Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 8 giugno 1949
Validità: dal 25.04.1949
Parti: Epab e Camera del lavoro-Settore Commercio
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Ristoranti, Bergamo

Sommario:

Art. 1. - Classifica dei pubblici esercizi.
Art. 2. - Personale femminile al servizio di sala.
Art. 3. - Apprendistato.
Art. 4. - Tempo adibito alla consumazione dei pasti.
Art. 5. - Lavoro straordinario.
Art. 6. - Trattamento economico.
Art. 7.
Art. 8. - Esercizi di stagione.
Art. 9. - Delegati aziendali.
Art. 10. - Retribuzione (reclami).
Art. 11. - Indennità di contingenza.
Art. 12. - Decorrenza e durata dell’accordo.
Art. 13. - Minimi di retribuzione al personale tavoleggiante.
Tabella retribuzione

Accordo collettivo integrativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 27 gennaio 1948, per i dipendenti da ristoranti, trattorie, caffè bars, pasticcerie e da esercizi similari della provincia di Bergamo, 8 giugno 1949

Il giorno 8 giugno 1949 nella sede della Epab, tra l’Associazione Esercizi Pubblici Associati Bergamaschi (Epab) [...], da una parte e Camera del lavoro - Settore Commercio, con la partecipazione dei consiglieri del Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa [...], della Libera Unione Provinciale dei Sindacati di Bergamo - Settore Albergo e Mensa [...], dall’altra parte, si conviene e si stipula il seguente accordo economico: le parti fanno riferimento al Contratto Nazionale stipulato il gennaio 1948 per i dipendenti di caffè, bar, pasticcerie ecc. ed al Contratto Nazionale stipulato in pari data per i dipendenti di ristoranti-trattoria ed esercizi similari fra la Federazione Italiana Pubblici Esercizi e la Federazione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa.

Art. 2. - Personale femminile al servizio di sala.
Nelle località di cui è fatto cenno nell’art. 5 dei contratti nazionali richiamati, generalmente località turistiche ove il servizio sia autorizzato a paga fissa, quando detto esercizio è effettuato da personale femminile, lo stesso avrà diritto alla paga del corrispondente personale maschile ridotta del 10%.

Art. 3. - Apprendistato.
A completamento dell’art. 9 dei contratti nazionali ai quali si fa riferimento si stabilisce che gli apprendisti possono essere uno ogni tre lavoranti o frazione di tre lavoranti aventi la stessa classifica.

Art. 4. - Tempo adibito alla consumazione dei pasti.
A completamento dell’art. 17 dei contratti nazionali richiamati viene stabilito che il tempo per la consumazione dei pasti è calcolato in mezz’ora per ogni pasto, per i due pasti principali del mezzogiorno e della sera.

Art. 5. - Lavoro straordinario.
A completamento degli artt. 19 e 23 del contratto nazionale ristoranti-trattorie ecc. e degli artt. 19 e 22 del contratto nazionale caffè-bar ecc. è considerato lavoro straordinario quello eccedente le 48 ore settimanali per il personale impiegatizio e le 54 ore per ili personale non impiegatizio[...]

Art. 9. - Delegati aziendali.
A chiarimento degli articoli 102 e 104 rispettivamente dei contratti nazionali caffè-bar ecc. e ristoranti-trattorie ecc. si stabilisce che, siccome nella nostra provincia non vi sono esercizi con almeno 25 dipendenti, il personale potrà eleggere in ogni esercizio un delegato sindacale come attualmente si pratica.