Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 15 maggio 1954
Validità: 15.05.1954 - 14.05.1955
Parti: Associazione Provinciale Commercianti e Federazione Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Reggio Emilia

Sommario:

Art. 1. - Minimi di retribuzione.
Art. 2. - Indennità di contingenza.
Art. 3. - Servizi speciali.
Art. 4. - Riduzioni per la provincia.
Art. 5. - Classificazione degli esercizi.
Art. 6. - Personale femminile.
Art. 7. - Apprendisti.
Art. 8. - Percentuale di servizio.
Art. 9. - Malattie.
Art. 10. - Tabella dei turni.
Art. 11. - Pulizia.
Art. 12. - Commissione di qualifica.
Art. 13. - Assunzioni.
Art. 14. - Decorrenza del contratto.
Tabella dei minimi di retribuzione

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 27 gennaio 1948, per il personale dipendente da caffè, bars, birrerie, bottiglierie, pasticcerie ed esercizi similari della provincia di Reggio Emilia, 15 maggio 1954

L’anno 1954 il giorno 15 del mese di maggio in Reggio Emilia, tra l’Associazione Provinciale dei Commercianti [...], e la Federazione Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa [...], si è stipulato il presente accordo integrativo al Contratto Nazionale per il personale dipendente da caffè, bars, birrerie, bottiglierie, pasticcerie ed esercizi similari, da valere per la Provincia di Reggio Emilia.

Art. 6. - Personale femminile.
Il personale femminile non potrà essere adibito a servizio di sala come tavoleggiante, salvo casi particolari che verranno di volta in viltà esaminati dalle competenti Organizzazioni Sindacali.

Art. 7. - Apprendisti.
Il numero degli apprendisti che possono essere occupati negli esercizi cui è applicabile il presente contratto, viene stabilito come segue:
un apprendista fino a tre qualificati;
due apprendisti da oltre tre e fino a cinque qualificati.

Art. 10. - Tabella dei turni.
Le Associazioni provinciali raccomandano la stretta osservanza delle disposizioni contrattuali che fanno obbligo della compilazione ed esposizione della tabella con la quale si stabiliscono gli orari di lavoro, i turni di servizio, riposo settimanale, disposti dal datore di lavoro per tutti i dipendenti, secondo le esigenze dell’azienda.

Art. 11. - Pulizia.
Fermo restando il disposto del contratto nazionale per quanto riguarda la pulizia dei locali, il servizio di facchinaggio per la distesa è a completo carico del datore di lavoro.