Tipologia: CCNL
Data firma: 7 luglio 1960
Validità: dal 07.07.1960
Parti: Industriali metalmeccanici, Assistal-Confindustria, Aziende a Prevalente Partecipazione Statale-Intersind e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori Metalmeccanici-Cisnal e Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Metalmeccanici-Cisal
Settori: Metalmeccanici, Industria, Apprendisti

Sommario:

Art. 1. - Norme generali.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Tirocinio presso diverse aziende.
Art. 4. - Durata del tirocinio.
Tabella della durata del periodo di tirocinio
Art. 5. - Minimi di paga base.
Art. 6. - Lavoro a cottimo, a incentivo e in serie.
Art. 7. - Ferie.
Art. 8. - Gratifica natalizia.
Art. 9. - Insegnamento complementare.
Art. 10. - Attribuzione della qualifica.
Art. 11. - Norme transitorie.
Art. 12. - Inscindibilità.
Art. 13. - Decorrenza.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per la disciplina dell’apprendistato nell’industria metalmeccanica e nella installazione di impianti, 7 luglio 1960

Addì 7 luglio 1960, in Roma, tra la Delegazione degli Industriali Metalmeccanici [...], l’Associazione Nazionale Installatori di Impianti Termici e di Ventilazione, Idrici, Sanitari, Elettrici, Telefonici ed Affini (Assistal) [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...], la Delegazione di Aziende a Prevalente Partecipazione Statale [...], con l’assistenza dell’Associazione Sindacale Intersind [...], e in ordine alfabetico le sottoindicate organizzazioni dei lavoratori: la Federazione Italiana Metalmeccanici [...], assistita dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...], la Federazione Impiegati Operai Metallurgici (Fiom) [...], assistita dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], l’Unione Italiana Lavoratori Metallurgici (Uilm) [...], assistita dall’Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...]
Addì 7 luglio 1960, in Roma, tra la Delegazione degli Industriali Metalmeccanici [...], l’Associazione Nazionale Installatori di Impianti Termici e di Ventilazione, Idrici, Sanitari, Elettrici, Telefonici ed Affini (Assistal) [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...], la Delegazione di Aziende a Prevalente Partecipazione Statale [...], con l’assistenza dell’Associazione Sindacale Intersind [...], e la Federazione Nazionale Lavoratori Metalmeccanici (Cisnal) [...], assistita dalla Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal) [...]
Addì 7 luglio 1960, in Roma, tra la Delegazione degli Industriali Metalmeccanici [...], l’Associazione Nazionale Installatori di Impianti Termici e di Ventilazione, Idrici, Sanitari, Elettrici, Telefonici ed Affini (Assistal) [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...], la Delegazione di Aziende a Prevalente Partecipazione Statale [...], con l’assistenza dell’Associazione Sindacale Intersind [...], e la Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Metalmeccanici [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (Cisal) [...]
Si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per la disciplina dell’apprendistato nell’industria metalmeccanica e nell’installazione di impianti.

Art. 1. - Norme generali.
La disciplina dell’apprendistato nell’industria metalmeccanica è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente contratto.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono per gli apprendisti le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del 23 ottobre 1959.

Art. 3. - Tirocinio presso diverse aziende.
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocini precedentemente prestati presso altre aziende l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, all’apprendista sarà rilasciato dall’azienda, in caso di risoluzione del rapporto, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.
[...]

Art. 4. - Durata del tirocinio.
La durata del tirocinio e le riduzioni del periodo stesso in relazione ai titoli di studio conseguiti dall’apprendista in scuole statali o parificate sono stabilite nella tabella seguente.
Per aver diritto ad essere ammesso ai minori periodi di tirocinio elencati nella tabella, l’apprendista, all’atto dell’assunzione o all’atto del conseguimento del titolo scolastico se conseguito durante il periodo di tirocinio, dovrà presentare il titolo scolastico originale o apposito certificato debitamente autenticato.

Tabella della durata del periodo di tirocinio

Titolo di studio

Età di assunzione

14

15

16

17

18

19

A) Scuola elementare + scuola di avviamento professionale + licenza di scuola tecnica (scuola tecnica industriale o istituto professionale) di attività corrispondente a quella oggetto dell'apprendistato o frequenza del 4° anno di istituto tecnico industriale

-

-

1 anno e 6 mesi

1 anno

1 anno

6 mesi

B) Scuola elementare + scuola di avviamento professionale + ammissione al 2° corso di scuola tecnica (scuola tecnica industriale o istituto professionale) di attività corrispondente a quella oggetto dell'apprendistato

4 anni

3 anni

2 anni e 6 mesi

2 anni

2 anni

2 anni

C) Scuola elementare + licenza di scuola o corsi di avviamento professionale di attività corrispondente a quella oggetto dell'apprendistato o frequenza del 4° anno di istituto tecnico industriale

4 anni e 6 mesi

3 anni e 6 mesi

3 anni

2 anni e 6 mesi

2 anni e 6 mesi

2 anni

D) Licenza elementare

5 anni

4 anni

3 anni e 6 mesi

3 anni

3 anni

2 anni

Eventuali scuole o corsi riconosciuti potranno essere esaminati dalle parti stipulanti per determinarne concordemente validità ai fini della riduzione del periodo di apprendistato e dell'eventuale incasellamento nei vari gruppi.

Art. 6. - Lavoro a cottimo, a incentivo e in serie.
I periodi di tempo di cui al primo comma dell’articolo 23 del Regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668, sono riabiliti come segue:
а) per durata dell’apprendistato fino a 2 anni: il 50 per cento della durata del tirocinio;
b) per durata dell’apprendistato fino a 3 anni: il 35 per cento della durata del tirocinio;
c) per durata superiore a 3 anni: il 30 per cento della durata del tirocinio.
L’inserimento dell’apprendista nel lavoro a cottimo, ad incentivo o in serie avverrà normalmente negli ultimi periodi del tirocinio.
Fermo restando che in relazione alla particolare natura del rapporto, non è applicabile agli apprendisti quanto disposto dai comma 3 e segg. dell’articolo 2 della parte comune del CN 23 ottobre 1959, le tariffe di cottimo predisposte per gli apprendisti dovranno rispettare le norme contenute al 3° comma dell’articolo 16 - parte I, operai del sopra citato contratto, che regola il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 10 per cento delle rispettive paghe basi.

Art. 7. - Ferie.
A norma dell’articolo 14 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 agli apprendisti di età non superiore ai sedici anni verrà concesso per ogni anno di servizio un periodo feriale retribuito di 30 giorni di calendario e agli apprendisti che abbiano superato i 16 anni, un periodo feriale di 20 giorni di calendario.
[...]

Art. 9. - Insegnamento complementare.
Per l’adempimento da parte dell’apprendista dell'obbligo di frequenza - ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668 - dei corsi di Istruzione complementare, sono concesse tre ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi.