Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 28 settembre 1956
Validità: 01.10.1956 - 30.09.1958
Parti: Associazione Provinciale Commercianti e Federazione Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa
Settori: Commercio, Ristorazione, Torino

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Tabella A

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1954, per il personale dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi similari della provincia di Torino, 28 settembre 1956

L’anno 1956, addì 28 del mese di settembre in Torino, tra l’Epat Esercizi Pubblici Assodati Torino [...] e la Filam Federazione Italiana Lavoratori Albergo Mensa [...], la Uil Unione Italiana Lavoro [...], il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa e Pubblici Esercizi aderente alla Cisl [...], si è stipulato il presente contratto Integrativo al Contratto Nazionale Normativo di Lavoro 23 ottobre 1954 da valere per il personali; dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi similari della provincia di Torino. Il presente Contratto Integrativo entra in vigore il giorno 1° del mese di ottobre dell’anno 1956 e scade il 30 settembre 1958 intendendosi tacitamente rinnovato per un anno in caso di mancata disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 4.
Negli esercizi di 1ª e 2ª categoria, possono essere assunti apprendisti in numero di uno per ogni singolo reparto (cucina, banco, sala) e per ogni turno fino al un massimo di cinque. Negli esercizi di 3ª e 4ª categoria possono essere assunti apprendisti nel numero massimo di uno per ogni singolo reparto.

Art. 5.
Dall’orario normale di lavoro è escluso il tempo per la consumazione dei pasti che è fissato in ragione di mezz’ora per refezione.