Categoria: 1954
Visite: 8791

Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 21 maggio 1954
Validità: 21.05.1954*
Parti: Sindacato Panificatori della provincia di Brescia e Lega Panettieri di Brescia-Federazione Provinciale Lavoratori dell’Alimentazione, Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Brescia

Sommario:

Art. 1. - Tariffe di quintalato.
Art. 2. - Tabelle paga a quintalato.
Art. 3. - Minimi di produzione giornaliera.
Art. 4. - Apprendistato.
Art. 5. - Turnisti.
Art. 6. - Vitto e alloggio.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 9. - Decorrenza del contratto.

Contratto collettivo per i lavoranti panettieri della provincia di Brescia, 21 maggio 1954

L’anno 1954 il giorno 21 maggio tra il Sindacato Panificatori della provincia di Brescia [...] e la Lega Panettieri di Brescia [...], con la assistenza del segretario della Federazione Provinciale Lavoratori dell’Alimentazione [...] e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio [...], è stato stipulato il presente Contratto provinciale integrativo del Contratto nazionale Lavoranti, panettieri 1° aprile 1948.

Art. 3. - Minimi di produzione giornaliera.
(al di sotto della quale non si può scendere nemmeno per lavoro Inferiore ai kg. 90 giornalieri di farina per dipendente)
[...]
Il quantitativo minimo per ogni operaio di farina da lavorare è di kg. 90, il massimo kg. 120.
[....]

Art. 4. - Apprendistato.
L’apprendistato ha lo scopo di preparare alle mansioni di operaio panettiere i giovani dai 16 ai 19 anni. L’apprendistato ha la durata massima di anni tre e la durata minima di anni due.
L’apprendista deve essere unicamente adibito a coadiuvare alla produzione ed ai lavori interni e ausiliari del panificio.
Per la immissione di apprendisti nella squadra occorre il benestare della Commissione paritetica composta da due datori di lavoro e da due lavoratori nominati dalle rispettive organizzazioni.

Art. 7. - Orario di lavoro.
La giornata normale di lavoro è di otto ore, come prescritto dalla legge. Per inizio della lavorazione (ore 4) ci si riferisce alle norme di legge.
Le giornate lavorative settimanali sono sei.

Art. 9. - Decorrenza del contratto.
Il presente Contratto decorre dal 21 maggio del 1954.
Per quanto non viene specificatamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento al Contratto nazionale lavoranti panettieri 1° aprile 1948, con decorrenza 1° gennaio 1948, le cui norme prevarranno anche sulle disposizioni del presente contratto qualora risultino ad essere contrastanti.