Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 25 febbraio 1958
Validità: 01.01.1958 - 31.12.1958
Parti: Associazione dei Proprietari di Farmacie della Provincia di Gorizia e Unione Sindacale Provinciale Cisl
Settori: Commercio, Farmacie, Gorizia

Sommario:

Art. 1. - Minimi di retribuzione.
Art. 2. - Indennità di contingenza e caropane.
Art. 3. - Riduzione per la provincia.
Art. 4. - Gratifica natalizia.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Congedo matrimoniale.
Art. 7. - Scatti di anzianità.
Art. 8. - Lavoro straordinario.
Art. 9. - Feste nazionali e infrasettimanali.
Art. 10. - Condizioni di miglior favore.
Art. 11. - Richiami e riferimenti.
Art. 12. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo per i lavoratori non laureati dipendenti da farmacie della provincia di Gorizia, 25 febbraio 1958

Il giorno 25 febbraio 1958 presso la sede della Associazione dei proprietari di farmacie della provincia di Gorizia, tra l’Associazione dei Proprietari di Farmacie della Provincia di Gorizia [...] e l’Unione Sindacale Provinciale Cisl [...], si è stipulato il seguente contratto integrativo.
[...]

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario dei dipendenti da farmacie è stabilito in otto ore giornaliere, 48 settimanali.

Art. 11. - Richiami e riferimenti.
Per quanto non contemplato nel presente contratto, le parti, si richiamano alle vigenti disposizioni di legge ed al contratto nazionale 8 luglio 1942 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1942, n. 241, parte XI.