Categoria: 1954
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 31 luglio 1954
Validità: 01.07.1954 - 30.06.1955
Parti: Associazione degli Industriali della Provincia di Modena e Camera Confederale del Lavoro - Sindacato Abbigliamento, Unione Sindacale Provinciale, Unione Italiana del Lavoro
Settori: Tessili, Tintolavanderie, Modena

Sommario:

Art. 1. - Assunzione - Documenti di lavoro Residenza e domicilio - Visita medica.
Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Classificazione degli operai.
Art. 5. - Mansioni promiscue.
Art. 6. - Mutamento temporaneo di mansioni.
Art. 7. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 8. - Istruzione professionale.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 11. - Disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato.
Art. 12. - Sospensione e interruzione di lavoro.
Art. 13. - Recupero delle ore di lavoro perduto.
Art. 14. - Riposo settimanale.
Art. 15. - Giorni festivi e trattamento economico relativo.
Art. 16. - Lavoro straordinario, notturno e festivo - Maggiorazioni.
Art. 17. - Lavoro a cottimo.
Art. 18. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 19. - Donne adibite a mansioni maschili.
Art. 20. - Indennità di zona malarica.
Art. 21. - Gratifica natalizia.
Art. 22. - Ferie.
Art. 23. - Reclami sulla paga.
Art. 24. - Congedo matrimoniale.
Art. 25. - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 26. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 27. - Servizio militare.
Art. 28. - Disciplina aziendale.
Art. 29. - Commissione interna e delegati di impresa.
Art. 30. - Regolamento interno.
Art. 31. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 32. - Assenze.
Art. 33. - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 34. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 35. - Visite d’inventario e di controllo.
Art. 36. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 37. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 38. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 39. - Abiti da lavoro.
Art. 40. - Trasferte.
Art. 41. - Trasferimenti.
Art. 42. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 43. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 44. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 45. - Indennità in caso di morte.
Art. 46. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 47. - Multe e sospensioni.
Art. 48. - Licenziamento per mancanze.
Art. 49. - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell’azienda.
Art. 50. - Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 51. - Lavoro a domicilio.
Art. 52. - Certificato di lavoro.
Art. 53. - Reclami e controversie.
Art. 54. - Mense aziendali.
Art. 55. - Norme generali.
Art. 56. - Decorrenza e durata.
Allegato - Classificazione dei minimi di paga oraria da valere per le maestranze addette alle aziende esercenti le lavanderie, stirerie, tintorie di abiti e indumenti

Contratto collettivo per le maestranze addette alle aziende esercenti lavanderie, stirerie, tintorie e smacchiatorie di abiti e indumenti della provincia di Modena, 31 luglio 1954

Addì, 31 luglio 1954, in Modena, tra l’Associazione degli Industriali della Provincia di Modena [...], e la Camera Confederale del Lavoro - Sindacato Abbigliamento [...], l’Unione Sindacale Provinciale [...], l’Unione Italiana del Lavoro [...], è stato concluso il presente contratto collettivo di lavoro da valere per le maestranze addette alle aziende esercenti lavanderie, stirerie, tintorie e smacchiatorie di abiti e indumenti situate nel territorio della provincia di Modena.

Art. 1. - Assunzione - Documenti di lavoro Residenza e domicilio - Visita medica.
[...]
La Direzione, nell’assumere l’operaio, lo metterà in grado di conoscere l’esistenza e il contenuto del presente contratto e di eventuale regolamento interno che saranno messi a disposizione della Commissione Interna o del Delegato di fabbrica a cura della Direzione stessa.
All’atto dell’assunzione l’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda.
[...]

Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l’assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
Per l’assunzione al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni.
Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653, nonché le disposizioni contenute nel regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, relative alle operazioni inerenti alla manipolazione di colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, qualora ricorrano gli estremi di applicazione della legge stessa.

