Categoria: 1955
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 10 ottobre 1955
Validità: 01.12.1954 - 30.11.1955
Parti: Sindaco provinciale Proprietari di Farmacia e Sindacato autonomo Farmacisti non Proprietari
Settori: Commercio, Farmacie, Cuneo

Sommario:

Art. 1. - Classificazione del personale.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3.
Art. 4.
Contratto a termine.
Art. 5. Periodo di prova.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario.
Art. 12.
Art. 13. - Servizio notturno.
Art. 14. - Farmacie urbane.
Art. 15. - Farmacie uniche.
Art. 16.
Art. 17. - Riposo settimanale.
Art. 18. - Festività.
Art. 19.
Art. 20. - Ferie.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29. - Congedo per matrimonio.
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32. - Assenze.
Art. 33. - Permessi.
Art. 34.
Art. 35. - Trattamento in caso di malattia od infortunio.
Art. 36.
Art. 37. - Trattamento in caso di infortunio.
Art. 38. - Trattamento di gravidanza e puerperio.
Art. 39. - Preavviso.
Art. 40.
Art. 41.
Art. 42.
Art. 43.
Art. 44.
Art. 45.
Art. 46.
Art. 47.
Art. 48. - Indennità di licenziamento o dimissioni.
Art. 49.
Art. 50.
Art. 51.
Art. 52.
Art. 53. - Norme disciplinari.
Art. 54.
Art. 55.
Art. 56.
Art. 57.
Art. 58. - Retribuzioni.
Art. 59.
Art. 60.
Art. 61.
Art. 62.
Art. 63.
Art. 64. - Tredicesima mensilità.
Art. 65.
Art. 66. - Provvigioni ed interessenze.
Art. 67. - Scatti di anzianità.
Art. 68. - Interinato in sede e fuori.
Art. 69.
Art. 70. - Compenso vitto ed alloggio.
Art. 71.
Art. 72. - Assicurazioni sociali.
Art. 73. - Tutela dirigenti sindacali.
Art. 74. - Accantonamento indennità di licenziamento.
Art. 75. - Servizio militare.
Art. 76.
Art. 77.
Art. 78. - Cessione o trasferimento d’azienda.
Art. 79. - Controversie.
Art. 80. - Decorrenza e durata.
Art. 81.
Art. 82. - Accordo integrativo economico.
Moduli per contratto d’assunzione (fac-simile)

Contratto collettivo per i lavoratori laureati e diplomati dipendenti dalle farmacie della provincia di Cuneo, 10 ottobre 1955

Il giorno 10 ottobre 1955 alle ore 23 nella sede dell’Ordine dei Farmacisti di Cuneo [...], tra i rappresentanti delle due Categorie: Farmacisti Proprietari (datori di lavoro) e Farmacisti non Proprietari (lavoratori) si stipula il presente Contratto provinciale per il territorio della provincia di Cuneo.
Il presente Contratto sostituisce ed assorbe per quanto da esso regolato, tutte le norme eventualmente esistenti per precedenti pattuizioni contrattuali; per quanto in esso non previsto valgono le norme di legge vigenti in materia.
Hanno preso parte alle trattative [...] il Sindaco provinciale Proprietari di Farmacia [...], il Sindacato autonomo Farmacisti non Proprietari [...]

Art. 1. - Classificazione del personale.
[...]
A tutti gli effetti normativi ed economici, non esistono disparità di trattamento fra il personale maschile e quello femminile.

Art. 3.
[...]
All’atto dell’assunzione il farmacista deve produrre i seguenti documenti:
[...]
f) Certificato di idoneità fisica come prescritto.
[...]

Contratto a termine.
Per far fronte alle necessità straordinarie di carattere temporaneo, le farmacie possono procedere alla assunzione di personale con contratto a termine.
In tali casi saranno applicate a detto personale le norme previsto dal presente contratto che non siano in contrasto con la temporaneità e provvisorietà del rapporto.
[...]

Art. 10. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro è collegato a quello di apertura e chiusura della farmacia stabilito con decreto del Prefetto, sino al limite di otto ore giornaliere e 48 settimanali.
Il personale preposto alla direzione della farmacia può prestare servizio anche dopo l’orario normale, senza speciale compenso e per i1 tempo necessario all’espletamento delle mansioni affidate, in relazione a quanto sancito dalle leggi sanitarie in vigore.

Art. 11. - Lavoro straordinario.
È data facoltà al datore di lavoro di richiedere al lavoratore una prestazione di lavoro straordinario, oltre quella normale, di cui all'articolo precedente.
Il lavoratore non può rifiutarsi di prestare tale lavoro straordinario fino a 2 ore al giorno, con un massimo di 52 ore mensili. [...]

Art. 13. - Servizio notturno.
Il farmacista lavoratore può anche prestare la sua opera in ore notturne. Per determinare la durata dell’orario notturno si fa riferimento alle disposizioni vigenti per decreto prefettizio.
In ogni caso, come norma generale, il lavoratore notturno deve compiere non più di otto ore di effettivo lavoro; le ore eventualmente eccedenti vanno considerate come straordinario a tutti gli effetti e seguendo le norme degli artt. 11 e 12 del presente contratto, ma con la maggiorazione del 20 % anziché del 15 %.
Per fissare le retribuzioni del farmacista lavoratore notturno occorre distinguere le modalità del servizio come dagli articoli seguenti.

