Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 15 luglio 1958
Validità: 01.07.1958 - 10.22.1960
Parti: Associazione degli Industriali della provincia di Mantova, Unione Provinciale Mantovana delle Cooperative, Federazione Provinciale Mantovana delle Cooperative e delle Mutue e Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari-Camera Confederale del Lavoro di Mantova, Federazione Provinciale Unitaria Lavoratori Industrie Alimentari-Cisl, Unione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari-Camera Sindacale Provinciale
Settori: Agroindustriale, Caseifici, Mantova

Sommario:

Art. 1. - Applicazione.
Art. 2. - Assunzioni e documenti di lavoro.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Durata ed orario di lavoro.
Art. 5. - Riposo settimanale.
Art. 6. - Distribuzione del lavoro.
Art. 7. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 8. - Assenze - Malattia - Infortunio.
Art. 9. - Visite di controllo.
Art. 10. - Permessi - Congedi - Aspettative.
Art. 11. - Qualifiche dei lavoratori.
Art. 12. - Passaggio di mansioni.
Art. 14. - Ferie.
Art. 15. - Gratifica natalizia.
Art. 16. - Festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 17. - Indennità di trasferta.
Art. 18. - Doveri delle parti.
Art. 19. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 20. - Garanzie di lavorazione.
Art. 21. - Minimi di retribuzione.
Art. 22. - Percentuali di integrazione per retribuzioni straordinarie.
Art. 23. - Compensi in natura.
Art. 24. - Premi di produzione e di specializzazione.
Art. 25. - Trattamento economico del casaro.
Art. 26. - Vitto ed alloggio.
Art. 27. - Acconti.
Art. 28. - Conteggi e reclami sulle retribuzioni.
Art. 29. - Indumenti di lavoro.
Art. 30. - Trattamento economico in caso di assenze per malattie o infortunio.
Art. 31. - Licenziamento e preavviso.
Art. 32. - Indennità di licenziamento.
Art. 33. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 34. - Trattamento in caso di morte.
Art. 35. - Cessione o trasformazione di azienda.
Art. 36. - Istruzione professionale.
Art. 37. - Controversie.
Art. 38. - Durata del contratto.
Art. 39. - Riferimento a disposizioni generali.
Allegati
Allegato n. 1 Tabella delle zone
Allegato n. 2 Tabella del premio annuo

Contratto collettivo per i lavoratori dipendenti dalle aziende casearie della provincia di Mantova, 15 luglio 1958

Addì 15 luglio 1958 in Mantova, tra l'Associazione degli Industriali della provincia di Mantova [...], l’Unione Provinciale Mantovana delle Cooperative [...], la Federazione Provinciale Mantovana delle Cooperative e delle Mutue [...], e la Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari, aderente alla Camera Confederale del Lavoro di Mantova [...], la Federazione Provinciale Unitaria Lavoratori Industrie Alimentari, aderenti alla Cisl [...], l’Unione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari [...], assistita dal Segretario responsabile della Camera Sindacale Provinciale [...], con l’intervento quale osservatore, del sig. F.T., in rappresentanza della Associazione Provinciale degli Agricoltori; si è stipulato il presente contratto provinciale di lavoro che disciplina i rapporti tra tutte le imprese casearie e i lavoratori in esse occupati.

Art. 1. - Applicazione.
Il presente contratto sostituisce tutti quelli stipulati singolarmente che prevedono un trattamento inferiore o che contrastino con il presente, ferme restando le condizioni di miglior favore in atto.
Le aziende casearie con caratteristiche industriali hanno facoltà di applicare, in sostituzione del presente, il contratto nazionale stipulato per le industrie lattiero-casearie e relativo accordo aggiuntivo. Tale facoltà dovrà essere esercitata entro il 31 maggio.
Hanno caratteristiche industriali le aziende a lavorazione annuale con un quantitativo di latte superiore ai 6.000 q.li annui, che siano industrialmente attrezzate e che applichino un sistema di lavorazione industriale con un orario medio giornaliero di 8 ore.
Per quanto riguarda i generi in natura, i lavoratori dei suddetti caseifici godranno del trattamento previsto dagli artt. 23 e 25 del presente contratto.
In caso di contestazioni circa le caratteristiche industriali delle aziende che si avvarranno della predetta facoltà, la questione verrà sottoposta al giudizio delle organizzazioni sindacali firmatarie interessate.
Per gli impiegati addetti ai caseifici si fa richiamo al contratto nazionale per le industrie lattiero-casearie.
Per quanto si riferisce ai caseifici aziendali (agricoli), il presente contratto si applica limitatamente al trattamento economico.
Copia del presente contratto dovrà essere affisso in ogni caseificio in luogo ben visibile.

