Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1° luglio 1960
Validità: 31.12.1961
Parti: Associazione Provinciale dei Commercianti di Parma e Sindacato Provinciale di Parma-Filam/Cgil, Sindacato Provinciale Albergo e Mensa e Termali-Cisl, Camera Sindacale del Lavoro di Parma-Uil
Settori: Commercio, Ristorazione, Parma

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Tabella paghe

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da ristoranti e trattorie della provincia di Parma, 1° luglio 1960

Addì 1° luglio 1960, in Parma, tra il Sindacato Provinciale di Parma della Filam (Federazione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa), aderente alla Cgil [...], il Sindacato Provinciale Albergo e Mensa e Termali, aderente alla Cisl [...], la Camera Sindacale del Lavoro di Parma, aderente alla Uil [...] e l’Associazione Provinciale dei Commercianti di Parma [...], si è stipulato il seguente Contratto collettivo provinciale integrativo al Contratto nazionale 15 maggio 1959 valevole per i dipendenti da ristoranti e trattorie e per tutti i lavoratori della provincia di Parma ai quali è applicabile il CN 15 maggio 1959.

Art. 4.
Le parti concordano la costituzione di una Commissione paritetica di tre datori di lavoro e tre lavoratori, la quale svolgerà i compiti previsti dall’art. 8 CN. Le Organizzazioni dei lavoratori concorderanno i nominativi dei membri di loro nomina. In caso di disaccordo la competenza a decidere sui problemi non risolti dalla Commissione paritetica è demandata alle Associazioni sindacali; qualora la controversia non trovi soluzione nemmeno in questa sede, sarà discussa con l’intervento dell’Ufficio Provinciale del Lavoro.
Con riferimento all’art. 5 CN si deferisce alla Commissione paritetica la decisione sui casi nei quali si rende necessario, con particolari caratteristiche, assumere personale femminile tavoleggiante, fermo quanto stabilito dall’art. 5 CN.

Art. 6.
Ad integrazione dell’art. 9 CN si stabilisce che negli esercizi di 1ª, 2ª e 3ª categoria potrà essere assunto un apprendista ogni due lavoratori qualificati. Negli esercizi di lusso potrà essere assunto un apprendista ogni tre qualificati. La Commissione paritetica è competente a controllare il numero dogli apprendisti assunti in ogni azienda.

Art. 8.
Per l’orario di lavoro valgono le norme fissate dal CN.
[...] Non si considera comunque notturno il lavoro fino alle ore 1 antimeridiane. [...] Per i locali considerati notturni, si applica l’art. 16, anziché il presente articolo.

Art. 16.
Ad integrazione degli artt. 50 e 51 e 52 CN, si conviene che valore dell’indennità sostitutiva del vitto è di L. 270 giornaliere valevole per i casi di riconosciuta necessità di cui all’art. 51 CN.[...]

Art. 21.
1 lavoratori donatori di sangue, iscritti all’Avis, hanno diritto di assentarsi per il tempo necessario allorché chiamati ad assolvere la loro funzione. Se il datore di lavoro corrisponde normalmente il vitto, la razione normale sarà congruamente aumentata nel giorno in cui si sia verificata la donazione di sangue.