Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1 febbraio 1955
Validità: 01.12.1954 - 30.11.1955
Parti: Associazione Piemontese fra proprietari di Farmacia e Sindacato Farmacisti non proprietari
Settori: Commercio, Farmacie, Torino

Sommario:

Art. 1. - Classificazione del personale.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3.
Art. 4.
Contratto a termine
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario.
Art. 12.
Art. 13. - Servizio notturno.
Farmacie urbane
Art. 14.
Art. 15.
Farmacie uniche
Art. 16.
Art. 17. - Riposo settimanale.
Art. 18. - Festività.
Art. 19.
Art. 20. - Ferie.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29. - Congedo per matrimonio.
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32. - Assenze.
Art. 33. - Permessi.
Art. 34.
Art. 35. - Trattamento in caso di malattia od infortunio.
Art. 36.
Art. 37. - Trattamento in caso di infortunio.
Art. 38. - Trattamento di gravidanza e puerperio.
Art. 39. - Preavviso.
Art. 40.
Art. 41.
Art. 42.
Art. 43.
Art. 44.
Art. 45.
Art. 46.
Art. 47.
Art. 48. - Indennità di licenziamento o dimissioni.
Art. 49.
Art. 50.
Art. 51.
Art. 52.
Art. 53. - Norme disciplinari.
Art. 54.
Art. 55.
Art. 56.
Art. 57.
Art. 58. - Retribuzioni.
Art. 59.
Art. 60.
Art. 61.
Art. 62.
Art. 63.
Art. 64. - Tredicesima mensilità.
Art. 65.
Art. 66. - Provvigioni ed interessenze.
Art. 67. - Scatti di anzianità.
Art. 68. - Interinato in sede e fuori.
Art. 69.
Art. 70. - Compenso, vitto e alloggio.
Art. 71.
Art. 72. - Assicurazioni sociali.
Art. 73. - Tutela dirigenti sindacali.
Art. 74. - Accantonamento indennità di licenziamento.
Art. 75. - Servizio militare.
Art. 76.
Art. 77.
Art. 78. - Cessione o trasferimento dell’azienda.
Art. 79. - Controversie.
Art. 80. - Decorrenza e durata.
Art. 81.
Art. 82. - Accordo integrativo economico.
Art. 83. - Accordo integrativo economico per le farmacie della provincia di Torino.
Allegato A Moduli per contratto di assunzione.
Allegato B Moduli per contratto di assunzione

Contratto collettivo integrativo per collaboratori laureati e diplomati dipendenti dalle farmacie della provincia di Torino, 1 febbraio 1955

Il giorno 1° febbraio dell’anno 1955, nella sede dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino, in via Sant'Anselmo n. 14, tra l’Associazione Piemontese fra proprietari di Farmacia [...], il Sindacato Farmacisti non proprietari [...], alla presenza del sig. M.T., in rappresentanza della Filcea, Sindacato Provinciale Lavoratori del Commercio aderente alla Uil; sotto l’auspicio dell’Ordine dei Farmacisti di Torino [...], preso atto che in sede nazionale sono state apportate modifiche al Contratto Nazionale in data 6 settembre 1954, si stipula il presente Contratto Integrativo in sostituzione del precedente stipulato in data 27 febbraio 1950.
Il presente Contratto Provinciale ha valore per il territorio della Provincia di Torino e disciplina i rapporti di lavoro tra i proprietari di farmacie ed i farmacisti lavoratori.
Il presente Contratto sostituisce ed assorbe per quanto da esso regolato, tutte le norme eventualmente già esistenti per precedenti pattuizioni contrattuali; per quanto in esso non previsto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 1. - Classificazione del personale.
[...]
A tutti gli effetti normativi ed economici, non esistono disparità di trattamento fra il personale maschile e quello femminile.

Art. 3.
[...]
All'atto dell’assunzione il farmacista deve produrre i seguenti documenti;
[...]
f) Certificato di idoneità come prescritto.
[...]

Contratto a termine
Per far fronte a necessità straordinarie di carattere temporaneo le farmacie possono procedere ad assunzione di personale con contratto a termine.
In tali casi saranno applicate a detto personale le norme previste dal presente contratto che non siano in contrasto con le temporaneità e provvisorietà del rapporto.
[...]

Art. 10. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro è collegato a quello di apertura e chiusura della farmacia stabilito con decreto del Prefetto, sino al limite di otto ore giornaliere o 48 settimanali.
Il personale preposto alla direzione della farmacia può prestare servizio anche dopo l’orario normale, senza speciale compenso e per il tempo necessario all’espletamento delle mansioni affidate, in relazione a quanto sancito dalle leggi sanitarie in vigore.

Art. 11. - Lavoro straordinario.
È data facoltà al datore di lavoro di richiedere al lavoratore una prestazione di lavoro straordinario, oltre quella normale, di cui all’articolo precedente.
Il lavoratore non può rifiutarsi di prestare tale lavoro straordinario, oltre quella normale, di cui all’articolo precedente.
Il lavoratore non può rifiutarsi di prestare tale lavoro straordinario fino a due ore al giorno, con un massimo di 52 ore mensili. [...]