Art. 7. - Disciplina dell’apprendistato.
а) È considerato apprendista chiunque sia assunto in una azienda in età fra i 14 e i 18 anni per gli uomini, e dai 14 ai 20 anni per le donne allo scopo di acquistare la capacità necessaria per diventare operaio qualificato, mediante addestramento pratico.
b) La durata massima del periodo di apprendistato sarà ridotta: di due terzi per i licenziati dalle scuole tecniche, industriali ad indirizzo della categoria; di metà per coloro che siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale di indirizzo corrispondente all’attività esplicata dall’apprendista.
c) Il periodo di servizio già prestato presso altre aziende sarà computato per intero ai fini del compimento del periodo di apprendistato sempreché l’addestramento riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa una sospensione superiore ai 18 mesi.
d) Nel libretto di lavoro o nell’attestato di tirocinio devono essere registrati i periodi di servizio prestati e gli scatti di paga conseguiti.
e) Nel caso che l’apprendista durante il periodo di apprendistato venga adibito ad altre lavorazioni per le quali sia previsto un periodo di tirocinio, il precedente periodo di apprendistato effettivamente prestato sarà totalmente computato tanto agli effetti di passaggio alla categoria operaia, quanto per la determinazione del salario, salvo il caso in cui il passaggio avvenga nel periodo di 60 giorni dalla data di assunzione.
f) Durante il periodo di tirocinio l’apprendista non deve essere adibito a lavori diversi da quelli attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio e sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche e comunque pericolosi e nocivi alla salute nei limiti delle disposizioni della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Il datore di lavoro deve inoltre accordare all’apprendista senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perché frequenti i corsi per la formazione professionale.
g) L’apprendista, durante il periodo di tirocinio, deve lavorare ad economia, nel caso venga adibito a lavoro a cottimo l’apprendista acquista automaticamente la qualifica di operaio qualificato anche se non sono trascorsi i termini di durata massima del periodo di apprendistato e dovrà avere il relativo trattamento retributivo e normativo.
[...]
l) La durata massima del periodo di apprendistato resta fissata secondo quanto previsto nell’accordo.
[...]
n) Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo valgono le norme del presente contratto, ferme restando le disposizioni derivanti da accordi interconfederali o dalla legge in quanto prevedano migliori condizioni.

Art. 8. - Istruzione professionale.
L’istituzione di corsi di istruzione professionale od il potenziamento di quelli eventualmente esistenti, allo scopo di preparare maestranze tecnicamente efficienti e di migliorare il loro livello culturale, anche da un punto di vista generale, sono additati alle Associazioni di categoria ed anche ai singoli industriali come uno scopo da perseguire con ogni possibile mezzo per i benefici effetti sociali ed economici che potranno derivarne.

Art. 9. - Orario di lavoro.
La durata normale settimanale dell'orario di lavoro è quella fissata dalla legge, con un massimo di otto ore giornaliere, salvo le deroghe da essa legge previste o da norme contrattuali.
Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia l’orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, salvo le eccezioni previste in materia pei i guardiani dall’accordo interconfederale 23 maggio 1946.
La tabella indicante l’orario di lavoro preordinato sarà affissa nello stabilimento in luogo visibile.

Art. 10. - Inizio e fine del lavoro.
[...]
Nessun operaio può cessare il lavoro né comunque lasciare il proprio posto prima del segnale di cessazione del lavoro.
Le infrazioni saranno punite a termine degli articoli sui provvedimenti disciplinari.
La pulizia del posto di lavoro avverrà di norma prima del termine dell’orario di lavoro: qualora venga fatta effettuare oltre l’orario normale di cui all’art. 9 (orario di lavoro) sarà considerata prestazione straordinaria.
L’entrata negli stabilimenti e l’uscita da essi degli operai verranno disciplinate nei regolamenti interni di ogni singola azienda, come pure il controllo della presenza al posto di lavoro.

Art. 11. - Disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato.
Normalmente nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14.
È consentito che il compimento dell’orario settimanale di lavoro sia ottenuto mediante recupero, a regime normale, nel corso della settimana.
Fanno eccezione alle disposizioni anzidette gli operai adibiti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia.

Art. 13. - Recupero delle ore di lavoro perduto.
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore e dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate fra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro i trenta giorni susseguenti al periodo in cui è avvenuta l'interruzione, salvo quanto stabilito all’articolo riguardante il pomeriggio del sabato.

Art. 14. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade normalmente in domenica come è stabilito dalla legge. Ogni eventuale deroga a questo principio purché sia consentito dalla legge stessa, comporta l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nella domenica, oltre alla paga normale, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all’operaio un’altra giornata di riposo nel corso della settimana.
Le disposizioni concernenti la maggiorazione per il lavoro compiuto in domenica non si applicano agli operai addetti a mansioni discontinue, di semplice attesa e di custodia che prestano, legge consentendo, la loro opera in domenica, usufruendo del prescritto riposo in altro giorno della settimana.
Qualora gli operai addetti a lavori discontinui, di semplice attesa e di custodia lavorassero nel giorno fissato per il riposo, avranno diritto alla maggiorazione in vigore per il lavoro festivo, mentre un altro giorno della stessa settimana sarà fissato per il riposo compensativo.

