Guida alla lettura

 

Commissione per gli interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008. N. 81)
INTERPELLO N. 16/2013





Roma, 20/12/2013


Alla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa





Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in materia di scaffalature metalliche.

La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla possibilità di “escludere dal campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare dall’art. 89, comma 1, lett. a) - definizione di cantiere - un luogo di lavoro dove è effettuato il montaggio di scaffalature all’interno di locali, sia di tipologia da “hobbistica” che “industriale”, che non rientrino nella tipologia di magazzini industriali autoportanti dove invece è possibile assimilare l’impianto a opere fisse in metallo come riportato dall’allegato X D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare il chiarimento è richiesto per i locali in cui:

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non sono presenti all’interno altre lavorazioni edili o impiantistiche;

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non sono aperte pratiche edilizie con il Comune competente per territorio.


Per rispondere al quesito occorre preliminarmente osservare che le scaffalature metalliche si suddividono in una moltitudine di tipologie significativamente differenti l'una dall’altra, classificate in maniera organica nella pubblicazione «Guida alla sicurezza delle scaffalature e dei soppalchi» edita dall’ACAI - Associazione fra i Costruttori in Acciaio Italiani - Sezione Scaffalature Industriali - Gruppo di Lavoro “Sicurezza” (Milano, 2008), che di seguito si elencano per sommi capi:

  1. scaffalature leggere (scaffalature da negozio o commerciali, scaffalature da archivio, scaffalature da magazzino);

  2. scaffalature medie e pesanti (cantilever, drive in, drive trough, portapallet);

  3. scaffalature molto pesanti (magazzini portacoils, portalamiere con portata per piano - ogni livello di ciascuna luce - da 5t a 20t);

  4. magazzini dinamici a gravità (magazzini dinamici pesanti con rulli in acciaio per pallet, magazzini dinamici leggeri con rulli in materiale plastico per scatole, contenitori ecc.);

  5. magazzini ed archivi automatizzati (magazzini per capi appesi o stesi, magazzini o archivi rotanti verticali, magazzini o archivi rotanti orizzontali, magazzini traslanti verticali, magazzini con trasloelevatore);

  6. archivi e magazzini mobili o compattabili (compattabili leggeri, compattabili pesanti);

  7. scaffalature autoportanti (veri e proprio edifici che sorreggono il tetto di copertura dell’edificio);

  8. scaffalature leggere con passerelle multipiano (dotate di passerelle utilizzate per il passaggio di lavoratori).


Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

 

In via preliminare si rileva che qualora l’attività di montaggio e smontaggio di una scaffalatura metallica avvenga nell’ambito di un cantiere temporaneo o mobile - come definito dall’art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008 - l’operazione costituisce una parte, se pur piccola, dell’intera opera da realizzare. Ne consegue l’applicazione di quanto previsto dal Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008.
La presente risposta riguarda, pertanto, esclusivamente i casi in cui l’attività di montaggio e smontaggio di una scaffalatura metallica non rientri nelle ipotesi di cui al periodo precedente.
L’art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008 definisce il “cantiere temporaneo o mobile” qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’Allegato X che, al comma 1, elenca “i lavori di costruzione, manutenzione, [...] di opere fisse, permanenti o temporanee, [...] in metallo”, ed al comma 2 specifica che “sono, inoltre, lavori di costruzione edile o dì ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”.
Tale definizione comporta che l’applicazione del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 è subordinata alla necessità che i lavori di riferimento siano finalizzati alla realizzazione di “opere fisse, permanenti o temporanee” (allegato X, punto 1) oppure al “montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile” (allegato X, punto 2), introducendo - per quanto interessa in questa sede -importanti elementi interpretativi, da verificare nei casi concreti.
Sulla base di tale disposto normativo, è possibile fornire le seguenti indicazioni.
Tenuto conto della già segnalata diversità delle caratteristiche delle “scaffalature metalliche”, è opinione di questa Commissione che l’applicabilità del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008 al montaggio/smontaggio delle scaffalature metalliche, debba essere dedotta tenendo conto dell’applicazione congiunta dei seguenti elementi:

 

a) contesto nel quale la scaffalatura deve essere montata;

 

b) tipologia della scaffalatura.

