Tipologia: Accordo collettivo integrativo
Data firma: 15 giugno 1960
Validità: 31.12.1962
Parti: Unione Industriale Biellese e Sindacato Provinciale Abbigliamento-Camera del lavoro di Biella, Sindacato Provinciale Lavoratori Abbigliamento-Unione Provinciale Sindacale di Biella, Camera Sindacale Biellese-Uil
Settori: Tessili, Maglifici ecc, Biella

Sommario:

Parte I Operai
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno, domenicale, festivo e relative percentuali.
Art. 12. - Lavori discontinui.
Art. 13. - Lavoro a squadre.
Art. 38. - Preavviso.
Art. 40. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Parte III Impiegati
Art. 4. - Categoria e gradi dell’impiegato.
Art. 12. - Orario di lavoro, lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 13. - Determinazione della quota oraria di stipendio.
Art. 28. - Indennità di vestiario.
Art. 39. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 40. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Tabella dei supplementi fissi orari

Accordo collettivo integrativo per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglierie e calzetterie della zona di Biella, 15 giugno 1960

Addì 15 giugno 1960, tra l'Unione Industriale Biellese e il Sindacato Provinciale Abbigliamento, aderente alla Camera del lavoro di Biella, il Sindacato Provinciale Lavoratori Abbigliamento, aderente alla Unione Provinciale Sindacale di Biella, la Camera Sindacale Biellese (Uil), visto il protocollo aggiuntivo alla parte generale del Contratto collettivo nazionale di lavoro 14 maggio 1960 per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglierie e calzetterie che demanda alle Organizzazioni territoriali competenti il coordinamento - per quanto necessario - degli eventuali contratti territoriali con il predetto Contratto nazionale; vista la convenzione stipulata tra le organizzazioni sopra elencate in data 1° agosto 1957; tenuta presente la situazione di fatto biellese;
si stipula la seguente convenzione:
1) le Associazioni sindacali territoriali in premessa citate, si impegnano a dare integrale applicazione nella zona Biellese al contratto collettivo nazionale 14 maggio 1960 per gli addetti alle aziende fabbricanti maglierie e calzetterie;
2) per il mantenimento di particolari situazioni di fatto esistenti nel Biellese, le Associazioni stesse concordano le seguenti intese che debbono ritenersi integrative delle norme contrattuali riguardanti gli istituti in appresso indicati:

Parte I Operai
Art. 12. - Lavori discontinui.

Si chiarisce che l’orario normale di 12 ore giornaliere vale per i custodi e portieri aventi alloggio gratuito negli stabilimenti o nelle immediate dipendenze degli stessi.
[...]

Parte III Impiegati
Art. 12. - Orario di lavoro, lavoro straordinario, notturno e festivo.

[...]
In deroga alla norma contrattuale si conviene che i limiti dell’orario notturno per gli impiegati, i quali in via continuativa osservano l'orario dei turni degli operai, sono fissati dalle ore 22 alle ore 6.
La presente deroga viene accettata in via eccezionale dalle organizzazioni dei lavoratori per il periodo di durata del Contratto nazionale 14 maggio 1960 (1° maggio 1960 - 31 dicembre 1962).

Art. 28. - Indennità di vestiario.
A maggior chiarimento della norma contrattuale si conviene di mantenere in vigore la seguente clausola Biellese:
«la ditta deve fornire a sue spese l’indumento di lavoro richiesto dalla natura stessa della lavorazione o quando, in conseguenza delle funzioni svolte dall’impiegato, il normale contatto con macchinari od attrezzature porti come conseguenza un maggior consumo di indumenti.
Cosicché la ditta nei casi di cui sopra dovrà mettere a disposizione dell’impiegato un indumento di lavoro, ma, nel caso che per una improvvisa circostanza derivante da esigenze di lavoro l’impiegato non possa tempestivamente munirsi dell’indumento messo a disposizione della ditta, e da ciò gliene derivasse danno, la ditta gli corrisponderà, in questo caso del tutto particolare, una indennità da concordarsi fra le parti.
È pure previsto che le parti possano concordare una indennità per danni derivanti per esigenze di lavoro al vestiario dell’impiegato quando a questo ultimo non sia normalmente fornito l’indumento lavoro».