Art. 16. - Lavoro straordinario, notturno e festivo - Maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite dell’art. 9 ossia oltre le ore 8 giornaliere e le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario e oltre le ore 10 giornaliere e le 60 ore settimanali per i lavoratori di cui al 2° comma del predetto art. 9.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nella domenica oppure nei giorni di riposo compensativo, di cui all’art. 14 e nelle festività nazionali.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6.
Il lavoro straordinario o notturno o festivo potrà essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne e i fanciulli.
L’operaio in possesso di documenti comprovanti la frequenza di scuole serali o festive deve essere esonerato al lavoro straordinario o notturno o festivo, in quanto dette prestazioni gli impediscono di frequentare le scuole medesime.
[...]

Art. 17. - Lavoro a cottimo.
а) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo.
Il cottimo potrà essere sia collettivo che individuale, a seconda delle possibilità tecniche e a seconda degli accordi che possono intercorrere fra le parti direttamente interessate.
[...]
c) Agli operai interessati dovranno essere comunicati per iscritto o per affissione, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. [...]
g) Ogni qualvolta in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato ! delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[...]
i) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l’operaio e l’azienda e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.

Art. 19. - Donne adibite a mansioni maschili.
Qualora le donne vengano destinate a compiere dei lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro, e di rendimento qualitativo e quantitativo sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l’uomo.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopradetta si intenderà soddisfatta con l’applicazione di una uguale tariffa.

Art. 20. - Indennità di zona malarica.
Agli operai che, per ragioni di lavoro, vengano trasferiti in zone riconosciute malariche compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle rispettive Organizzazioni sindacali locali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti autorità sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
È in facoltà del singolo operaio di non aderire al trasferimento in zona malarica e tale rifiuto non può, di per sé solo, costituire motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 22. - Ferie.
L’operaio elle abbia una anzianità di 12 mesi consecutivi presso l’azienda in cui è occupato avrà diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione giornaliera globale di fatto percepita, in ragione di:
12 giorni lavorativi (pari a ore 96) per gli aventi anzianità da 1 a 8 anni compiuti;
13 giorni lavorativi (pari a ore 104) per gli aventi anzianità da oltre 8 anni e fino ai 15 anni compiuti;
15 giorni lavorativi (pari a ore 120) per gli aventi anzianità superiore ai 15 anni.
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie o la non concessione delle stesse.
[...]

Art. 26. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Per la tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza o puerperio valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 28. - Disciplina aziendale.
Nella esecuzione del lavoro l’operaio è tenuto ad osservare le istruzioni ricevute svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza.
L’azienda porterà a conoscenza dell’operaio le persone dalle quali dipenderà e alle quali rivolgersi in caso di necessità.
In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro l’operaio dipende dai suoi superiori come previsto dall’organizzazione interna aziendale.
L’operaio deve osservare rapporti di urbanità e di subordinazione verso i superiori nonché di cordialità verso i compagni di lavoro.
Sarà cura dei superiori improntare i rapporti con i dipendenti a sensi di urbanità.

Art. 29. - Commissione interna e delegati di impresa.
Per i compiti delle Commissioni interne e dei Delegati di Impresa, si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.

Art. 30. - Regolamento interno.
Laddove già esista o dove comunque si procede alla emanazione di un regolamento interno, nessuna parte di esso potrà derogare o risultare in contrasto con le norme del presente contratto o con le vigenti norme interconfederali sui compiti delle commissioni interne.
Il regolamento, esposto in modo chiaramente visibile nell’interno della fabbrica, dovrà essere rispettato dalle maestranze.

Art. 31. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro nessun operaio potrà allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; parimenti non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato.
Salvo speciale permesso non è consentito all’operaio di entrare o di trattenersi nello stabilimento in ore fuori del proprio orario di lavoro. La stessa disposizione vale per gli operai sospesi o licenziati.
All’operaio che ne faccia domanda saranno concessi dei brevi permessi per improrogabili giustificate necessità. Normalmente il permesso deve essere chiesto nella prima ora di lavoro.

Art. 36. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrenti l’operaio dovrà farne richiesta all’incaricato dell’azienda.
Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna [...]
È preciso obbligo dell’operaio di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e disegni ed in genere tutto quanto a lui affidato.
D’altra parte l’operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la direzione dell’azienda.
L’operaio risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione, che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
L’operaio non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuta autorizzazione da chi di dovere.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’azienda di rivalersi per i danni subiti.
L’operaio deve interessarsi per far elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprietà onde poterli ritirare dallo stabilimento.
Gli utensili e gli arnesi di lavoro in dotazione non potranno essere asportati dall’operaio o comunque utilizzati salvo espressa concessione della direzione della azienda.
[...]