 

In relazione al criterio di cui alla lettera a), occorre valutare la necessità che il montaggio/smontaggio della scaffalatura metallica richieda l’installazione di un cantiere. Al riguardo costituiscono parametro di riferimento gli elementi indicati nell’allegato XV, punto 2.2.2., del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo ai seguenti:

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recinzioni, accessi e segnalazioni realizzati appositamente per 1’installazione;

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viabilità dedicata appositamente per l’installazione;

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impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, gas, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo realizzati appositamente per l’installazione;

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zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione;

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presenza di linee elettriche aeree potenzialmente interferenti con l’installazione;

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presenza di condutture sotterranee potenzialmente interferenti con l’installazione;

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cantieri confinanti con l’area di installazione.


In relazione al criterio di cui alla lettera b), occorrerà avere riguardo alla circostanza che la scaffalatura sia riconducibile “a lavori di costruzione ... di opere fìsse, permanenti o temporanee, .... in metallo” e non consista nel mero assemblaggio di una attrezzatura ovvero di elementi di arredo. Questa valutazione non può prescindere dall’analisi dello specifico progetto di ciascuna scaffalatura; tuttavia, di seguito, si forniscono alcuni criteri che possono indirizzare le scelte operate dai committenti.

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Le Scaffalature leggere sono da considerare in generale degli elementi di arredo, e pertanto da escludere dal campo di applicazione del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008 in quanto il loro montaggio/smontaggio è palesemente non rientrante nella definizione di cantiere temporaneo o mobile, contenuta nell’art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008.

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Il montaggio/smontaggio delle Scaffalature medie e pesanti e delle Scaffalature molto pesanti potrebbe rientrare nella definizione di cantiere temporaneo o mobile contenuta nell’art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto si tratta di costruzioni ottenute per assemblaggio di elementi metallici prefabbricati.

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I Magazzini dinamici a gravità sono assimilabili a macchine funzionanti grazie alla forza di gravità, o addirittura sono delle macchine se alimentati a motore. Pertanto, per loro stessa natura, il loro montaggio/smontaggio non rientra nella definizione di cantiere temporaneo o mobile contenuta nell’art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008.

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I Magazzini ed archivi automatizzati sono generalmente costruzioni complesse, spesso dotate di macchine di vario genere (ad esempio trasloelevatori), le cui caratteristiche sembrano avvicinarne fortemente il montaggio ai “lavori di costruzione ... di opere fisse, permanenti o temporanee, ... in metallo” di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008. L’articolazione dei lavori di montaggio/smontaggio potrebbe perciò rientrare nella definizione di cantiere temporaneo o mobile, contenuta nell’art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto si tratta di costruzioni ottenute per assemblaggio di elementi metallici prefabbricati.

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Gli Archivi e magazzini mobili o compattabili, caratterizzati da funzionalità e costruttività proprie dell’ingegneria meccanica, presentano modalità di montaggio/smontaggio che per loro stessa natura non rientrano nei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X al D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto in questo caso il relativo montaggio/smontaggio non rientra nel campo di applicazione del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008.

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Le Scaffalature autoportanti e le Scaffalature leggere con passerelle multipiano, edifici in tutto e per tutto, rientrano pacificamente nel campo di applicazione del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008.


In definitiva, il montaggio e smontaggio delle scaffalature determinerà l’applicazione del Titolo IV in base alla valutazione della situazione di fatto, effettuata tenendo conto dei criteri a) e b) sopra individuati.
Per quanto sopra detto, si ritiene che le scaffalature metalliche non siano attrezzature di lavoro, come definite dall’art. 69, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, salvo i casi in cui le stesse rientrino nella definizione di “macchine” ai sensi del D.Lgs. n. 17/2010.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali