Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 20 novembre 1958
Validità: 01.09,1958 - 31.12.1959
Parti: Associazione Commercianti della provincia di Pavia e Federazione Provinciale Sindacati addetti al Commercio-Cisl, Camera Confederale del Lavoro di Pavia, Camera Sindacale Provinciale-Uil e Unione Provinciale del Lavoro-Cisnal di Pavia
Settori: Commercio, Pavia

Sommario:

Art. 1. - Assunzione aiuto commessi.
Art. 2. - Retribuzione degli apprendisti.
Art. 3. - Apprendistato.
Art. 4. - Interruzione orario giornaliero di lavoro.
Art. 5. - Orario di lavoro degli addetti al lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia.
Art. 6. - Trattamento di missione.
Art. 7. - Trattamento economico.
Art. 8. - Tariffe di cottimo.
Art. 9. - Coabitazione, vitto ed alloggio.
Art. 10. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo integrativo per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Pavia, 20 novembre 1958

L’anno millenovecentocinquantotto, il giorno 20 del mese di novembre, in Pavia presso la sede dell’Associazione Commercianti della Provincia di Pavia: tra l’Associazione Commercianti della provincia di Pavia [...], la Federazione Provinciale Sindacati addetti al Commercio, aderente alla Cisl [...], rappresentata dal Segretario dell’Unione Sindacale Provinciale di Pavia [...], la Camera Confederale del Lavoro di Pavia [...], rappresentata da [...] Sindacato Provinciale Lavoratori del commercio [...] e la Camera Sindacale Provinciale Uil [...]
L'anno millenovecentocinquantotto, il giorno 20 del mese di novembre, in Pavia, presso la sede dell’Associazione Commercianti della Provincia di Pavia: tra l'Associazione Commercianti della provincia di Pavia [...], e l’Unione Provinciale del Lavoro Cisnal di Pavia [...]
si è stipulato il presente Contratto integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, da valere per il personale dipendente dalle aziende commerciali della provincia di Pavia, a decorrere dal 1° settembre 1958, con esclusione:
- dei dipendenti da aziende grossiste di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;
- del personale dipendente dalle aziende di installazione impianti elettrici ed idraulici;
- del personale dipendente da Alberghi, Pensioni, pubblici esercizi, Alberghi diurni e Case di cura;
- dei viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende commerciali;
- del personale impiegatizio ed operai dipendente dalle panetterie con produzione propria.

Art. 1. - Assunzione aiuto commessi.
A norma di quanto disposto dall’art. 7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, si stabilisce che è ammessa, in ogni azienda, l’assunzione di un aiuto commesso per ogni commesso in servizio, considerando come tale anche il datore di lavoro - o in sua vece un suo familiare - quando questi adempie alle man ami proprie del commesso.

Art. 4. - Interruzione orario giornaliero di lavoro.
A norma di quanto disposto dall’art. 32 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, si determina che la durata dell'interruzione dell’orario giornaliero di lavoro non deve essere inferiore alle due ore.

Art. 5. - Orario di lavoro degli addetti al lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia.
A norma di quanto disposto dall’art. 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, si stabilisce che la durata normale del lavoro per il seguente personale è fissata in nove ore giornaliere: custodi - guardiani diurni e notturni - portieri - personale addetto alla estinzione degli incendi - fattorini - uscieri ed inservienti - pesatori ed aiuti - magazzinieri ed aiuti - personale addetto ai trasporti - personale addetto al carico e scarico - stallieri ed addetti al governo degli animali da trasporto - sorveglianti che non partecipino direttamente al lavoro - addetti ai centralini telefonici - commessi di negozio nelle città con meno di 50.000 abitanti - personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi - personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione ed inumidamento - addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompisti) - interpreti alle dipendenze delle agenzie di viaggi e turismo - ogni altro personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 9. - Coabitazione, vitto ed alloggio.
La disciplina della coabitazione, vitto ed alloggio, nel caso che il lavoratore fruisca della somministrazione, da parte del datore di lavoro, del vitto ed alloggio o del solo vitto o del solo alloggio, è fissata, a norma dell’art. 113 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, nelle seguenti ritenute: [...]
Il vitto completo dovrà comporsi di due pasti normali e di una prima colazione, al giorno.
L’alloggio deve rispondere alle fondamentali norme igieniche e sanitarie.
[...]