Categoria: 1948
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 10 dicembre 1948
Validità: v. CCNL 28 aprile 1948
Parti: Associazione Commercianti della provincia di Sondrio e Sindacato Provinciale Lavoratori Panettieri della provincia di Sondrio-Camera confederale del lavoro, Liberi Sindacati della provincia di Sondrio
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Sondrio

Sommario:

Art. 1. - Apprendistato.
Art. 2. - Minimo di lavorazione.
Art. 3. - Lavoro notturno.
Art. 4. - Festività infrasettimanali.
Art. 4-bis.
Art. 5. - Compenso al turnista.
Art. 6. - Corresponsione paga.
Art. 7. - Lavoro a mano.
Art. 8. - Valore del vitto e alloggio.
Art. 9. - Pane di pezzatura piccola.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Gratifica natalizia.
Art. 12. - Indennità di contingenza.
Art. 13.
Art. 14. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo per i lavoranti panettieri della provincia di Sondrio, 10 dicembre 1948

Tra il Sindacato Provinciale Lavoratori Panettieri della provincia di Sondrio [...], con la assistenza della Camera confederale del lavoro [...], i Liberi Sindacati della provincia di Sondrio [...], e la Associazione Commercianti della provincia di Sondrio [...], si è addivenuti alla stipulazione del presente Contratto integrativo provinciale (con riferimento al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 aprile 1948) da valere per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione della provincia di Sondrio.

Art. 1. - Apprendistato.
Il numero degli apprendisti da immettere nella squadra verrà fissato dalla Commissione paritetica mandamentale qualora la produzione media giornaliera sia superiore ai 100 kg. di farina panificata per ogni operaio.

Art. 2. - Minimo di lavorazione.
La farina da attribuirsi giornalmente a ciascun operaio viene fissata in un minimo di kg. 90 ed in un massimo di kg. 100.

Art. 3. - Lavoro notturno.
Qualora il lavoratore inizi il suo lavoro prima dell’orario fissato dalla legge, avrà diritto ad una maggiorazione di paga nella misura del 40 %.

Art. 5. - Compenso al turnista.
Tenuto presente che il turnista non può usufruire delle ferie, festività nazionali e infrasettimanali, gratifica natalizia e indennità licenziamento, si concorda di corrispondere allo stesso un compenso supplementare giornaliero di L. 140, qualunque sia la mansione da lui esplicata.
[...]

Art. 7. - Lavoro a mano.
Il lavoro a mano verrà retribuito con una maggiorazione del 25 % sulla paga base del quintalato in più per forni senza impastatrice.

Art. 14. - Decorrenza e durata.
Il presente contratto integrativo segue le sorti del Contratto nazionale 28 aprile 1948 per la decorrenza e durata.