Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 7 maggio 1957
Validità: 01.01.1957 - 31.12.1957
Parti: Federazione dei Consorzi Cooperativi di Trento e Federazione Provinciale Sindacati Addetti Commercio ed Affini–Cisl
Settori: Agroindustriale, Cantine sociali, Trento

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.

Accordo collettivo per i dipendenti dalle cantine sociali della provincia di Trento, 7 maggio 1957

Il giorno 7 del mese di maggio dell’anno 1957, in Trento, tra la Federazione dei Consorzi Cooperativi di Trento [...], assistito dal [...] presidente della Cantina Sociale di Aldeno, e dal [...] presidente della Cantina Viticoltori di Mezzocorona; la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Commercio ed Affini – Cisl [...], è stato stipulato il seguente accordo integrativo provinciale da valere per il personale d’ambo i sessi dipendente dalle Cantine Sociali della Provincia di Trento.

Art. 6.
L’orario normale di lavoro è convenuto in otto ore giornaliere ed in quarantotto settimanali. Limitatamente al periodo delle operazioni stagionali di vendemmia - consentito comunque per un massimo di quaranta giorni - l’orario normale di lavoro sarà di 10 (dieci) ore giornaliere e 60 (sessanta) settimanali. In questo caso il personale avrà diritto al pagamento di ulteriori due ore giornaliere di normale retribuzione senza alcuna maggiorazione per compenso straordinario.

Art. 7.
Per i lavoratori stagionali vinicoli l’orario normale di lavoro è stabilito in 10 (dieci) giornaliere e di 60 (sessanta) settimanali.

Art. 8.
Le ore straordinarie di lavoro verranno retribuite con la paga oraria normale maggiorata del 20 % (venti per cento). Le ore straordinarie di lavoro prestate nei giorni festivi verranno retribuite con la paga oraria normale maggiorata del 30 % (trenta per cento). Le ore straordinarie di lavoro prestate la notte - intendendosi per tali quelle eseguite fra le ore 22 e le 6 del mattino - verranno retribuite con la paga oraria normale maggiorata del 50 % (cinquanta per cento).
[...] Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal rappresentante dell’azienda ed annotate in apposito registro.
[...]

Art. 13.
I lavoratori hanno diritto ad un periodo annuale di ferie fissato nelle seguenti misure:
Categorie ABC
dopo un anno di ininterrotto servizio fino a due anni di servizio compiuti giorni 12
da 3 a 6 anni di servizio compiuti giorni 16
da 7 a 10 anni di servizio compiuti giorni 20
da 11 a 20 anni di servizio compiuti giorni 25
dal ventunesimo anno di servizio in poi giorni 30
Categorie D E
dopo un anno di ininterrotto servizio e fino a sette anni di servizio compiuti giorni 12
da 8 a 15 anni di servizio compiuti giorni 15
dal sedicesimo anno di servizio in poi giorni 18

Art. 15.
Per quanto non previsto dal presente accordo - ed in quanto non contrastanti - si fa richiamo alle norme dettate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da Cooperative di consumo o da consorzi da questa costituiti dal 2 marzo 1955.