Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 29 febbraio 1960
Validità: 01.05.1960 - 31.10.1962
Parti: Sezione Industrie Estrattive-Associazione degli Industriali della Provincia di Genova e Filca-Cisl, Sindacato Lavoratori del Cemento, Calce, Gesso, Frantoi della Provincia di Genova-Cgil/Fillea, Fenea-Uil
Settori: Edilizia, Lapidei, Cave ecc., Genova, Operai

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Qualifiche.
Art. 6. - Apprendistato.
Art. 7. - Passaggio di mansioni.
Art. 8. - Mansioni promiscue.
Art. 9. - Minimi di retribuzione.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
Art. 12. - Festività.
Art. 13. - Sospensioni e interruzioni di lavoro.
Art. 14. - Riposo settimanale.
Art. 15. - Riduzione di lavoro.
Art. 16. - Ricuperi.
Art. 17. - Permessi.
Art. 18. - Permessi e licenze per cariche sindacali.
Art. 19. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 20. - Congedo matrimoniale.
Art. 21. - Modalità di pagamento.
Art. 22. - Reclami sulla paga.
Art. 23. - Cottimi.
Art. 24. - Ferie.
Art. 25. - Trasferta.
Art. 26. - Gratifica natalizia.
Art. 27. - Previdenza sociale.
Art. 28. - Pronto soccorso.
Art. 29. - Malattia e infortunio.
Art. 30. - Indumenti protettivi.
Art. 31. - Indennità per lavori speciali, disagiati e pericolosi.
Art. 32. - Indennità sostitutiva di mensa.
Art. 33. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 34. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 35. - Divieti.
Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 37. - Multe e sospensioni.
Art. 38. - Licenziamento per mancanze senza preavviso ma con indennità di dimissioni.
Art. 39. - Licenziamento per mancanze senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
Art. 40. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 41. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 42. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 43. - Indennità in caso di morte.
Art. 44. - Trasferimento dell’azienda.
Art. 45. - Commissioni interne.
Art. 46. - Reclami e controversie.
Art. 47. - Accordi interconfederali.
Art. 48. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 49. - Decorrenza e durata.
Tabella delle retribuzioni minime

Contratto collettivo per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l’industria della escavazione di sabbia, ghiaia, pietrame e la frantumazione di pietra nella provincia di Genova, 29 febbraio 1960

L’anno 1960 addì 29 febbraio in Genova, tra la Sezione Industrie Estrattive dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Genova [...], e la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - Cisl - Segreteria Provinciale di Genova [...], il Sindacato Lavoratori del Cemento, Calce, Gesso, Frantoi della Provincia di Genova - Cgil [...], rappresentato dal [...] Segretario responsabile della Fillea, la Federazione Nazionale Edili Affini - Uil [...], è stato stipulato il seguente Contratto Collettivo di Lavoro da valere per gli operai dipendenti da imprese esercenti l’industria della estivazione di sabbia, ghiaia. pietrame e la frantumazione di pietra.

Art. 1. - Assunzione.
L’assunzione degli operai, delle donne e dei fanciulli verrà effettuata in conformità alle norme di legge, salvo le deroghe e le eccezioni previste in materia.

Art. 3. - Visita medica.
L’operaio, prima dell’assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia della Azienda.

Art. 6. - Apprendistato.
L’apprendistato è disciplinato dalle vigenti norme di legge.
Il periodo di apprendistato viene fissato in un massimo di anni 4 [...]

Art. 10. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è quella fissata per legge con un massimo di 8 ore giornaliere o di 48 settimanali, salvo le eccezioni dalla legge stessa previste.
Per gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia l’orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, salvo per i guardiani, i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate dipendenze di esso per le quali valgono le disposizioni di legge:

Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni - Maggiorazioni.
Agli effetti dell’applicazione delle percentuali di aumento di cui al comma successivo viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre i limiti di cui al precedente articolo 10.
[...]
Per lavoro notturno si considera quello eseguito dalle ore 22 alla ore 6.
[...]
Gli operai che frequentano scuole serali e festive sono esonerati rispettivamente dal lavoro straordinario e festivo.

Art. 14. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica, con un riposo compensativo in altro giorno, la domenica sarà considerata giorno lavorativo mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.

Art. 16. - Ricuperi.
È ammesso il ricupero a regime normale delle ore perdute per causa di forza maggiore e per le interruzioni dell’orario normale di lavoro concordato tra le organizzazioni interessate, purché contenute nel limite massimo di un’ora al giorno e sempreché il ricupero si effettui entro le due settimane immediatamente successive all’avvenuta interruzione.

