Categoria: 1958
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 2 luglio 1958
Validità: 01.06.1958 - 31.12.1959
Parti: Sindacato Provinciale Ristoranti e Alberghi e Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa, Sindacato Provinciale-Unione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa, Sindacato Provinciale-Fisac
Settori: Commercio, Ristorazione, Ferrara

Sommario:

Art. 1. - Classificazione degli esercizi.
Art. 2. - Commissione di qualifica.
Art. 3. - Apprendistato.
Art. 4.
Art. 5. - Lavoro nella protrazione di orario di chiusura.
Art. 6. - Ferie.
Art. 7. - Trattamento economico.
Art. 8. - Percentuale di servizio.
Art. 9. - Rinfreschi, ricevimenti, servizi a domicilio.
Art. 10. - Indennità sostitutiva del vitto.
Art. 11. - Concorso vitto.
Art. 12. - Riduzione per personale femminile.
Art. 13. - Riduzioni per la provincia.
Art. 14. - Esercizi di stagione.
Art. 15. - Pulizia locali.
Art. 16. - Efficacia.
Art. 17. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1954, per i dipendenti da ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non più di nove camere per alloggio della provincia di Ferrara, 2 luglio 1958.

L’anno 1958, il giorno 2 del mese di luglio in Ferrara, presso la sede dell’Associazione Provinciale Commercianti; tra il Sindacato Provinciale Ristoranti e Alberghi [...] e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa [...], il Sindacato Provinciale dell’Unione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa [...], il Sindacato Provinciale della Fisac [...], si è stipulato il presente contratto provinciale integrativo al Contratto Nazionale Normativo di lavoro, stipulato in Roma il 23 del mese di ottobre 1954, da valere per il personale dipendente dei ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non più di 9 camere per alloggio della Provincia di Ferrara.

Art. 3. - Apprendistato.
In conformità al disposto dell’art. 9 del CN il numero degli apprendisti negli esercizi di qualsiasi categoria viene stabilito in uno ogni tre qualificati.

Art. 4.
In relazione al disposto del secondo comma art. 17 del CN, il tempo per la consumazione dei pasti viene determinato in mezza ora ogni pasto.

Art. 5. - Lavoro nella protrazione di orario di chiusura.
[...]
Sarà considerato lavoro notturno quello che va dalla normale chiusura degli esercizi fino alle ore 6 del mattino.
È considerato orario normale di chiusura quello che non è soggetto a richiesta di permesso.
Il lavoro straordinario notturno verrà compensato con la maggiorazione del 50 % sulla paga globale.

Art. 12. - Riduzione per personale femminile.
Per il personale femminile non espressamente indicato si applica una riduzione del 10 % sui rispettivi minimi fissati per il personale maschile.

Art. 15. - Pulizia locali.
Tutte le pulizie (escluse le pulizie dei pavimenti e grosse pulizie in genere) dovranno essere fatte dal sotto personale o comunque non qualificato (2° banconiere, 2° cameriere, apprendista, ecc.).
Le pulizie delle distese estive, esclusi i tavoli e le sedie, dovranno essere eseguite dal personale di fatica a totale carico del datore di lavoro.

Art. 16. - Efficacia.
Il presente contratto lisi efficacia in tutto il territorio della provincia di Ferrara.
Esso sostituisce ed assorbe tutte le norme di precedenti contratti collettivi ed accordi speciali rimanendo, da oggi, il solo in vigore a integrazione del Contratto Nazionale normativo di lavoro, per i dipendenti delle aziende di ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non più di 9 camere per alloggio, stipulato in Roma il 23 ottobre 1954.