Art. 14. - Farmacie urbane.
Ove il servizio notturno viene effettuato in continuazione o por turni periodici, parte a battenti aperti e parte a battenti chiusi su chiamata (servizio di guardia).
[...]
Come norma le ore prestate dal farmacista a battenti aperti non dovrebbero superare le sette ore effettive, l’ora rimanente dovendo essere considerata a compenso forfettario per le chiamate notturne.
[...]
Se il servizio a battenti aperti eccede le sette ore complessive, le ore rimanenti vanno considerate straordinarie.

Art. 15. - Farmacie uniche.
Qualora il collaboratore presti il servizio continuativo per le ore notturne, questo servizio gli verrà compensato con l’aumento del 10 % della sua retribuzione globale di fatto. Esso fruirà in più dei diritti fissi di chiamata.
Per le farmacie della Provincia il servizio notturno verrà compensato di volta in volta con il solo aumento sullo stipendio del 20 % della retribuzione globale diurna.
Si intende in ogni caso che ogni compenso per il servizio notturno ha carattere straordinario e non rientra in alcun modo nel computo della indennità di licenziamento, quiescenza, preavviso, ecc.

Art. 16.
Nel caso in cui la farmacia esplichi servizio notturno, parte a battenti aperti, parte a battenti chiusi, il compenso viene liquidato in base a quanto stabilito negli artt. 14 e 15 proporzionalmente alla durata ed alla modalità del servizio prestato. Per quanto riguarda la sola città di Cuneo, si conviene che qualunque sia l’orario di apertura fissato o dalla Prefettura o dalle consuetudini, 8 ore di lavoro
dovranno sempre essere retribuite con la maggiorazione del 10 % della retribuzione giornaliera, come dall’art. 15, e le rimanenti ore di servizio dovranno essere considerate a battenti chiusi e quindi retribuite con il solo 20 % della retribuzione oraria come da art. 14.

Art. 17. - Riposo settimanale.
Al farmacista lavoratore spetta un riposo settimanale di 24 ore consecutive da fruire, di norma, in coincidenza con la domenica. Qualora nella giornata di domenica la farmacia debba rimanere aperta al pubblico per turno stabilito dall’autorità prefettizia, il lavoratore è tenuto a prestare normale servizio, salvo a godere del riposo compensativo in altra giornata della settimana e sempre per 24 ore consecutive.
Verificandosi l’ipotesi da considerare eccezionale che il riposo compensativo non venga goduto, il lavoro prestato in tale occasione viene compensato, fino al limite di 8 ore giornaliere con la normale retribuzione giornaliera spettante e maggiorata della percentuale di straordinario prevista dall’art. 11.
[...]

Art. 20. - Ferie.
Nel corso di ogni anno il farmacista dipendente ha diritto ad un periodo di riposo (ferie) da godere dopo che l’anno sia compiuto e normalmente, in modo continuativo o frazionato in non più di due periodi. [...]

Art. 22.
Il farmacista lavoratore che abbia compiuto 15 anni di anzianità presso la stessa azienda avrà diritto a giorni 30 di ferie compresi i festivi. Per le farmacie fuori del comune di Cuneo, spetta al farmacista lavoratore un periodo di ferie che non potrà comunque essere inferiore a giorni 20, compresi i festivi.

Art. 24.
Le ferie sono irrinunciabili.
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie, ed in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva, corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute da calcolare nella misura della retribuzione in atto.

Art. 38. - Trattamento di gravidanza e puerperio.
Per il caso di gravidanza e puerperio, le parti fanno riferimenti alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 53. - Norme disciplinari.
Il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera con diligenza e a svolgere scrupolosamente le mansioni affidategli cooperando al miglioramento dell’esercizio.
[...]

Art. 54.
Le infrazioni disciplinari potranno essere punite secondo la gravità della mancanza con i provvedimenti seguenti:
а) richiamo verbale;
b) multa di due ore di stipendio per giornata;
c) ammonizione scritta;
d) licenziamento in tronco.

Art. 55.
Incorre nel provvedimento del richiamo, della multa e della ammonizione:
[...]
c) chi abbandona il servizio senza giustificato motivo;
d) chi eseguisce abitualmente con negligenza il lavoro affidatogli;
e) chi per disattenzione procuri guasti e danni non gravi al materiale della farmacia;
f) chi commette mancanze recanti pregiudizio alla disciplina ed all’igiene.

Art. 56.
Il licenziamento in tronco può essere adottato nei riguardi di:
[...]
b) chi commette furto o danneggiamento volontario del materiale dell’Azienda;
c) chi commetta atti di insubordinazione grave;
d) chi commetta atti che offendono la morale;
e) chi sia più volte recidivo di colpe per le quali sia incorso nel provvedimento del richiamo, della multa o dell’ammonizione.

Art. 72. - Assicurazioni sociali.
Per le assicurazioni sociali si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 79. - Controversie.
Le controversie che possono derivare dall’applicazione e dalla interpretazione del presente contratto prima di essere portate in diversa sede, devono essere denunciate alle Associazioni stipulanti per il tentativo di amichevole componimento. Trascorsi 15 giorni dalla denuncia e qualora le Associazioni non abbiano risolta la controversia le parti devono essere considerate libere di agire nelle sedi competenti. Qualora esistano delle divergenze sull’ammontare della liquidazione, resta stabilito che all’atto della rescissione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto alla liquidazione di quell’aliquota che inni gli viene contestata dal datore di lavoro.

Art. 81.
Su richiesta delle parti, l’Ordine dei Farmacisti della provincia ili Cuneo, si impegna a divulgare le norme del presente contratto e ad adoprarsi perché esso sia integralmente applicato.