisti o capoforno anche se addetti ai gasogeni sarà corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza ai forni o ai gasogeni una indennità di:
- L. 80 se addetti a forni a caricamento meccanico a distillazione continua;
- L. 70 se addetti a forni a caricamento meccanico a distillazione discontinua o con forni a 9 storte con caricamento a mano;
- L. 60 se addetti a forni a 9 storte con caricamento meccanico o a 6 storte con caricamento a mano;
- L. 50 se addetti a forni a 6 storte con caricamento meccanico o a 4 storte.
Ai lavoratori addetti alla pulizia delle colonne, dei bariletti e dei rubinetti di scarico degli estrattori almeno per quattro ore per ogni turno di servizio, sarà anche corrisposta, a prescindere dalla categoria di inquadramento, l’indennità di cui sopra.
Le suddette indennità non sono cumulabili.
Agli aiutanti ai forni inquadrati nella 2ª categoria operai, l’indennità in parola sarà corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza ai forni, nella seguente misura:
- L. 60 se addetti a forni a caricamento meccanico a distillazione continua;
- L. 50 se addetti a forni a caricamento meccanico a distillazione discontinua o a 9 storte con caricamento a mano;
- L. 45 se addetti a forni a 9 storte con caricamento meccanico o 6 storte con caricamento a mano;
- L. 40 se addetti a forni a 6 storte con caricamento meccanico o a 4 storte.
La medesima indennità sarà infine corrisposta ai sostituti sia dei fuochisti che degli aiutanti ai forni nella misura indicata rispettivamente nel 1° e nel 4° comma del presente paragrafo e).
[...]
f) Indennità macchine elettriche fatturatrici. - Nelle aziende ove esistono macchine elettriche fatturatrici, ai lavoratori addetti con continuità a tali macchine sarà corrisposta, per il tempo in cui svolgono tali mansioni, un’indennità graduabile sino ad un massimo del 4,50 per cento della retribuzione nominale.

Art. 31. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dei lavoratori possono essere punite, a seconda della loro gravità, come segue:
1) Rimprovero verbale;
2) Multa non superiore a tre ore di retribuzione nominale;
3) Rimprovero scritto;
4) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per uni periodo fino a 5 giorni;
5) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per uni periodo da oltre 5 fino a 15 giorni;
6) Licenziamento senza preavviso e con indennità;
7) Licenziamento senza preavviso e senza indennità.
Là sospensione di cui al n. 5 si può applicare a quelle mancanza le quali anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno provocate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiori punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguati sanzioni in quelle dì cui ai punti 1), 2), 3) e 4).
I provvedimenti previsti nei punti 6) e 7) si applicano nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro. In specie le sanzioni di cui al punto 7) si applicheranno soltanto nei casi gravi senza attenuanti, come ad esempio: insubordinazione seguita da vie di fatto, furto qualificato, condanne per reati infamanti. Il licenziamento non pregiudica le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
[...]

Art. 32. - Assicurazione infortuni.
Ferma l’osservanza delle norme legislative sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai lavoratori non soggetti a tali norme, che subiscano infortuni risarcibili ai sensi ed in conformità delle stesse, l’Azienda corrisponderà un trattamento equivalente a quello previsto dalla legge suddetta.
[...]
Nelle Aziende che abbiano almeno trecento dipendenti dovranno a cura e spese delle Aziende essere istituiti posti di pronto soccorso. Le altre. Aziende adotteranno sistemi equivalenti.
[...]

Art. 35. - Tutela della maternità.
Alla lavoratrice che venga a trovarsi in istato di gravidanza e puerperio, e che intenda continuare il rapporto di lavoro, verranno applicate le disposizioni di legge in materia.
Per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, e comunque per un massimo di 5 mesi, verrà corrisposta a detta lavoratrice la retribuzione globale mensile, con esclusione delle eventuali indennità e compensi collegati con la presenza in servizio.
[...]

Art. 45. - Commissioni interne.
Per tutto quanto attiene alle commissioni interne aziendali saranno osservati i relativi accordi interconfederali salvo a procedere ad adattamenti se ed in quanto previsti dagli accordi stessi.

Art. 47. - Norme transitorie e di attuazione.
a) Deroga dell’applicazione del contratto per aziende di 4ª categoria (art. 1).
Per le aziende di 4ª categoria si conviene che qualora l’onere del presente contratto superasse le possibilità dell’esercizio, su richiesta della Commissione Amministratrice dell’azienda, si esaminerà localmente la possibilità di apportare variazioni alla parte economica del contratto in modo da conciliare la necessità di vita del personale con quelle dell’azienda.
L’esame avverrà esclusivamente tra i rappresentanti dell’azienda e i rappresentanti sindacali periferici di categoria.
In caso di contrasto in questa sede l’esame sarà riportato alle Federazioni Nazionali di categoria.
Le eventuali variazioni concordate non infirmeranno in nulla il contratto e avranno carattere di transizione provvisoria concordata in sede di applicazione del contratto stesso.
b) Personale addetto alla pulizia o alla mensa (Articolo 1).
Nelle aziende in cui attualmente il personale addetto esclusivamente alla pulizia dei locali e dei servizi di mensa svolge il proprio servizio per non più di tre ore giornaliere l’azienda dovrà concordare con le Organizzazioni sindacali di categoria le condizioni per la disciplina del rapporto di lavoro.
c) Appalti (Art. 5).
La continuazione degli appalti che non rientrino tra quelli elencati all’art. 5 del presente contratto e che fossero in atto al 29 novembre 1946, è ammessa fino alla scadenza dei relativi contratti.
d) Durata del lavoro (art. 9, 2° paragrafo).
Per gli operai viene mantenuta la percentuale del 6 % sulle ore tra le 42 e le 48 là dove attualmente la percentuale sia ancora in applicazione.
e) Durata del lavoro (Art. 9).
Ove le organizzazioni sindacali ritenessero che in una delle aziende che si trovano nella situazione di cui al punto I del paragrafo 2 dell’art. 9 del presente contratto, la riduzione dell’orario di lavoro potrebbe essere attuata senza alcun onere economico per esuberanza di personale, la riduzione verrà attuata nell’azienda interessata dopo concorde accertamento tra le parti contraenti.
Analoga procedura verrà seguita in caso di divergenza sulla sussistenza della condizione di cui al punto II del precitato paragrafo 2 dell’art. 9.
Agli impiegati il cui lavoro alla data dell’11 giugno 1960 è connesso con quello degli operai l’indennità di cui al paragrafo 3 dell’art. 9 verrà commisurata in ore 6 anziché 4; tale trattamento deve intendersi «ad personam».
[...]
1) Indennità sostitutiva della mensa (Art. 28).
La indennità sostitutiva della mensa, limitatamente alle aziende in cui tale indennità veniva corrisposta alla data del 1° marzo 1957, non potrà essere inferiore alle L. 2.000 mensili a partire dalla stessa data del 1° marzo 1957.
Viene istituita una indennità sostitutiva della mensa nella misura minima di L. 1.250 mensili per le aziende che alla data del 1° marzo 1957 non corrispondevano alcuna indennità a tale titolo.
La corresponsione di tale indennità decorre dal 1° marzo 1957. [...]