Tipologia: Accordo collettivo nazionale
Data firma: 27 luglio 1960
Validità: 27.07.1960 - 31.05.1961
Parti: Asap e Spem, Silp, Uilpm e Snalpem
Settori: Chimici, Energia, Eni

Sommario:

Premessa
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Nota a verbale.
Allegato Contratto collettivo di lavoro per gli addetti al trasporto ed alla distribuzione degli idrocarburi nella Snam 21 aprile 1960.

Accordo collettivo nazionale relativo all’estensione del contratto collettivo 21 aprile 1960, per i lavoratori addetti al trasporto ed alla distribuzione degli idrocarburi, dipendenti dalla società nazionale metanodotti, ai lavoratori dipendenti da tutte le aziende del gruppo Eni esercenti il trasporto e la distribuzione, compresa la compressione, degù idrocarburi, esclusi gli addetti alla navigazione marittima in quanto soggetti a regolamentazione speciale, 27 luglio 1960

Addì, 27 luglio 1960, tra l’Associazione Sindacale per le Aziende Petrol-Chimiche e collegate a partecipazione statale - Asap [...], con la partecipazione di una delegazione industriale del settore metanifero delle aziende a prevalente partecipazione statale [...] e il Sindacato Petrolieri e Metanieri - Spem [...], il Sindacata Italiano Lavoratori del Petrolio - Silp [...], l’Unione Italiana Lavoratori Petrolieri e Metanieri [...]
Addì, 27 luglio 1960, tra l’Associazione Sindacale per le Aziende Petrol-Chimiche e collegate a partecipazione statale - Asap [...], con la partecipazione di una delegazione industriale del settore metanifero delle aziende a prevalente partecipazione statale [...] e il Sindacato Nazionale Lavoratori Petrolieri e Metanieri - Snalpem [...]

preso atto dell’esigenza di una sempre più efficiente strutturazione ed un più efficace coordinamento dell’attività sindacale delle Aziende del Gruppo Eni;
ravvisata l’opportunità che i rapporti di lavoro intercorrenti con le Aziende organizzate nel settore metanifero dal Gruppo Eni vengano regolati da una disciplina collettiva unitaria;
considerata l’attuale situazione contrattuale delle Aziende predette;
si conviene di adottare il contratto collettivo di lavoro 21 aprile 1960 attualmente vigente presso la Società Nazionale Metanodotti come contratto collettivo nazionale di lavoro a valere per l’intero settore metanifero delle Aziende a partecipazione statale, con la conseguente integrale applicazione del contenuto economico e normativo del contratto stesso.
Ciò premesso, le parti convengono di sottoscrivere l’Accordo che segue:

Art. 1.
Le parti di cui in premessa concordano di recepire integralmente il contenuto economico e normativo del «Contratto collettivo di lavoro 21 aprile 1960 per gli addetti al trasporto ed alla distribuzione di idrocarburi nella Società Nazionale Metanodotti».
Pertanto, il predetto contratto collettivo di lavoro fermo restando il disposto di tutte le sue clausole, intercorre a far tempo dal 27 luglio 1960, tra l’Asap e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori sopra indicate che con la firma del presente Accordo lo sottoscrivono.

Art. 2.
A partire dal 27 luglio 1960 la intitolazione del «Contratto collettivo di lavoro per gli addetti al trasporto ed alla distribuzione di idrocarburi nella Società Metanodotti 21 aprile 1960» sarà sostituita dalla seguente:
«Contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore metanifero delle aziende a partecipazione statale ».

Art. 3.
La sfera di applicazione del predetto contratto viene precisata come segue:
«il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina i rapporti di lavoro che intercorrono tra le Aziende del Gruppo Eni esercenti come attività principali il trasporto e la distribuzione degli idrocarburi a mezzo condotte, compresa la compressione degli stessi, ed i lavoratori da esse dipendenti, escluso il personale addetto alla navigazione marittima in quanto soggetto a regolamentazione speciale».
La norma predetta dovrà essere opportunamente inserita nel testo contrattuale.

Nota a verbale.
Le parti si danno reciprocamente atto che le attività riguardanti «il trasporto e la distribuzione di idrocarburi a mezzo condotte», laddove esercitate dalle Aziende del Gruppo che applicano il Contratto collettivo nazionale di lavoro 9 luglio 1958 restano escluse dal contratto di cui al presente Accordo.