Art. 13. - Servizio notturno.
Il farmacista lavoratore può anche prestare la sua opera in ore notturne. Per determinare la durata dell’orario notturno si fa riferimento alle disposizioni vigenti per decreto prefettizio.
In ogni caso, come norma generale, il lavoratore notturno deve compiere non più di otto ore di effettivo lavoro, le ore eventualmente eccedenti vanno considerate come straordinario a tutti gli effetti e seguendo le norme degli articoli 11 e 12 del presente contratto, ma con la maggiorazione del 20 % anziché del 15 %.
Per fissare le retribuzioni del farmacista lavoratore notturno occorre distinguere le modalità del servizio come dagli articoli seguenti.

Farmacie urbane
Art. 14.

Ove il servizio notturno viene effettuato in continuazione o per turni periodici, parte a battenti aperti e parte a battenti chiusi su chiamata (servizio di guardia).
[...]
Come norma le ore prestate dal farmacista a battenti aperti non dovrebbero superare le sette ore effettive, l’ora rimanente dovendo essere considerata a compenso forfettario per le chiamate notturne.
[...]
Se il servizio a battenti aperti eccede le sette ore complessive, le ore rimanenti vanno considerate straordinarie.

Art. 15.
Farmacie uniche

Qualora il collaboratore presti il servizio continuativo per le ore notturne, questo servizio gli verrà compensato con l’aumento del 10 per cento della sua retribuzione globale di fatto. Esso fruirà in più dei diritti fissi di chiamata.
Per le farmacie della Provincia il servizio notturno non continuativo verrà compensato di volta in volta con il solo aumento sullo stipendio del 20 % della retribuzione globale diurna.
Si intende in ogni caso che ogni compenso per il servizio notturno non continuativo ha carattere straordinario e non rientra in alcun modo nel computo della indennità di licenziamento, quiescenza, preavviso ecc.

Art. 16.
Nel caso in cui la farmacia esplichi servizio notturno, parte a battenti aperti, parte a battenti chiusi il compenso viene liquidato in base a quanto stabilito negli articoli 14 e 15 proporzionalmente alla durata ed alla modalità dei servizio prestato.
Anche in questo caso è valido quanto contenuto nel 2° capoverso dell’articolo 14.

Art. 17. - Riposo settimanale.
Al farmacista lavoratore spetta un riposo settimanale di 24 ore consecutive, da fruire, di norma, in coincidenza con la domenica. Qualora nella giornata di domenica la farmacia debba rimanere aperta al pubblico per turno stabilito dall’autorità prefettizia, il lavoratore è tenuto a prestare normale servizio, salvo a godere del riposo compensativo in altra giornata della settimana e sempre per 24 ore consecutive.
Verificandosi l’ipotesi, da considerare eccezionale, che il riposo compensativo non venga goduto, il lavoro prestato in tale occasione viene compensato, fino al limite di 8 ore giornaliere con la normale retribuzione giornaliera spettante e maggiorata della percentuale di straordinario prevista dall’art. 31.
[...]

Art. 20. - Ferie.
Nel corso di ogni anno il farmacista dipendente ha diritto ad un periodo di riposo (ferie) da godere dopo che l’anno sia compiuto e normalmente, in modo continuativo o frazionato, in non più di due periodi. I turni delle ferie sono stabiliti dal datore di lavoro, tenendo conto del desiderio degli interessati, a seconda delle esigenze della farmacia ed in relazione ai turni di chiusura annuale della farmacia stessa, disposto dall’Ordine dei Farmacisti, previo nulla osta della autorità prefettizia.

Art. 24.
Le ferie sono irrinunciabili.
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie, ed in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato, con una indennità sostitutiva, corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute da calcolare nella misura della retribuzione in atto.

Art. 38. - Trattamento di gravidanza e puerperio.
Per il caso di gravidanza e puerperio, le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 53. - Norme disciplinari.
Il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera con diligenza ed svolgere scrupolosamente le mansioni affidategli cooperando al miglioramento dell’esercizio.
[...]

Art. 54.
Le infrazioni disciplinari potranno essere punite secondo la gravità della mancanza con i provvedimenti seguenti:
a) richiamo verbale;
b) multa di due ore di stipendio per giornata;
c) ammonizione scritta;
d) licenziamento in tronco.

Art. 55.
Incorre nel provvedimento del richiamo, della multa e della ammonizione:
[...]
c) chi abbandona il servizio senza giustificato motivo;
d) chi eseguisce abitualmente con negligenza il lavoro affidatogli;
e) chi per disattenzione procuri guasti e danni non gravi al materiale della farmacia;
f) chi commette mancanze recanti pregiudizio alla disciplina ed all’igiene.

Art. 56.
Il licenziamento in tronco può essere adottato nei riguardi di:
[...]
b) chi commetta furto o danneggiamento volontario del materiale dell’Azienda;
e) chi commetta atti di insubordinazione grave;
d) chi commetta atti che offendono la morale;
e) chi sia più volte recidivo di colpe per le quali sia incorso nel provvedimento del richiamo, della multa e dell’ammonizione.

Art. 72. - Assicurazioni sociali.
Per le assicurazioni si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 79. - Controversie.
Le controversie che possono derivare dall’applicazione e dalla interpretazione del presente contratto prima di essere portate in diversa sede, devono essere denunciate alle Associazioni stipulanti per il tentativo di amichevole componimento. Trascorsi 15 giorni dalla denuncia e qualora le Associazioni non abbiano risolta la controversia le parti devono essere considerate libere di agire nelle sedi competenti. [...]

Art. 81.
Su richiesta delle parti, l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino, si impegna a divulgare le norme del presente contratto e ad adoperarsi perché esso sia integralmente applicato.