Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 3 settembre 1957
Validità: 01.08.1957
Parti: Associazione Panificatori di Milano e provincia e Federazione Italiana Lavoratori alimentazione sindacato Lavoranti Panettieri, Fulpia
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Milano

Sommario:

Art. 1. - Minimi e massimi di lavorazione.
Art. 2. - Contingenza.
Art. 3. - Apprendistato.
Art. 4. - Disciplina dei turnisti.
Art. 5. - Delle retribuzioni - Vitto e alloggio.
Art. 6.
Art. 7. - Indennità operai turnisti.

Contratto collettivo integrativo per i lavoranti panettieri della provincia di Milano, 3 settembre 1957

Addì 3 settembre 1957, in Milano, tra l’Associazione Panificatori di Milano e provincia [...], e la Federazione Italiana Lavoratori alimentazione sindacato Lavoranti Panettieri [...], e la Federazione Italiana Prodotti Industrie Alimentari (Fulpia) [...], si è stipulato il presente Contrato integrativo che si applica a tutti i lavoranti panettieri della provincia di Milano a far tempo dal 1° agosto 1957.

Art. 1. - Minimi e massimi di lavorazione.
Sono fissati, il minimo in kg. 80 di farina lavorata ed il massimo in kg. 120.

Art. 3. - Apprendistato.
Con riferimento all’art. 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro è ammessa l'assunzione di un apprendista per ogni squadra di almeno 3 operai qualificati. Fermo restando quanto disposto dall’art. 4 sopra riportato, le parti convengono che, nel caso che vi sia una esigenza di apprendisti nelle squadre con un numero di unità lavorative inferiori ai tre operai qualificati, la Commissione paritetica dovrà prendere in esame e vagliare le richieste delle singole ditte richiedenti.
La Commissione paritetica è competente a deliberare circa l’opportunità o meno di riconoscere le esigenze di cui sopra.

Art. 4. - Disciplina dei turnisti.
Il turno di riposo settimanale è obbligatorio per tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende di panificazione. Gli operai panettieri sono tenuti a presentare al datore di lavoro la bolletta dell’ufficio di collocamento il giorno precedente entro le ore 11. Al turnista respinto senza giustificato motivo, deve essere corrisposto il minimo di retribuzione previsto dal contratto collettivo, oltre alla indennità di contingenza e la indennità dei turnisti.
Sarà compito della Commissione paritetica lo stabilire, se investita dell’esame del caso, se vi è stato o meno un giustificato motivo per respingere il turnista. La Commissione stessa in collaborazione tra i membri designati dalle organizzazioni operai e dall’organizzazione dei Panificatori, si impegna per far si che venga attuata la scrupolosa osservanza dei turni di riposo, sia da parte dei Panificatori che i degli operai.
N.B. – Per alleviare al massimo la disoccupazione nella provincia di Milano, si fa esplicita raccomandazione ai datori di lavoro ed ai familiari di questi che lavorano più di uno in squadra, di osservare i turni di riposo settimanali.

Art. 6.
Nello spirito dell’art. 29 del contratto normativo nazionale di lavoro, le organizzazioni operaie si impegnano a partecipare alle riunioni relative alla fissazione del calendario delle giornate di chiusura totale dei panifici anche estive, che l’Associazione dei Panificatori richiederà alle autorità competenti. I rappresentanti delle organizzazioni operaie si impegnano inoltre a stabilire con esito positivo con l’Associazione Panificatori le giornate di doppia panificazione da due in su, oltre a quelle fissate dalla legge.