Art. 2. - Assunzioni e documenti di lavoro.
[...]
Per l’assunzione al lavoro e per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge in vigore.
Il lavoratore, a richiesta del datore di lavoro, potrà essere sottoposto a visita medica e dovrà sottostare alle eventuali cure prescritte contro le malattie infettive.

Art. 4. - Durata ed orario di lavoro.
L’orario di lavoro nelle aziende casearie è determinato dalle esigenze della lavorazione del latte e del razionale allevamento dei suini.
Esso è regolato dalle norme di legge vigenti in materia con un massimo di otto ore giornaliere o quarantotto settimanali con le eccezioni e le deroghe relative.
I lavoratori addetti ai caseifici non dovranno essere adibiti a lavori che non abbiano stretta attinenza con le attività dei caseifici stessi.

Art. 5. - Riposo settimanale.
Per il riposo settimanale valgono le norme di legge vigenti in materia.
[...]
Tutti i lavoratori, casaro escluso, devono essere sostituiti da altri lavoratori della categoria durante la giornata di riposo settimanale.

Art. 6. - Distribuzione del lavoro.
La distribuzione e l’assegnazione del lavoro potrà essere fatta per quanto di competenza, da chi ha la responsabilità tecnica della lavorazione.
In genere la fissazione dei criteri e dei servizi per l’andamento del lavoro sono di esclusiva competenza del datore di lavoro o chi per esso. Il lavoratore nella esecuzione del lavoro deve attenersi scrupolosamente alle istruzioni ricevute.

Art. 7. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro nessun lavoratore potrà allontanarsi dal proprio posto se non debitamente autorizzato.
I lavoratori sospesi non potranno entrare nell’azienda salvo speciale permesso del responsabile della stessa.
Il permesso di uscita dall’azienda deve essere richiesto dal lavoratore al suo capo-tecnico.

Art. 8. - Assenze - Malattia - Infortunio.
[...]
Gli operai che si assentino dalla azienda per infortunio, malattia, permessi e sospensioni, per provvedimenti disciplinari per più di tre giorni, dovranno essere sostituiti con eguale numero di lavoratori e, nel caso che ciò non fosse fatto la retribuzione dell’assente o degli assenti dovrà essere suddivisa fra gli operai che rimangono al lavoro.

Art. 14. - Ferie.
Tutti i lavoratori indistintamente hanno diritto ad un periodo annuo di riposo. Ai lavoratori dei caseifici annuali spettano 12 giorni di ferie ogni anno, retribuiti con paga globale di fatto. Per i lavoratori dei caseifici stagionali il diritto di ferie pagate è di un giorno per ogni mese di servizio compiuto o frazione di mese superiore ai 15 giorni.
[...]