Art. 38. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Sia l’azienda che l’operaio sono tenuti all’osservanza delle norme di legge e delle disposizioni emanate dagli organi competenti relative alla tutela dell’igiene e alla prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro.
A titolo esemplificativo: le macchine devono essere provviste dei necessari dispositivi di protezione: quelle adibite alla lavorazione producente polvere delle bocche di aspirazione; i locali devono essere in normali condizioni di aerazione, pulizia, illuminazione e riscaldamento e assicurare conveniente spazio in relazione al numero degli operai.

Art. 39. - Abiti da lavoro.
Quando la ditta lo richieda, o la natura del lavoro imponga, l’uso di abiti o indumenti di lavoro, la ditta deve fornirli a sue spese.
La sostituzione di tali abiti e indumenti sarà fatta più o meno frequentemente in relazione alla più o meno rapida usura degli stessi in conseguenza della natura delle lavorazioni.

Art. 46. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’operaio daranno luogo, a seconda della loro gravità all’applicazione delle seguenti sanzioni:
а) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino ad un importo massimo di due ore di paga;
c) sospensione dal lavoro fino ad un massimo di due giorni;
d) licenziamento ai sensi dell’art. 48.

Art. 47. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti della multa e della sospensione l'operaio:
[...]
b) che, senza giustificato motivo, abbandoni il proprio posto di lavoro;
c) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
d) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
e) contravvenga al divieto di fumare, espressamente notificata con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consigliano tale divieto;
f) che esegua entro lo stabilimento lavorazione per proprio usa con lieve danno dell’azienda;
g) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperperi non grave di materiale dell’azienda, che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuale irregolarità nell’andamento del lavoro;
[...]
i) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presenti contratto e dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all’igiene.
La multa verrà applicata per le mancanze di minore rilievo, la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[...]

Art. 48. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavori può essere inflitto:
1) con la perdita dell’indennità di preavviso ma non della indennità di anzianità.
Tale provvedimento si applica nei confronti dell’operaio che sia recidivo nelle mancanze di cui all’articolo precedente (multe e sospensioni) o che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
b) recidiva al divieto di fumare sempreché la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
[...]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
f) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva nella mancanza di cui al punto g) dell’articolo precedente (multe e sospensioni) sempreché non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
h) esecuzione entro lo stabilimento di lavorazione per uso proprio con danno della azienda;
i) trascuranza nell’adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’articolo precedente (multe e sospensioni).
2) Senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’operaio che provochi all’azienda grave nocumento morale e materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
а) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
[...]
e) esecuzione entro lo stabilimento di lavorazioni per uso proprio o per conto terzi, con grave danno dell’azienda;
f) insubordinazione verso i superiori;
g) recidiva nella colpa di cui al punto g) dell’articolo precedente (multe e sospensioni) qualora vi sia dolo.
[...]

Art. 51. - Lavoro a domicilio.
1) Definizione del «lavorante a domicilio».
È da considerarsi lavorante a domicilio chi nella propria abitazione o in locali non appartenenti al datore di lavoro né sottoposti alla sua sorveglianza, esegua lavoro retribuito per conto di uno o più datori di lavoro, ricevendo dagli stessi le materie prime e gli accessori. Inoltre, il lavorante a domicilio, per essere considerato tale, sarà impegnato a non eseguire, per conto proprio o per conto di privati o di committenti non propriamente datori di lavoro, lavori che determinino una condizione di concorrenza nei confronti dei datori di lavoro, come non potrà assumere o comunque valersi di personale salariato o in altre forme retribuito.
2) Libretto personale di controllo. [...]
3) Responsabilità del lavorante a domicilio.
[...]
4) Retribuzione.

[...]
e) La compilazione e l’approvazione delle tariffe di cottimo ed il loro aggiornamento in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni territoriali stipulanti dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera, tenendo presenti i particolari caratteristici delle varie produzioni.
5) Maggiorazione della retribuzione. [...]
6) Lavoro notturno e festivo.
[...]
7) Pagamento della retribuzione.
[...]
8) Forniture materiale
.
Normalmente tutto il materiale, anche accessorio necessario per le lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro.
[...]
9) Norme generali.
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
Si richiamano in particolare le disposizioni relative alle assicurazioni sociali ed all’assistenza malattia.

Art. 53. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni interne e dei delegati di impresa previste dal relativo accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti e fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sarà sottoposto all’esame delle competenti associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno deferite all’esame delle competenti organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

Art. 54. - Mense aziendali.
Qualora per difficoltà di approvvigionamento o per altri motivi, la mensa, ove esiste, non possa essere mantenuta, l’operaio avrà diritto ad una indennità sostitutiva nella misura di L. 30 giornaliere.

Art. 55. - Norme generali.
[...]
Per quanto non risulti regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.