Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 29 aprile 1957
Validità: 02.10.1949 - 01.01.1950
Parti: Gruppo Panificatori, Associazione Commercianti e Camera Confederale del Lavoro, Lega Panettieri, Unione Sindacale Provinciale Cisl
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Udine

Sommario:

Art. 1. - Apprendisti.
Art. 2. - Qualifiche e composizione della squadra.
Art. 3. - Sistema di retribuzione.
Art. 4. - Misura della retribuzione.
Art. 5. - Attrezzatura normale dei panifici.
Art. 6. - Panifici particolarmente attrezzati.
Art. 7. - Festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 8. - Commissione paritetica.
Art. 9. - Chiusura totale dei panifici.

Contratto collettivo integrativo per i dipendenti dalle aziende di panificazione della provincia di Udine, 29 aprile 1957

Addì 29 aprile dell’anno 1957, presso l’Associazione Commercianti della Provincia di Udine, presenti i signori: B.G. per il Gruppo Panificatori; M.N. per l’Associazione Commercianti; C.C. per la Camera Confederale del Lavoro; S.T. per la Lega Panettieri; M.I. per l’Unione Sindacale Provinciale Cisl, si è stipulato il presente contratto integrativo provinciale al contratto collettivo nazionale lavoranti panettieri, da valere per i lavoranti panettieri dipendenti dalle aziende di panificazione della provincia di Udine.

Art. 1. - Apprendisti.
In relazione all’art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale si stabilisce che nella squadra di produzione è ammesso n. 1 apprendista per ogni unità organica o frazione di essa.

Art. 2. - Qualifiche e composizione della squadra.
La squadra organica è composta come segue:
- 1 informatore;
- 1 impastatore;
- 2 lavoranti manuali (1);
- 1 apprendista.
(1) Il lavorante che sostituisce normalmente ed effettivamente, nelle giornate di assenza e di riposo, l’infornatore e l’impastatore, ha diritto, in tali giornate, di percepire il punteggio dell’operaio sostituito.

Art. 3. - Sistema di retribuzione.
La retribuzione dei lavoranti panettieri della provincia di Udine verrà corrisposta con il sistema del quintalato.
Il quantitativo medio di farina da attribuirsi a ciascun operaio qualificato viene fissato in kg. 90-100 al giorno.
L’apprendista, agli effetti della determinazione della farina da panificarsi giornalmente, non è da computarsi nel numero dei lavoranti, eccezion fatta per quelle squadre composte fino a 5 operai, apprendista compreso, per le quali, ove esista l’apprendista, sarà distribuita farina in ragione di 40 o 50 chilogrammi a seconda che la squadra risulti formata da uno o più adulti.

Art. 5. - Attrezzatura normale dei panifici.
Di comune accordo viene precisato che la normale attrezzatura dei panifici si intende quella costituita come segue: Forno a fuoco indiretto; Impastatrice; Filonatrice; Spezzatrice a mano.
I panifici che difettano di uno degli elementi più sopra indicati dovranno corrispondere una retribuzione maggiorata del 10 per cento rispetto a quella stabilita dall’art. 4.

Art. 6. - Panifici particolarmente attrezzati.
I lavoratori in servizio nei panifici attrezzati con speciali macchine (si intendono i panifici che oltre all’attrezzatura normale dispongono di almeno un spezzatrice automatica in funzione), i quali per effetto della particolare attrezzatura, panificano normalmente nel corso delle otto ore giornaliere di lavoro un quantitativo di farina superiore a kg. 120 ciascuno, apprendista escluso, verranno retribuiti con il quintalato di cui all’art. 4 diminuito di L. 200 il quintale.
Fermo restando il trattamento economico stabilito dall’art. 4 in L. 1.650 e L. 1.950 al quintale di farina lavorata per i tipi di pane condito, i relativi quantitativi di farina impiegati dovranno sempre computarsi ai fini della produzione limite succitata di kg. 120 giornalieri pro-capite.

Art. 8. - Commissione paritetica.
Le parti si danno atto della costituzione della Commissione Paritetica Provinciale formata da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante del sindacato interessato.
La Commissione Paritetica ha i seguenti scopi:
1) Esaminare e qualificare gli operai a seconda della loro preparazione tecnica, specie per quanto riguarda il passaggio dell’apprendista ad operaio. (In proposito verrà concordato ed emanato un apposito regolamento).
2) Dirimere le controversie individuali di lavoro che sorgessero fra i panificatori ed i lavoranti panettieri, rimanendo convenuto che, prima di portare le controversie alla magistratura, dovrà essere tentata la conciliazione tramite le Organizzazioni Sindacali interessate.

Art. 9. - Chiusura totale dei panifici.
Si conviene, di comune accordo, di estendere la totale chiusura dei panifici anche ai giorni di Pasqua e Natale di ogni anno.
Pertanto, le giornate in cui verrà osservato il divieto di panificare sono: Capodanno; Pasqua; 1° Maggio; 15 Agosto; 25 Dicembre di ogni anno. Nei giorni precedenti tali ricorrenze verrà effettuata la doppia panificazione.