Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 19 luglio 1956
Validità: 01.07.1956 - 31.12.1957
Parti: Epam e Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa, sezione provinciale di Milano, Sindacato Provinciale Dipendenti Alberghi ed Esercizi Pubblici di Milano, Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa di Milano-Uilam
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Milano

Sommario:

Art. 1. - Classificazione degli esercizi.
Art. 2. - Categorie e qualifiche del personale.
Art. 3. - Funzioni e indennità varie.
Art. 4. - Commissioni paritetiche.
Art. 5. - Apprendistato.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario.
Art. 8. - Lavoro effettuato in caso di protrazione del normale orario di chiusura dell’esercizio.
Art. 9. - Ferie annuali.
Art. 10. - Tabella equiparazione convenzionale.
Art. 11. - Rinfreschi e ricevimenti.
Art. 12. - Servizio a domicilio.
Art. 13. - Servizio fuori comune.
Art. 14. - Veglie.
Art. 15. - Percentuale di servizio.
Art. 16. - Suddivisione della percentuale di servizio.
Art. 17. - Locali notturni e dancing.
Art. 18. - Esercizi di stagione.
Art. 19. - Calcolo delle indennità.
Art. 20. - Commissione vertenze.
Art. 21.
Tabella salari e stipendi.

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1954 per i dipendenti da caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie e similari della provincia di Milano, 19 luglio 1956

L’anno 1956 il giorno 19 del mese di luglio in Milano, tra la Epam (Esercizi Pubblici Associati Milanesi) [...] e il Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa - Sezione Provinciale di Milano [...] e il Sindacato Provinciale Dipendenti Alberghi ed Esercizi Pubblici di Milano [...] e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa di Milano, aderente alla Uilam [...], si è stipulato il seguente Accordo Provinciale Integrativo al Contratto Nazionale Normativo di Lavoro stipulato in Roma il 23 ottobre 1954, da valere per caffè, bar, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie e similari e dipendenti dalle aziende medesime.

Art. 5. - Apprendistato.
Il numero di apprendisti in conformità dell’art. 9 del Contratto Nazionale Normativo di Lavoro viene stabilito secondo il rapporto di 1 apprendista per ogni 3 prestatori d’opera qualificati per gli esercizi di prima e seconda categoria ed in 1 apprendista per ogni 2 prestatori d'opera qualificati per i locali di 3ª e 4ª categoria.
Nel computo sono compresi anche il datore di lavoro ed i suoi familiari quando prestano la loro attività nell’esercizio.
La durata dell’apprendistato è quella massima fissata dall’art. 11 del Contratto Nazionale Normativo.

Art. 6. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro per il personale impiegatizio è di 8 ore giornaliere effettive pari a 48 settimanali; per il personale non impiegatizio di 9 ore giornaliere effettive pari a 54 ore settimanali.
Restano ferme le deroghe previste dalla legge e dal Contratto Nazionale Normativo.

Art. 7. - Lavoro straordinario.
L’azienda ove non disponga di apparecchi meccanici di controllo e non tenga registrazioni ufficiali inequivocabili, che possono essere controllate a richiesta dei lavoratori dipendenti, dovrà istituire un
apposito registro sul quale verranno annotate cronologicamente le ore ili lavoro straordinarie autorizzate dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Ciascun dipendente che abbia eseguito prestazioni di carattere straordinario, dovrà in tal caso apporre il proprio visto su detto registro siglandovi di suo pugno, di volta in volta gli eventuali reclami.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti ili orario stabiliti nel precedente art. 6.
[...]

Art. 20. - Commissione vertenze.
In applicazione dell’art. 108 del CNN di Lavoro è costituita una Commissione per l’amichevole componimento delle controversie individuali di lavoro con i poteri e le funzioni contrattualmente stabilite.
I membri di tale Commissione verranno nominati dalle rispettive organizzazioni secondo i criteri stabiliti dall’art. 2° e seguenti dell’Accordo nazionale sulle Commissioni paritetiche del 27 gennaio 1948.