Art. 18. - Doveri delle parti.
Il lavoratore deve tenere un contegno corrispondente alla necessità di espletare il lavoro affidatogli e in particolare:
rispettare l’orario di lavoro disposto dalla azienda;
dedicare la sua attività al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché quelle impartitegli dai responsabili dell’azienda;
avere cura dei locali, oggetti e macchinari a lui affidati che in caso di licenziamento, sarà tenuto a restituire, prima di lasciare l’azienda.
Ogni prestatore d’opera è responsabile verso il datore di lavoro degli errori e delle perdite provenienti dal suo negligente operato.
[...]
Il casaro ha, in particolare, i seguenti doveri:
[...]
custodire e tenere in buon ordine tutto il macchinario e l’attrezzatura e quanto altro ha in consegna;
proporre al datore di lavoro quei provvedimenti e quelle disposizioni che egli crederà opportuni per il migliore andamento del caseificio e per la migliore riuscita dei prodotti caseari.
Il datore di lavoro o chi per esso deve rispondere ai doveri inerenti al proprio grado e in particolare:
usare modi corretti ed improntati a cortesia durante il rapporto di lavoro;
applicare scrupolosamente le clausole inerenti al presente contratto;
procurare che l’ambiente di lavoro sia igienico, decoroso e conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 19. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dei lavoratori e ogni infrazione alle norme del presente contratto possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
richiamo;
rimprovero verbale o scritto;
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di tre giorni;
licenziamento in tronco.
Rimprovero verbale o scritto
Il rimprovero verbale o scritto potrà essere inflitto al lavoratore che si assenti arbitrariamente dal lavoro, ritardi nell’inizio o anticipi nella cessazione del lavoro, commetta ingiustificata assenza dal lavoro, non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure le esegua con deficienza, o si presenti o si trovi al lavoro in istato di ubriachezza o introduca bevande alcooliche o contravvenga al divieto di fumare, guasti per disattenzione il materiale della azienda, il materiale di lavorazione, oppure non avverta subito il suo superiore di retto di eventuali guasti ad apparecchi a lui affidati o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli attrezzi stessi, occulti scarti di lavorazione, alterchi nell’azienda, introduca persone estranee alla azienda senza regolare permesso, trasgredisca in qualunque modo le disposizioni del presente contratto, commetta comunque degli atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale e all’igiene del lavoro.
Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
Nei casi in cui le mancanze contemplate nel punto precedente, rivestano carattere di gravità o in caso di recidiva nelle mancanze stesse, potrà essere inflitta al lavoratore la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione relativa per un periodo massimo di giorni tre.
Licenziamento in tronco
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto per le mancanze più gravi, ed in via esemplificativa, nei seguenti casi:
a) con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non dell’indennità di licenziamento:
1) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
[...]
3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
[...]
5) recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti;
b) senza preavviso e senza indennità di licenziamento:
[...]
2) danneggiamento volontario di impianti o di materiali;
3) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
4) atti implicanti dolo o colpa grave con danno della azienda;
5) insubordinazione grave verso i superiori.
[...]

Art. 22. - Percentuali di integrazione per retribuzioni straordinarie.
[...]
A compenso dell’eventuale lavoro in più delle otto ore giornaliere e di quello notturno sarà corrisposta ai lavoratori una maggiorazione forfettaria sulle retribuzioni base nella misura del 10 per cento.
[...]

Art. 25. - Trattamento economico del casaro.
Oltre i minimi di retribuzione di cui all’art. 21, la percentuale di integrazione per retribuzione straordinaria di cui all’art. 22, al casaro spettano i seguenti compensi in natura:
a) uso dell’abitazione per sé e la famiglia;
b) legna, latte, burro, formaggio, farina gialla, sale per consumo suo e della sua famiglia dall’apertura alla chiusura del caseificio;
a) allevamento di un suino di sua proprietà a spese dell’azienda.
[...]
d) allevamento di due nidiate di novellini nei seguenti periodi: una nel mese di aprile o giugno e una nel mese di agosto o settembre, nonché 15 galline.
[...]

Art. 29. - Indumenti di lavoro.
Allo scopo di garantire una maggiore igiene nella lavorazione dei prodotti caseari e per il particolare logorio che subiscono gli indumenti di lavoro nei caseifici, l'azienda concederà a tutti i laboratori, compreso il capo-casaro i seguenti indumenti:
un grembiule impermeabilizzato da lavoro; un paio di zoccoli o stivaletti di gomma.
Detti indumenti, di proprietà dell’azienda, verranno rinnovati qualora fuori uso.

Art. 36. - Istruzione professionale.
Le Organizzazioni firmatarie riconoscono la necessità di dare impulso alla Istruzione professionale come mezzo essenziale di perfezionare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare il rendimento della produzione.

Art. 37. - Controversie.
Qualora nella applicazione del presente contratto e nello svolgimento dei rapporti di lavoro insorgesse qualche controversia, le parti firmatarie, prima di eventuali azioni giudiziarie, si impegnano a riunirai per una amichevole composizione della controversia stessa in sede sindacale.

Art. 39. - Riferimento a disposizioni generali.
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alle disposizioni di legge, agli accordi interconfederali ed al contratto nazionale del settore lattiero-caseario in quanto applicabili.