Art. 24. - Ferie.
L’operaio ha diritto ogni anno, al godimento di un periodo di ferie pari a:
12 giorni per anzianità di servizio da 1 a 7 anni;
15 giorni per anzianità di servizio da 8 a 13 anni;
18 giorni per anzianità di servizio oltre i 13 anni.
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche l’operaio non usufruisca del godimento delle ferie, è ammessa la sostituzione del godimento di esse con una indennità pari alla relativa retribuzione.
[...]

Art. 27. - Previdenza sociale.
L’azienda provvederà a favore degli operai alle previdenze previste dalla legge attualmente in vigore, nonché a quelle che venissero eventualmente istituite in seguito.

Art. 28. - Pronto soccorso.
Ogni cantiere dovrà essere fornito di cassetta di medicazione per i primi soccorsi di urgenza in caso di infortunio.
Per il materiale di medicazione di cui devono essere fornite tali cassette, valgono le norme di legge.

Art. 29. - Malattia e infortunio.
[...]
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[...]
Nel caso in cui l’infortunio comporti per l’operaio una menomazione fisica la ditta esaminerà la possibilità di adibirlo a lavorazioni confacenti al suo stato compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 30. - Indumenti protettivi.
Per i lavori in acque l’azienda dovrà fornire a sue spese agli operai gli stivali di gomma. Tali indumenti non sono intercambiabili e rimangono di proprietà della azienda.

Art. 31. - Indennità per lavori speciali, disagiati e pericolosi.
Agli operai che effettuano i lavori sotto specificati, limitatamente al solo tempo della loro esecuzione, verrà corrisposta, oltre la normale retribuzione, la indennità oraria a fianco di ciascuno di essi indicata:
a) lavori su ponti mobili, su scale aeree tipo Porta su frontoni di cava in sospensione in condizioni di particolare pericolo e disagio L. 25
b) lavori in acqua (si intendono quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall’azienda, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi nell’acqua) L. 18
c) lavori in sottosuolo (si intendono quelli effettuati dagli operai che eseguono lavori di avanzamento o allargamento nella montagna) L. 15
d) lavori per oltre mezz’ora sotto la pioggia, sprovvisti di mezzi protettivi, per tutto il tempo lavorato in tali condizioni L. 10

Art. 33. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
L’operaio dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L’azienda dovrà porre l’operaio in condizione di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.

Art. 35. - Divieti.
[...]
È proibito all’operaio di eseguire nell’interno dello stabilimento lavori per conto proprio o per conto di terzi.
L’operaio che commetta tali mancanze, incorre nella applicazione del relativo provvedimento disciplinare ed è tenuto a risarcire il danno arrecato all’azienda.

Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) multa fino all’importo massimo di tre ore lavorative:
c) sospensione dal lavoro o dalla retribuzione con un massimo di 3 giorni;
d) licenziamento senza preavviso ma con indennità di dimissioni;
e) licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
[...]

Art. 37. - Multe e sospensioni.
L’azienda ha la facoltà di applicare la multa nei seguenti casi:
a) mancata esecuzione di lavoro secondo le istruzioni ricevute;
b) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) ritardato inizio, sospensione del lavoro o anticipo della cessazione senza giustificato motivo;
d) introduzione di bevande alcooliche senza averne avuta la preventiva autorizzazione;
e) stato di ubriachezza all’inizio e durante il lavoro.
In caso di maggiore gravità o recidiva, l’azienda potrà procedere all’applicazione della sospensione.

Art. 38. - Licenziamento per mancanze senza preavviso ma con indennità di dimissioni.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commette gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza nel lavoro.
In via esemplificativa incorrono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione lieve verso i superiori;
b) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del cantiere;
[...]

Art. 39. - Licenziamento per mancanze senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa incorrono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
а) insubordinazione non lieve verso i superiori;
[...]
c) rissa all’interno del cantiere o nelle zone di escavazione durante le ore di lavoro;
d) danneggiamento volontario agli impianti dell’azienda;
e) recidiva in qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente.

Art. 45. - Commissioni interne.
Si intendono espressamente richiamati gli accordi interconfederali in vigore, nonché quelli che venissero stipulati in seguito dalle rispettive Confederazioni circa le funzioni e i compiti delle Commissioni Interne.

Art. 46. - Reclami e controversie.
Qualora nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia individuale o collettiva, questa dovrà, prima detrazione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle organizzazioni stipulanti per esperire il tentativo di amichevole componimento.

Art. 47. - Accordi interconfederali.
Gli accordi stipulanti tra la Confederazione Generale dell’Industria Italiana e le Organizzazioni Nazionali dei Lavoratori, nonché quelli che venissero stipulati in seguito, anche se non esplicita mente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.